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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22797/2024 del 13/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

Due soci lavoratori di una cooperativa di facchinaggio avevano chiesto il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione per il periodo successivo alla cessazione del rapporto lavorativo. Il Tribunale aveva respinto la domanda ritenendo utili, ai fini del requisito contributivo, soltanto i contributi versati dopo il 1° gennaio 2013; la Corte d’appello aveva invece riformato la decisione, condannando l’INPS a erogare la prestazione con interessi. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e sostenendo che, per i soci lavoratori delle cooperative rientranti nel d.P.R. n. 602 del 1970, l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria era esclusa fino all’intervento della legge n. 92 del 2012, con efficacia dal 1° gennaio 2013. Pertanto, il periodo lavorativo anteriore a tale data non poteva essere considerato utile per integrare il requisito contributivo necessario all’indennità ASPI/di disoccupazione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell’INPS, ha cassato la sentenza d’appello e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha rigettato l’originaria domanda dei lavoratori. Ha ritenuto che, per le cooperative disciplinate dal d.P.R. n. 602 del 1970 e per le attività ivi indicate, la tutela contro la disoccupazione involontaria non operasse fino al 2012 e che la successiva estensione legislativa avesse efficacia solo dal 1° gennaio 2013. Ha inoltre compensato integralmente le spese in ragione della complessità e della recente definizione giurisprudenziale della questione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Per i soci lavoratori delle cooperative rientranti nell’elenco del d.P.R. n. 602 del 1970, la tutela contro la disoccupazione involontaria non opera per il periodo anteriore all’efficacia della riforma del 2012; la successiva estensione normativa produce effetti solo dal 1° gennaio 2013.
  • Quando il legislatore introduce una nuova tutela previdenziale con disciplina transitoria, non è consentito utilizzare il periodo anteriore all’entrata in vigore della riforma per integrare il requisito contributivo richiesto dalla nuova prestazione, se nel sistema previgente quella copertura era esclusa.
  • In presenza di una disciplina speciale di settore, la qualificazione del rapporto o l’esistenza di contribuzione versata in epoca precedente non bastano a fondare il diritto alla prestazione se la prestazione stessa non era ancora assicurata dall’ordinamento.
  • Se la questione è già definita dal quadro normativo e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può accogliere il ricorso, cassare la decisione impugnata e decidere la causa nel merito.
  • La gradualità dell’estensione delle tutele previdenziali è rimessa alla discrezionalità del legislatore e non è sindacabile in assenza di manifesta irrazionalità o arbitrarietà.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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