Cassazione Civile, Ordinanza n. 27064/2026 del 17/10/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine dall’avviso di accertamento IMU relativo al 2014, impugnato dalla società davanti alla Commissione tributaria provinciale di Palermo; il ricorso era stato respinto con sentenza n. 541/2020. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, con sentenza n. 2369/2024 depositata il 25 marzo 2024, ha dichiarato inammissibile l’appello. La società ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Con il quarto, pregiudiziale, ha invocato il giudicato esterno derivante dalla sentenza n. 5670/2023, relativa all’IMU 2013, che aveva annullato il relativo avviso e aveva affermato la possibile classificazione dell’immobile in categoria E/1, salvo i locali adibiti a uffici. Con il primo motivo ha denunciato motivazione apparente della sentenza d’appello, sostenendo che non fosse chiaro se l’inammissibilità dipendesse dalla mancata impugnazione dell’accatastamento o dal difetto di legittimazione attiva della società. Con il terzo motivo ha lamentato la violazione degli artt. 32 e 36 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 7 della legge n. 241/1990, contestando che fossero state dichiarate nuove le doglianze sulla mancata comunicazione di avvio del procedimento di accatastamento; ha inoltre censurato la conclusione secondo cui, non essendo titolare di un diritto reale e non risultando intestataria catastale, non avrebbe avuto diritto alla notifica dell’atto catastale. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 2, comma 40, del d.l. n. 262/2006 e dell’art. 6 del d.P.R. n. 1142/1949, sostenendo che i magazzini utilizzati per lo stoccaggio di merci provenienti dal o destinate al traffico marittimo dovessero essere classificati in E/1 in ragione del loro legame funzionale con il servizio pubblico portuale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso che la sentenza relativa all’IMU 2013 producesse giudicato esterno sulla classificazione catastale rilevante per il 2014: la questione catastale non era stata oggetto di una domanda specifica nei confronti dell’autorità intestataria del bene, rimasta estranea a quel giudizio, e le relative considerazioni erano state svolte incidenter tantum. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della sentenza d’appello esponeva in modo controllabile la ratio decidendi. Ha respinto il terzo motivo: l’obbligo di notificare l’atto di attribuzione o modifica della rendita al concessionario presuppone che questi risulti tra gli intestatari catastali, circostanza non ricorrente; inoltre, il giudice d’appello aveva accertato che l’immobile era intestato catastalmente al Demanio statale. Ha respinto anche il secondo motivo: per la categoria E/1 non basta la localizzazione dell’immobile in area portuale né la destinazione al servizio pubblico; occorrono l’assenza di autonomia funzionale e reddituale e la strumentalità al servizio pubblico. La classificazione catastale dipende dalle caratteristiche oggettive e dalla destinazione funzionale e produttiva del bene, non dalla qualifica soggettiva del titolare o dal concreto uso, e i magazzini in questione potevano costituire unità immobiliari autonome e potenzialmente produttive di reddito nell’ambito di un’attività imprenditoriale commerciale. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese di cassazione, liquidate in 3.000 euro oltre spese prenotate a debito, e al pagamento di ulteriori 3.000 euro in favore della controricorrente ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., nonché di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Pertanto, solo il mutamento dello stato di fatto, che è registrato e fissato dalle variazioni catastali, è sufficiente ad escludere la vincolatività del giudicato esterno in relazione alla consistenza materiale ed all’identificazione catastale del singolo immobile in epoca antecedente (cfr. Cass. n.24328/2025).
Il giudicato tributario relativo alla classificazione catastale vincola rispetto alla situazione fattuale cristallizzata nella decisione, ma non si estende a successive variazioni dello stato di fatto tradotte in variazioni catastali; nel caso concreto, inoltre, la valutazione catastale della precedente sentenza era incidentale e non idonea a formare giudicato.
art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.
ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorché il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un'approfondita disamina logica o giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento
La motivazione è omessa o apparente quando non consente di individuare gli elementi del convincimento o di controllare il percorso logico-giuridico. Non ricorre il vizio se la ratio decidendi è esposta in modo sufficiente a consentire tale controllo.
art. 74, comma 1, della legge n. 342 del 2000
in tema di ICI, ma sulla scorta di principi applicabili anche all’IMU, questa Corte ha già affermato che, ai sensi dell'art. 74, comma 1, della legge n. 342 del 2000, l'Agenzia del territorio è tenuta a notificare l'atto di attribuzione o di modifica della rendita catastale al concessionario dell'area, ove risulti tra gli intestatari catastali del bene
La notifica al concessionario dell’atto di attribuzione o modifica della rendita catastale è dovuta quando il concessionario risulti intestatario catastale del bene; tale presupposto mancava nel caso esaminato.
art. 2, comma 40, d.l. n. 262 del 2006
in tema di classamento catastale, l'inquadramento di un immobile nella categoria E/1 presuppone non solo che lo stesso sia privo di autonomia funzionale e reddituale, ma anche che sia strumentale al servizio pubblico
La categoria E/1 richiede congiuntamente l’assenza di autonomia funzionale e reddituale e la strumentalità del bene al servizio pubblico; la sola ubicazione in area portuale o la connessione con un servizio pubblico non è sufficiente.
art. 6 del d.P.R. n. 1142 del 1949
Dal riportato quadro normativo, invero, risulta evidente che, ai fini dell’attribuzione della categoria catastale, il legislatore ha posto quale elemento decisivo la natura oggettiva del bene essendo rispetto ad esso del tutto indifferente la qualifica soggettiva del titolare dello stesso
La categoria catastale va determinata in base alle caratteristiche oggettive del bene, non alla qualifica soggettiva del proprietario o titolare.
art. 8 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, la categoria D raggruppa immobili aventi destinazione industriale e commerciale, non suscettibili di destinazione difforme se non a condizione di radicali trasformazioni, pertanto con capacità reddituale assoggettabile a imposta, ma speciali rispetto a quelle precedenti previste alle categorie di cui alle lettere anteriori
La categoria D comprende immobili con destinazione industriale o commerciale, capacità reddituale imponibile e caratteristiche tali da non consentire una diversa destinazione senza radicali trasformazioni.
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380 bis c.p.c., segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione
Quando il ricorso è deciso in conformità alla proposta di definizione anticipata, la Corte applica la disciplina processuale richiamata per la decisione e per le conseguenze sulle spese.
segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, nonché la condanna al pagamento di un’ulteriore somma, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.., in favore della controricorrente
La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento di un’ulteriore somma in favore della controricorrente ai sensi del terzo comma dell’art. 96 c.p.c., quantificandola in 3.000 euro.
nonché la condanna al pagamento di un’ulteriore somma, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.., in favore della controricorrente e al versamento di un’ulteriore somma in favore della cassa delle ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.).
In base al quarto comma dell’art. 96 c.p.c., la Corte ha disposto il versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- Il giudicato esterno in materia catastale vincola rispetto alla situazione fattuale e alle unità immobiliari considerate nella decisione; non copre mutamenti successivi dello stato di fatto registrati mediante variazioni catastali.
- Le considerazioni sulla classificazione catastale contenute in una pronuncia non formano giudicato quando la questione non è stata oggetto del thema decidendum e non è stata proposta nei confronti del soggetto titolare dell’interesse diretto sul bene; in tal caso restano valutazioni incidentali.
- La motivazione non è apparente se espone una ratio decidendi che consente di ricostruire e controllare il percorso logico-giuridico seguito, anche quando la parte è in grado di censurare puntualmente gli errori di diritto che attribuisce alla decisione.
- L’obbligo di notificare al concessionario l’atto di attribuzione o modifica della rendita catastale sussiste quando il concessionario risulta intestatario catastale del bene.
- L’inquadramento di un immobile nella categoria catastale E/1 richiede sia l’assenza di autonomia funzionale e reddituale sia la strumentalità al servizio pubblico; la collocazione in un’area portuale, la rilevanza pubblica dell’attività o la concessione di un servizio pubblico non bastano, da sole, a giustificare tale classificazione.
- La classificazione catastale dipende dalle caratteristiche oggettive e dalla destinazione funzionale e produttiva dell’immobile, considerate anche in rapporto alle sue potenzialità di utilizzo, e non dalla qualifica soggettiva del titolare né dal solo concreto uso del bene.
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