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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39540/2021 del 13/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una contribuente, di una cartella di pagamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato IRPEF e ILOR relative agli anni di imposta 1990, 1991 e 1992, notificata nel luglio 2006. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente e la CTR aveva confermato il carattere tardivo della cartella, ritenendo spirato il potere impositivo in applicazione della disciplina sui termini di notifica. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 138 L. 388/2000, dell'art. 1, comma 363, L. 266/2005 e dell'art. 9, comma 17, L. 289/2002, sostenendo che la CTR non avrebbe riconosciuto l'automatica applicabilità delle proroghe/sospensioni dei termini previste dalla normativa emergenziale per i contribuenti delle province siciliane orientali colpite dal sisma del 16 dicembre 1990. In sostanza, l'Ufficio assumeva che tali benefici operassero di diritto per tutti i residenti nell'area interessata, senza necessità di apposita istanza del contribuente.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che la sospensione/proroga dei termini tributari prevista dalla normativa emergenziale per il sisma della Sicilia orientale non opera automaticamente, ma richiede una specifica domanda del contribuente; in mancanza della prova che il contribuente si sia avvalso di tale facoltà, l'Amministrazione resta soggetta ai termini ordinari. Poiché nel caso concreto l'Agenzia non aveva contestato l'assenza di un'istanza di sospensione e la cartella era stata notificata solo nel luglio 2006 per imposte relative al 1990-1992, la CTR aveva correttamente ritenuto la tardività dell'atto. Il ricorso è stato quindi rigettato; non è stata disposta alcuna statuizione sulle spese per la mancata costituzione della contribuente intimata.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. 600/1973

    Richiamato come base del controllo automatizzato da cui è scaturita la cartella di pagamento.

  • art. 54-bis d.P.R. 633/1972

    Richiamato come base del controllo automatizzato relativo all'IVA, insieme al precedente.

  • art. 138 L. 388/2000

    La Corte ne conferma l'applicazione solo nei limiti soggettivi e oggettivi previsti dalla disciplina emergenziale, non come proroga automatica generalizzata dei termini impositivi.

  • art. 1, comma 363, L. 266/2005

    Richiamato dall'Ufficio per sostenere la proroga dei termini; la Corte ribadisce che tale proroga non opera automaticamente in assenza di adesione del contribuente alla procedura di regolarizzazione.

  • art. 9, comma 17, L. 289/2002

    Richiamato quale ulteriore norma di proroga/regolarizzazione, interpretata nel senso della necessità di una scelta del contribuente per fruire del beneficio.

  • ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, n. 2057

    La sospensione dei termini tributari prevista in occasione del sisma della Sicilia orientale è facoltativa e non automatica; richiede apposita domanda del contribuente.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Censura prospettata come violazione di legge in cassazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale non partecipata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte precisa che non si applica il raddoppio del contributo unificato per la soccombenza dell'Amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • La sospensione o proroga dei termini di accertamento e riscossione prevista da una disciplina emergenziale a favore dei contribuenti colpiti da eventi calamitosi non ha natura automatica se la norma la collega a una facoltà del contribuente: occorre una specifica istanza o adesione alla procedura prevista.
  • Quando l'Amministrazione intende avvalersi di una proroga dei termini impositivi derivante da una disciplina speciale, deve allegare e provare i presupposti che rendono applicabile il beneficio nel singolo caso, compresa l'effettiva fruizione da parte del contribuente.
  • In assenza della prova dell'adesione del contribuente al regime agevolato o sospensivo, restano applicabili i termini ordinari di decadenza per la notifica della cartella o per l'esercizio della potestà impositiva.
  • La mera appartenenza territoriale del contribuente all'area colpita dall'evento straordinario non basta, da sola, a prorogare automaticamente i termini dell'azione impositiva dell'Erario.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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