Cassazione Civile, Ordinanza n. 22802/2024 del 13/08/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Un lavoratore, a seguito dell’insolvenza del datore di lavoro, otteneva dal Tribunale un decreto ingiuntivo nei confronti del Fondo di Garanzia INPS per il pagamento di una somma composta da una quota di TFR e da mensilità retributive non pagate. L’INPS proponeva opposizione al decreto e il Tribunale accoglieva parzialmente l’opposizione: per il TFR riteneva corretto il pagamento del solo netto, sul presupposto che il credito fosse stato ammesso al passivo fallimentare al lordo delle ritenute fiscali; per le ultime mensilità negava il diritto perché, al momento della domanda, sarebbe già decorso il termine di dodici mesi rilevante per l’intervento del Fondo. La Corte d’appello confermava. Nel ricorso per cassazione il lavoratore deduceva, anzitutto, la nullità della procura generale alle liti dell’INPS, sostenendo irregolarità della copia prodotta. Con il terzo motivo censurava la decisione sul TFR, sostenendo che il credito ammesso al passivo fosse in realtà già al netto delle ritenute e che l’INPS avesse riconosciuto di dover operare le trattenute solo su somme lorde; lamentava inoltre che non vi fosse stato un rimedio utile per correggere l’asserito errore del giudice delegato e che le buste paga comprovassero l’avvenuto pagamento IRPEF. Con il quarto motivo contestava il rigetto della domanda relativa alle ultime retribuzioni e alla quota di tredicesima, deducendo che il termine dei dodici mesi dovesse decorrere dalla domanda di apertura della procedura concorsuale e non dalla dichiarazione di fallimento, che il giudizio di merito aveva erroneamente escluso la rilevanza del precedente contenzioso sul licenziamento definito in conciliazione e che il credito era comunque già determinato e azionabile. La Cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi sulla procura, infondato il terzo motivo sul TFR e inammissibile il quarto motivo sulle ultime retribuzioni. Ha affermato che l’intervento del Fondo è vincolato alle risultanze dello stato passivo reso esecutivo, che il Fondo non assume la medesima obbligazione retributiva del datore ma una distinta obbligazione previdenziale, e che, se il credito è stato ammesso al passivo al lordo delle ritenute senza opposizione, il titolo resta consolidato. Quanto alle mensilità ulteriori, ha ribadito che il lavoratore deve dimostrare che il credito rientri nel periodo temporale previsto dalla legge e che nel caso concreto la Corte territoriale aveva accertato che ciò non avveniva. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del lavoratore. Ha considerato valida la procura dell’INPS, ha escluso l’errore di diritto in tema di TFR ritenendo che il Fondo dovesse attenersi allo stato passivo che aveva ammesso il credito al lordo delle ritenute fiscali, e ha dichiarato inammissibile la censura relativa alle ultime retribuzioni perché la Corte d’appello aveva correttamente applicato la disciplina del Fondo di Garanzia e il ricorrente non aveva fornito elementi idonei a superare l’accertamento di fatto compiuto. Le spese sono state dichiarate non ripetibili per la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c.; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 48 del d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato per affermare che le somme accertate e ammesse al passivo sono soggette a ritenuta d'acconto secondo il regime fiscale dovuto, senza che ciò comporti una indebita doppia tassazione nel rapporto con il Fondo
art. 23 del d.P.R. n. 600 del 1973
invocato dal ricorrente e considerato non idoneo a scardinare il principio per cui il Fondo è vincolato allo stato passivo
art. 2 della legge n. 297 del 1982
fondamento dell'intervento del Fondo di garanzia per il TFR; il pagamento del Fondo è vincolato alle risultanze dello stato passivo reso esecutivo
art. 2, comma 1, d.lgs. n. 80 del 1992
"crediti di lavoro diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono"
la norma non consente di includere crediti relativi a prestazioni lavorative svoltesi fuori dall’arco temporale previsto; il creditore deve dimostrare che il credito rientri in quel periodo
art. 98 legge fallimentare
richiamato per evidenziare che l’opposizione allo stato passivo è lo strumento per contestare l’ammissione nei suoi termini rilevanti
art. 101 legge fallimentare
richiamato per escludere la possibilità di usare l’ammissione tardiva come mezzo per introdurre un credito privo del requisito di novità
art. 2735 c.c.
invocato dal ricorrente per attribuire efficacia confessorio-vincolante a una comunicazione INPS, ma la Corte non ne ha tratto un diverso esito
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c.
base delle censure di violazione di legge e omesso esame dedotte in cassazione
art. 152 disp. att. c.p.c.
richiamato per dichiarare non ripetibili le spese di lite
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
utilizzato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro dell’ulteriore importo del contributo unificato
art. 1, comma 2, L. n. 4 del 1953
invocato dal ricorrente per attribuire piena efficacia probatoria alle buste paga, senza che ciò portasse a una diversa conclusione
Massime di principio
- L’intervento del Fondo di Garanzia INPS è vincolato alle risultanze dello stato passivo reso esecutivo: il Fondo non può rideterminare autonomamente il credito in modo difforme da quanto accertato nella procedura concorsuale.
- Se il credito è stato ammesso al passivo al lordo delle ritenute fiscali e tale ammissione non è stata tempestivamente impugnata, il titolo si consolida e il lavoratore non può ottenere dal Fondo il pagamento di una diversa quantificazione del medesimo credito.
- Il Fondo di Garanzia non assume la medesima obbligazione retributiva del datore di lavoro, ma una distinta obbligazione previdenziale definita dal contenuto del titolo concorsuale e dalla disciplina speciale.
- Per i crediti diversi dal TFR, il lavoratore deve provare che le somme rivendicate rientrino nel periodo temporale previsto dalla legge; in mancanza di specifica allegazione e prova, la domanda verso il Fondo non può essere accolta.
- Nel giudizio di legittimità, le censure di violazione di legge e omesso esame non possono sovvertire l’apprezzamento di fatto della Corte territoriale quando questo sia coerente con la documentazione e con il riparto dell’onere probatorio.
- La produzione di una procura in copia non autenticata non determina di per sé nullità dell’atto introduttivo se la conformità all’originale è successivamente dimostrata e non viene proposta querela di falso.
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