Cassazione Civile, Ordinanza n. 24018/2024 del 06/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionati)
La controversia
La lite nasce dall'applicazione, da parte della Cassa professionale, di un contributo di solidarietà trattenuto per un decennio sul trattamento pensionistico di un ex iscritto, in forza di delibere dell'ente e del regolamento previdenziale che lo prevedeva. Il giudice di merito aveva ritenuto illegittima la trattenuta e aveva condannato la Cassa alla restituzione delle somme indebitamente prelevate, nei limiti della prescrizione decennale. In cassazione la Cassa ha articolato tre motivi: (1) ha sostenuto che il contributo fosse legittimo alla luce dell'autonomia normativa dell'ente, dell'art. 2 del D.Lgs. 509/1994, dell'art. 3, comma 12, L. 335/1995 come modificato, della norma di interpretazione autentica del 2013 e dei principi costituzionali; (2) ha affermato che la normativa del 2013 avrebbe sanato/reso efficaci gli atti adottati prima del 2006 se finalizzati all'equilibrio di lungo periodo; (3) ha contestato l'applicazione della prescrizione ordinaria decennale, invocando la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici e la disciplina dell'art. 47-bis d.P.R. 639/1970, oltre a dedurre un'asserita disparità di trattamento rispetto ai pensionati INPS.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e, comunque, ha ribadito l'infondatezza di tutti i motivi alla luce di un orientamento già consolidato. Ha affermato che il contributo di solidarietà imposto dalla Cassa è una prestazione patrimoniale autonoma, non un mero correttivo del metodo di calcolo della pensione, e che, mancando una base legale sufficiente, non può essere introdotto da fonti regolamentari dell'ente in violazione della riserva di legge di cui all'art. 23 Cost. Ha inoltre confermato che, quando si chiede la restituzione di somme indebitamente trattenute su pensioni già determinate, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale e non quello quinquennale dei ratei pensionistici, perché non si tratta di riliquidazione della pensione ma di recupero di indebito da trattenuta illegittima. La Corte ha condannato la ricorrente alle spese e, poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta accelerata non accettata, l'ha altresì condannata ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. a una somma in favore della controparte e a una ulteriore somma in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
L'autonomia regolamentare delle casse privatizzate non consente di derogare a norme primarie né di introdurre prestazioni patrimoniali prive di base legale.
art. 22 del Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa
La previsione regolamentare del contributo di solidarietà è stata ritenuta incompatibile con il sistema delle fonti e con la riserva di legge.
Il principio del pro rata è stato oggetto di evoluzione normativa; tuttavia non legittima un contributo di solidarietà imposto con fonte regolamentare.
art. 1, comma 763, L. 296/2006
Lo jus superveniens non sana atti illegittimi; ne preserva l'efficacia solo se adottati nel rispetto della legge.
art. 1, comma 488, L. 147/2013
Norma di interpretazione autentica che conferma la legittimità degli atti precedenti al 2006 solo se finalizzati all'equilibrio di lungo termine, ma non copre un contributo di solidarietà provvisorio e diverso dal metodo di calcolo pensionistico.
art. 24, comma 24, d.l. 201/2011 conv. in L. 214/2011
Richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non pertinente perché disciplina un istituto diverso, fonte legislativa e con presupposti differenti.
art. 3 Cost.
Non sussiste la denunciata disparità di trattamento tra pensionati INPS e pensionati di casse privatizzate, perché le trattenute hanno titolo diverso.
art. 23 Cost.
La prestazione patrimoniale può essere imposta solo in base alla legge; la fonte regolamentare non basta.
art. 38 Cost.
La funzione previdenziale non elimina la necessità di una base legale per l'imposizione del contributo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale richiamata a fondamento dei motivi di violazione di legge.
La decisione è resa in esito al procedimento accelerato e alla mancata adesione alla proposta di definizione.
Per l'azione di ripetizione delle somme indebitamente trattenute opera la prescrizione ordinaria decennale.
La prescrizione quinquennale dei ratei non si applica se il credito non è liquidato ed esigibile come rateo pensionistico pagabile.
art. 129 R.D.L. 1827/1935
Richiamato in tema di prescrizione quinquennale dei ratei, ma ritenuto non applicabile al recupero di trattenute illegittime.
Riguarda la riliquidazione dei trattamenti pensionistici, non l'indebita trattenuta derivante da un prelievo patrimoniale illegittimo.
Applicati per la condanna al pagamento di somme ulteriori in favore della controparte e della Cassa delle Ammende, in ragione della definizione conforme a proposta non accettata.
Massime di principio
- Gli enti previdenziali privatizzati, pur dotati di autonomia regolamentare e gestionale, non possono introdurre con fonte interna prestazioni patrimoniali o prelievi sui trattamenti pensionistici in assenza di una specifica base legale, poiché opera la riserva di legge dell'art. 23 Cost.
- Un contributo di solidarietà imposto su pensioni già determinate e liquidate non incide sul criterio di calcolo della prestazione, ma costituisce un prelievo autonomo; pertanto non è sufficiente richiamare il principio del pro rata per legittimarlo.
- La normativa sopravvenuta che riconosce efficacia ad atti adottati prima di una riforma conserva efficacia solo per atti originariamente conformi alla legge e finalizzati alle finalità previste dal legislatore; non sana provvedimenti regolamentari illegittimi.
- Quando si chiede la restituzione di somme indebitamente trattenute su un trattamento pensionistico già liquidato, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale ex art. 2946 c.c.; la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici opera solo per crediti rateizzati, liquidi ed esigibili o per la riliquidazione della pensione.
- L'art. 47-bis d.P.R. 639/1970 non si applica alle azioni di ripetizione di trattenute illegittime operate sulla pensione, perché disciplina la riliquidazione e i ratei arretrati, non un autonomo credito restitutorio da indebito prelievo.
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