Cassazione Civile, Ordinanza n. 24215/2023 del 09/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda il diniego di rimborso di accisa e addizionale provinciale richiesto da una società contribuente. La società aveva presentato un'istanza di rimborso l'11 agosto 2009 per euro 92.261,46 oltre interessi, riferita a un credito emerso dalla dichiarazione dei consumi 2008, e in seguito aveva inoltrato un ulteriore sollecito nel dicembre 2015. A fronte del silenzio dell'Ufficio aveva proposto ricorso nel 2016. I giudici di merito hanno ritenuto tardiva l'azione, reputando maturata la prescrizione. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 23 d.lgs. 546/1992, sostenendo che l'eccezione di prescrizione fosse stata proposta tardivamente dall'Agenzia solo con memoria illustrativa e non con controdeduzioni; 2) violazione degli artt. 14 e 15 d.lgs. 504/1995 e dell'art. 2946 c.c., affermando che, rispettata la decadenza biennale per il rimborso, dovesse applicarsi la prescrizione ordinaria decennale del diritto al rimborso e non il termine quinquennale previsto per il recupero del credito da parte dell'Amministrazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché l'eccezione di prescrizione era stata già esaminata nel merito in primo grado senza che la contribuente, risultata soccombente, proponesse appello incidentale; perciò si era formato giudicato interno sulla questione, preclusivo della sua riproposizione. Sul secondo motivo la Corte ha escluso la tesi della ricorrente: ha affermato che il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso, una volta decorso il termine di novanta giorni dalla presentazione, è autonomamente impugnabile e che, nel processo tributario, la mancata tempestiva impugnazione del diniego consolida definitivamente l'accertamento dell'Ufficio. Nel caso concreto il ricorso contro il silenzio-rifiuto, formatosi sull'istanza dell'11 agosto 2009, era stato proposto solo nell'aprile 2016, quindi tardivamente. La motivazione della sentenza impugnata è stata corretta nella parte non condivisa, ma il dispositivo è stato ritenuto conforme a diritto. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Nel processo tributario le difese dell'Ufficio devono rispettare le preclusioni processuali; tuttavia la questione non può essere utilmente riproposta in cassazione se sul punto si è formato giudicato interno per mancata impugnazione incidentale della parte soccombente.
Disciplina il termine di decadenza per chiedere il rimborso dell'accisa; nella vicenda la decadenza risultava rispettata, ma ciò non esauriva il tema della tempestiva impugnazione del diniego.
"Il termine di prescrizione per il recupero del credito da parte dell'Agenzia è di cinque anni ovvero, limitatamente ai tabacchi lavorati, di dieci anni"
La Corte ha chiarito che la norma riguarda il recupero dell'accisa da parte dell'Agenzia e non il termine di prescrizione del diritto del contribuente al rimborso.
La tesi della ricorrente sull'applicazione della prescrizione ordinaria decennale al rimborso è stata disattesa in concreto, perché la Corte ha valorizzato la definitività del diniego non impugnato tempestivamente.
art. 19, comma 1, lett. g), d.lgs. 546/1992
Il silenzio-rifiuto o il diniego di rimborso costituisce atto autonomamente impugnabile nel processo tributario.
art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992
Ogni atto autonomamente impugnabile può essere contestato solo per vizi propri, con preclusione del riesame del rapporto ormai definito se il primo diniego non è stato tempestivamente impugnato.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
La Corte può correggere la motivazione della decisione impugnata quando il dispositivo sia comunque conforme a diritto.
La questione di mero diritto processuale, già definita sulla base dei fatti allegati, può essere decisa senza interlocuzione preventiva delle parti nei limiti indicati dalla giurisprudenza.
Non è ravvisata violazione del contraddittorio quando la questione devoluta è esclusivamente processuale e non introduce profili difensivi ulteriori rispetto ai fatti già in causa.
I motivi di nullità della sentenza si convertono in motivi di impugnazione; se la parte soccombente non impugna, si forma giudicato interno.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Sussistendo i presupposti del rigetto del ricorso, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'eccezione di prescrizione, come eccezione in senso stretto, non è rilevabile d'ufficio e deve essere utilmente devoluta con l'impugnazione della parte soccombente; in difetto si forma giudicato interno.
- Il diniego espresso o tacito di rimborso tributario è un atto autonomamente impugnabile; se non viene impugnato tempestivamente, l'accertamento dell'Amministrazione si consolida e preclude il successivo riesame della fondatezza della pretesa, salvo i limiti dell'autotutela.
- La proposizione di una nuova istanza o di un sollecito non riapre i termini per contestare un primo diniego di rimborso già divenuto definitivo, né consente di aggirare la decadenza dall'impugnazione.
- Quando il dispositivo della decisione impugnata è conforme a diritto, la Corte di cassazione può correggerne la motivazione pur non condividendola integralmente.
- In ambito tributario, la qualificazione del termine applicabile al rimborso va distinta dal termine previsto per il recupero del credito da parte dell'Amministrazione: la diversa rubrica normativa e la funzione della disposizione sono decisive per delimitare l'ambito di operatività della prescrizione.
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