Cassazione Civile, Ordinanza n. 07300/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione proposta dal fallimento di una società già concessionaria di un’area demaniale marittima contro un’ingiunzione di pagamento emessa dall’autorità portuale per un’indennità correlata alla pretesa occupazione abusiva dell’area dopo la scadenza della concessione e il mancato rinnovo. Il fallimento sosteneva che il credito non fosse liquido, certo ed esigibile, che la maggiorazione del 200% prevista per l’occupazione abusiva non fosse applicabile nel caso concreto e che, essendo la società in fallimento, la pretesa dovesse essere fatta valere esclusivamente mediante insinuazione al passivo. Il Tribunale di Civitavecchia aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo; il TAR Lazio, investito della riassunzione, ha invece sollevato conflitto negativo di giurisdizione ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice ordinario. Le parti non hanno svolto difese in Cassazione, mentre il Pubblico Ministero ha chiesto la giurisdizione del giudice ordinario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, ha cassato la sentenza declinatoria n. 96/2024 del Tribunale di Civitavecchia e ha rimesso le parti davanti al Tribunale ordinario, con riassunzione nel termine di legge. Ha ritenuto che la domanda avesse contenuto meramente patrimoniale, riferita all’accertamento di un credito per indennità/ristoro da occupazione sine titulo di bene demaniale, senza che venisse in rilievo l’esercizio di poteri autoritativi o la legittimità di un provvedimento amministrativo. Nessuna statuizione sulle spese.
Norme richiamate
art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c.
base processuale del conflitto negativo di giurisdizione deciso dalle Sezioni Unite
la giurisdizione si determina in base all’oggetto della domanda e al petitum sostanziale
richiamato quale norma sul conflitto di giurisdizione sollevato dal giudice amministrativo
art. 59, comma 3, L. n. 69 del 2009
fondamento del regolamento di giurisdizione conseguente al conflitto negativo
r.d. 14 aprile 1910, n. 639
norma sul procedimento di ingiunzione fiscale opposta dal fallimento
art. 32 del d.l. 5 ottobre 1993, n. 400, conv. in L. 4 dicembre 1993, n. 494
richiamato per la maggiorazione del 200% sull’occupazione abusiva
invocato dal fallimento per sostenere la necessità dell’insinuazione al passivo
richiamati come disciplina dell’insinuazione al passivo
artt. 201 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
richiamati in motivazione come sede dell’accertamento del credito verso la procedura concorsuale
Massime di principio
- Ai fini del riparto di giurisdizione, occorre avere riguardo al petitum sostanziale e alla causa petendi, non alla mera prospettazione formale della parte.
- Le controversie aventi ad oggetto pretese patrimoniali dell’amministrazione, fondate su una occupazione sine titulo di un bene demaniale e prive di contestazioni sull’esercizio di poteri autoritativi, appartengono alla giurisdizione ordinaria.
- Quando la pubblica amministrazione agisce a tutela della proprietà mediante strumenti ordinari e la lite verte solo sull’accertamento di un credito o di un indennizzo, senza sindacato su provvedimenti o poteri pubblici, la posizione dedotta è di diritto soggettivo.
- La giurisdizione amministrativa si radica invece solo quando la controversia investe l’azione autoritativa della P.A. sull’intera economia del rapporto concessorio o la legittimità del suo potere di qualificazione/intervento sul rapporto stesso.
- Nel giudizio di opposizione a ingiunzione fiscale, se l’amministrazione chiede la conferma dell’ingiunzione, essa assume la posizione di attore in senso sostanziale e il giudice deve esaminare il merito della pretesa creditoria dedotta.
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