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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09553/2025 del 11/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia nasce dalla trattenuta, operata dalla cassa professionale sui ratei di pensione già maturati e attribuiti, a titolo di contributo di solidarietà. Il pensionato aveva ottenuto in primo e in secondo grado la condanna della cassa alla restituzione delle somme trattenute, sul rilievo che l’ente non fosse legittimato a introdurre quel prelievo in assenza di una specifica previsione di legge e che, comunque, la pretesa restitutoria non fosse prescritta in dieci anni ma in un termine più lungo. In cassazione la cassa ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione di norme che disciplinano l’autonomia regolamentare degli enti previdenziali privatizzati, sostenendo di poter istituire il contributo di solidarietà per perseguire l’equilibrio finanziario di lungo termine; con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 2948, n. 4, c.c., contestando l’applicazione della prescrizione decennale alla domanda di ripetizione delle somme indebitamente trattenute.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché la questione era già risolta da un orientamento consolidato: l’autonomia regolamentare della cassa non consente di introdurre un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già liquidati, trattandosi di prestazione patrimoniale imposta soggetta a riserva di legge ex art. 23 Cost.; inoltre le norme invocate dalla ricorrente non legittimano quel prelievo, essendo riferite a interventi incidenti sui criteri di determinazione della pensione e finalizzati all’equilibrio finanziario di lungo periodo. Ha parimenti dichiarato inammissibile il secondo motivo, ribadendo che la prescrizione quinquennale opera solo quando il credito pensionistico sia liquido ed esigibile e non sia contestato il quantum; quando invece si controverte sull’ammontare del trattamento, il diritto alla riliquidazione segue la prescrizione ordinaria decennale. La ricorrente è stata condannata alle spese, oltre a una somma ulteriore in favore della controparte e a un’ulteriore somma in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    consente di dichiarare inammissibile il ricorso quando la censura non offre argomenti idonei a mutare un orientamento giurisprudenziale consolidato.

  • art. 3, co. 12, L. n. 335/1995

    delimita l’autonomia regolamentare delle casse privatizzate alle variazioni delle aliquote contributive, alla riparametrazione dei coefficienti di rendimento e ad altri criteri di determinazione del trattamento pensionistico; non comprende l’introduzione di un contributo di solidarietà sui trattamenti già liquidati.

  • art. 1, co. 763, L. n. 296/2006

    la novella non attribuisce alle casse il potere di istituire un contributo di solidarietà, essendo incompatibile con il sistema del pro rata.

  • art. 1, co. 488, L. n. 147/2013

    norma di interpretazione autentica che condiziona la legittimità degli atti degli enti previdenziali alla finalizzazione dell’equilibrio finanziario di lungo termine; non si applica al contributo straordinario di solidarietà perché questo ha carattere provvisorio e non perseguisce tale finalità.

  • art. 23 Cost.

    il contributo di solidarietà ha natura di prestazione patrimoniale imposta e richiede una base legale.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    la prescrizione quinquennale riguarda i crediti pensionistici liquidi ed esigibili; se è contestato l’ammontare del trattamento, non si applica.

  • art. 2946 c.c.

    si applica la prescrizione ordinaria decennale quando si discute della riliquidazione del trattamento pensionistico.

  • art. 380-bis, ult. co., c.p.c.

    in caso di definizione del giudizio conforme alla proposta non accettata, consente l’applicazione delle sanzioni economiche previste dal rinvio all’art. 96 c.p.c.

  • art. 96, co. 3 e 4, c.p.c.

    consente la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte e di un’ulteriore somma in favore della Cassa delle Ammende nei casi previsti.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    comporta l’obbligo del versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • L’autonomia regolamentare degli enti previdenziali privatizzati non consente di introdurre, con regolamento interno, un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già liquidati se non vi è una specifica base legislativa.
  • Il contributo di solidarietà, incidendo su una prestazione patrimoniale imposta, è soggetto alla riserva di legge di cui all’art. 23 Cost.
  • Le norme che riconoscono alle casse professionali strumenti di riequilibrio finanziario non possono essere estese a prelievi provvisori e straordinari se la legge le riferisce solo a interventi sui criteri di calcolo del trattamento pensionistico e all’equilibrio di lungo periodo.
  • La prescrizione quinquennale dei crediti pensionistici opera solo quando il credito sia liquido ed esigibile; se è controverso l’ammontare della prestazione, il diritto alla riliquidazione si prescrive nel termine ordinario decennale.
  • La mancata presentazione di argomenti idonei a scalfire un orientamento consolidato legittima la declaratoria di inammissibilità ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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