Cassazione Civile, Ordinanza n. 22797/2024 del 13/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
Due soci lavoratori di una cooperativa di facchinaggio avevano chiesto il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione per il periodo successivo alla cessazione del rapporto lavorativo. Il Tribunale aveva respinto la domanda ritenendo utili, ai fini del requisito contributivo, soltanto i contributi versati dopo il 1° gennaio 2013; la Corte d’appello aveva invece riformato la decisione, condannando l’INPS a erogare la prestazione con interessi. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e sostenendo che, per i soci lavoratori delle cooperative rientranti nel d.P.R. n. 602 del 1970, l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria era esclusa fino all’intervento della legge n. 92 del 2012, con efficacia dal 1° gennaio 2013. Pertanto, il periodo lavorativo anteriore a tale data non poteva essere considerato utile per integrare il requisito contributivo necessario all’indennità ASPI/di disoccupazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’INPS, ha cassato la sentenza d’appello e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha rigettato l’originaria domanda dei lavoratori. Ha ritenuto che, per le cooperative disciplinate dal d.P.R. n. 602 del 1970 e per le attività ivi indicate, la tutela contro la disoccupazione involontaria non operasse fino al 2012 e che la successiva estensione legislativa avesse efficacia solo dal 1° gennaio 2013. Ha inoltre compensato integralmente le spese in ragione della complessità e della recente definizione giurisprudenziale della questione.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato il vizio dedotto dall’INPS per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
La Corte lo ha utilizzato per decidere la causa nel merito, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto.
artt. 375, comma 2, n. 4-quater, e 380-bis.1 c.p.c.
Norme processuali richiamate per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 2, commi 4, lett. b), 27 e 28, L. 28 giugno 2012, n. 92
La riforma degli ammortizzatori sociali ha esteso, con effetto dal 1° gennaio 2013, la tutela contro la disoccupazione involontaria ai soci lavoratori delle cooperative di cui al d.P.R. n. 602 del 1970 e ha previsto una disciplina transitoria.
art. 1, comma 1, d.P.R. 30 aprile 1970, n. 602
È stato considerato il testo speciale che, per le cooperative indicate, escludeva in precedenza la copertura contro la disoccupazione involontaria.
art. 24, commi 2 e 5, L. 24 giugno 1997, n. 196
Richiamato dal ricorrente nel quadro evolutivo della disciplina della tutela contro la disoccupazione.
artt. 1, comma 3, e 4, comma 3, L. 3 aprile 2001, n. 142
Richiamati nel ricorso come norme della disciplina del lavoro dei soci di cooperativa, ma non ritenute decisive per superare la disciplina speciale del d.P.R. n. 602 del 1970.
d.lgs. 6 novembre 2001, n. 423
Richiamato nel ricorso nel contesto della disciplina di settore.
artt. 37, comma 1, e 40, n. 7, r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. in L. 6 aprile 1936, n. 1155
Richiamati dal ricorrente in relazione all’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione.
Richiamato nel ricorso per il criterio di coordinamento tra norme e successione nel tempo.
art. 2, comma 38, L. 28 giugno 2012, n. 92
Ha esteso l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria anche ai soci lavoratori delle cooperative di cui al d.P.R. n. 602 del 1970, con efficacia dal 1° gennaio 2013.
art. 3, comma 1, L. 28 giugno 2012, n. 92
Richiamato per evidenziare l’estensione della disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale nel quadro della riforma.
art. 12, comma 3-bis, L. 23 luglio 1991, n. 223
Norma richiamata per l’indicazione analitica delle imprese interessate dall’estensione della tutela nell’ambito della riforma del 2012.
artt. 1 e 2 d.m. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 71253 del 2013
Disposizioni transitorie di attuazione della tutela introdotta dal 2013.
Massime di principio
- Per i soci lavoratori delle cooperative rientranti nell’elenco del d.P.R. n. 602 del 1970, la tutela contro la disoccupazione involontaria non opera per il periodo anteriore all’efficacia della riforma del 2012; la successiva estensione normativa produce effetti solo dal 1° gennaio 2013.
- Quando il legislatore introduce una nuova tutela previdenziale con disciplina transitoria, non è consentito utilizzare il periodo anteriore all’entrata in vigore della riforma per integrare il requisito contributivo richiesto dalla nuova prestazione, se nel sistema previgente quella copertura era esclusa.
- In presenza di una disciplina speciale di settore, la qualificazione del rapporto o l’esistenza di contribuzione versata in epoca precedente non bastano a fondare il diritto alla prestazione se la prestazione stessa non era ancora assicurata dall’ordinamento.
- Se la questione è già definita dal quadro normativo e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può accogliere il ricorso, cassare la decisione impugnata e decidere la causa nel merito.
- La gradualità dell’estensione delle tutele previdenziali è rimessa alla discrezionalità del legislatore e non è sindacabile in assenza di manifesta irrazionalità o arbitrarietà.
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