Cassazione Civile, Ordinanza n. 29706/2024 del 19/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (privato)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di equa riparazione ex L. 89/2001 per la durata asseritamente irragionevole di un procedimento di opposizione ex art. 170 DPR 115/2002, poi definito con cassazione, riassunzione e fase esecutiva/di ottemperanza. La Corte d’appello aveva negato l’indennizzo ritenendo, da un lato, che il giudizio presupposto dovesse essere considerato come articolato in più gradi e che, dunque, il termine ragionevole complessivo fosse di sei anni; dall’altro, che la fase esecutiva, iniziata oltre sei mesi dopo la definizione della cognizione, dovesse essere valutata separatamente e, comunque, non avesse superato la durata ragionevole. La parte ricorrente ha censurato tali approdi deducendo violazione degli artt. 2 L. 89/2001, 6 CEDU, 111 Cost., dell’art. 170 DPR 115/2002 e dell’art. 15 d.lgs. 150/2011, sostenendo che il procedimento presupposto fosse in unico grado di merito, impugnabile solo per cassazione, e che non dovesse operare la regola dei sei anni complessivi; ha inoltre contestato la separazione della fase esecutiva/ottemperanza dal giudizio di cognizione ai fini del computo della ragionevole durata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato il decreto impugnato e rinviato alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione per nuovo esame conformandosi ai principi di diritto enunciati. Ha ritenuto errate le affermazioni della Corte territoriale sia sulla struttura del giudizio presupposto, qualificato come procedimento in unico grado di merito impugnabile per cassazione, sia sulla possibilità di applicare la clausola dei sei anni complessivi propria dei processi articolati nei tre gradi. Ha inoltre affermato che, ai fini della L. 89/2001, il giudizio di cognizione che riconosce l’indennizzo e l’eventuale fase di ottemperanza/esecuzione vanno considerati unitariamente, mentre il tempo intercorso tra la definitività della cognizione e l’inizio dell’ottemperanza non rileva come tempo di processo indennizzabile, potendo semmai integrare un diverso pregiudizio da ritardo nell’esecuzione imputabile allo Stato amministrazione. Il giudice di rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
individua il procedimento presupposto di opposizione, poi qualificato come rito disciplinato dall’art. 15 d.lgs. 150/2011 e strutturato in unico grado di merito, impugnabile per cassazione.
riconduce l’opposizione ex art. 170 DPR 115/2002 a un procedimento speciale in unico grado di merito.
è la base del diritto all’equa riparazione per la durata irragionevole del processo; il tempo del processo va valutato secondo la sua struttura concreta, distinguendo i casi a unico grado da quelli articolati nei tre gradi.
art. 2, comma 2-bis, L. 89/2001
fissa i parametri di durata ragionevole per i diversi gradi di giudizio e si collega al comma 2-ter come norma di chiusura del sistema per i processi a tre gradi.
art. 2, comma 1-ter, L. 89/2001
è qualificato come norma di chiusura riferita alla valutazione complessiva del giudizio articolato nei tre gradi; non opera per i processi che si esauriscono in un unico grado.
art. 2, comma 2-ter, L. 89/2001
consente di compensare le eventuali eccedenze di durata di una fase con i recuperi di un’altra, ma solo nell’ambito del limite complessivo dei sei anni dei processi a tre gradi.
art. 5-sexies, commi 5 e 7, L. 89/2001
prevede un termine dilatorio di sei mesi prima dell’esecuzione forzata o del ricorso per ottemperanza nei confronti dello Stato per il pagamento dell’indennizzo; tale termine è speciale e non si cumula con quello generale dell’art. 14 D.L. 669/1996.
il termine generale per i crediti verso la P.A. non si aggiunge al regime speciale dell’art. 5-sexies L. 89/2001.
art. 6 CEDU
richiamato quale parametro convenzionale della ragionevole durata del processo.
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno dell’esigenza di ragionevole durata e di corretta applicazione dei canoni processuali.
norma processuale che ha consentito la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nei procedimenti di equa riparazione occorre qualificare correttamente la struttura del giudizio presupposto: se esso è previsto come procedimento in unico grado di merito, non può essere automaticamente applicato il parametro complessivo dei sei anni pensato per i processi articolati in tre gradi.
- L’art. 2, comma 1-ter, L. 89/2001 opera come norma di chiusura del sistema dei tempi ragionevoli per i processi a tre gradi e non si estende ai processi che si esauriscono in un solo grado di merito.
- Ai fini della legge Pinto, il giudizio che riconosce il diritto all’indennizzo e l’eventuale fase di ottemperanza/esecuzione promossa contro lo Stato vanno valutati unitariamente, perché la fase esecutiva costituisce prosecuzione funzionale della tutela già accordata.
- Il periodo intercorrente tra la definitività della decisione di cognizione e l’avvio dell’ottemperanza non rientra nel ‘tempo del processo’ indennizzabile ai sensi della L. 89/2001; esso può integrare, semmai, un distinto pregiudizio da ritardo nell’esecuzione imputabile allo Stato amministrazione.
- Il termine dilatorio speciale previsto per l’esecuzione dei crediti ex L. 89/2001 esclude l’applicazione cumulativa del termine generale previsto per i crediti verso la P.A., in quanto il regime Pinto è speciale e autosufficiente.
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