Cassazione Civile, Ordinanza n. 31995/2025 del 09/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (convenuto)
La controversia
La controversia trae origine da una denuncia-querela per ripetute telefonate mute, effettuate di notte e nei primi minuti del 21 luglio 2009, che avrebbero disturbato la tranquillità domestica della ricorrente. In sede penale fu emesso decreto penale di condanna; l’opposta ottenne l’oblazione e la parte civile impugnò. La Cassazione penale annullò la sentenza agli effetti civili, rinviando al giudice civile competente per valore in grado di appello. Nel giudizio civile riassunto, la domanda risarcitoria fu respinta in appello per difetto di prova dell’illecito e del danno. Con il presente ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto tre censure: 1) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per non avere la Corte d’appello valorizzato gli indizi e per avere ritenuto indispensabile un tabulato telefonico specifico; 2) omesso esame per mancata acquisizione del fascicolo del pubblico ministero, assumendo che esso contenesse atti decisivi; 3) nullità della sentenza o vizio motivazionale per omessa motivazione sul rigetto dell’istanza di consulenza tecnica medico-legale, richiesta per provare il danno biologico.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, inammissibile il secondo e inammissibile il terzo. Ha affermato che la valutazione delle presunzioni e della prova indiziaria appartiene al giudice di merito e che il ricorso non scalfiva il nucleo della motivazione d’appello, fondata sull’assenza del tabulato telefonico idoneo a dimostrare le chiamate mute provenienti dall’utenza della resistente. Ha inoltre osservato che non risultava un obbligo del giudice civile di acquisire il fascicolo del pubblico ministero, che comunque la parte non aveva sollecitato specificamente tale acquisizione in appello e che la censura era generica. Quanto alla consulenza tecnica d’ufficio, ha ribadito che si tratta di mezzo istruttorio discrezionale e che, una volta esclusa in radice la prova dell’an della responsabilità e del danno, l’omessa CTU medico-legale era giustificata. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato nel fatto come base dell’istanza di oblazione presentata nel procedimento penale; non è oggetto di specifica interpretazione decisoria nella pronuncia civile.
Indicato quale norma sulla base della quale la parte civile ha riassunto il giudizio agli effetti civili davanti al giudice civile competente.
Richiamato come norma processuale per la riassunzione del giudizio davanti al giudice civile dopo l’annullamento penale agli effetti civili.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Usato come parametro del primo motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
La Corte ribadisce che il ricorso alla prova per presunzioni e la verifica dei relativi requisiti spettano al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Usato come parametro del secondo e del terzo motivo; la censura è respinta perché generica o comunque non decisiva rispetto alla ratio della decisione di merito.
art. 132, quarto comma, c.p.c.
Invocato nel terzo motivo per asserita mancanza di motivazione, ma la Corte ritiene sufficiente la motivazione implicita e il richiamo al quadro probatorio complessivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La valutazione della prova per presunzioni semplici è riservata al giudice di merito: in cassazione non basta contrapporre una diversa lettura degli indizi, ma occorre evidenziare una reale illogicità o contraddittorietà della motivazione.
- La mancanza di esame di un singolo elemento indiziario non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se la decisione di merito si fonda su un punto nodale autonomamente idoneo a sostenere l’esito.
- Nel giudizio civile di rinvio sugli effetti civili di una sentenza penale, la parte che intenda fondare la domanda risarcitoria su atti del procedimento penale deve allegarli e produrli in modo specifico; non è sufficiente una doglianza generica sulla mancata acquisizione del fascicolo del pubblico ministero.
- Il fascicolo del pubblico ministero non è automaticamente equiparabile al fascicolo della precedente fase civile e la sua acquisizione non costituisce, di regola, un obbligo processuale del giudice civile.
- La consulenza tecnica d’ufficio è un mezzo istruttorio discrezionale: può essere negata anche implicitamente quando il giudice ritenga non provato in radice l’an della pretesa risarcitoria o superfluo l’accertamento medico-legale richiesto.
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