Cassazione Penale, Sentenza n. 13136/2022 del 06/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorsi impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Cagliari che aveva assolto i due imputati per il delitto previsto dagli artt. 110 e 323 c.p. (abuso d'ufficio) in relazione alla nomina, con provvedimento sindacale del 3 marzo 2014, di due responsabili di posizione organizzativa (tra le quali la moglie del Murtas), contestando una violazione di norme di legge e dei principi di buona amministrazione e imparzialità (art. 97 Cost.). Il Procuratore generale ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione ritenendo che la riforma dell'art. 323 c.p. (d.l. n. 76/2020, conv. l. n. 120/2020) fosse incostituzionale e che, in ogni caso, fosse configurabile il reato per violazione dell'obbligo di astensione; la parte civile Solinas ha contestato che i giudici d'appello avessero erroneamente riformato la sentenza di primo grado senza adeguata motivazione considerando che l'operato dei ricorrenti fosse finalizzato a interessi personali e avesse danneggiato la ricorrente stessa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore generale quanto agli effetti penali perché il reato si era estinto per prescrizione e non era stato dimostrato un interesse concreto e attuale del P.M. a impugnare. Ha invece rigettato il ricorso della parte civile Solinas: ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello secondo cui le modifiche all'art. 323 c.p. introdotte dal d.l. n. 76/2020 avevano prodotto una parziale abolizione del reato (abolisio criminis parziale) escludendo la punibilità per violazioni di princìpi generali quali quelli di cui all'art. 97 Cost. quando il potere esercitato presenti margini di discrezionalità; ha inoltre escluso che fosse configurabile l'abuso per violazione dell'obbligo di astensione in relazione al Murtas, non essendo questi un soggetto destinatario della norma sull'astensione (era consulente esterno), e ha osservato che la questione non era stata dedotta dalla parte civile in modo idoneo. Conseguentemente gli imputati restano assolti e la parte civile è condannata alle spese.
Norme richiamate
"di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità"
La riforma (d.l. n. 76/2020, conv. l. n. 120/2020) ha ristretto la fattispecie: ora l'abuso per violazione di legge è punibile solo se riguarda norme di dettaglio che non lasciano margini discrezionali; violazioni di princìpi generali (es. art. 97 Cost.) o norme che comportano valutazioni discrezionali non integrano il reato.
art. 97 Cost.
I principi costituzionali di buona amministrazione e imparzialità non sono più di per sé sufficiente base normativa per integrare il reato di abuso d'ufficio dopo la riforma dell'art. 323 c.p.; la semplice violazione di tali princìpi, se non tradotta in inosservanza di regole specifiche e vincolanti, non configura il reato.
d.lgs. n. 150 del 2009, art. 25, comma 2
"professionalità sviluppata e attestata dal sistema di misurazione (...) secondo criteri oggettivi e pubblici"
La norma impone criteri oggettivi per l'assegnazione degli incarichi ma contiene comunque margini di discrezionalità nella valutazione comparativa; pertanto la violazione di tale disposizione non è automaticamente idonea a costituire abuso d'ufficio ai sensi del "nuovo" art. 323 c.p.
d.lgs. n. 267 del 2000, art. 78, comma 2
"gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado"
L'obbligo di astensione resta fattispecie autonoma di abuso d'ufficio non modificata dalla riforma; tuttavia si applica al pubblico ufficiale/amministratore specificamente previsto dalla norma e non a soggetti esterni o consulenti che non rivestono carattere pubblicistico.
art. 23 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (conv. l. 11 settembre 2020, n. 120)
Ha modificato l'art. 323 c.p. restringendo la portata dell'illecito e determinando una parziale abolitio criminis per condotte basate su violazioni di princìpi generali o su poteri con margini discrezionali.
art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18
Prevedeva una causa di sospensione dei termini di prescrizione per l'emergenza COVID-19; nel caso di specie la sospensione non è applicabile perché nel periodo interessato non erano pendenti udienze o termini processuali rilevanti.
Massime di principio
- Dopo la riforma del 2020 (d.l. n. 76/2020, conv. l. n. 120/2020) l'art. 323 c.p. va interpretato restrittivamente: solo la violazione di regole di condotta specifiche, previste da legge o atti aventi forza di legge e senza margini di discrezionalità, può integrare l'abuso d'ufficio per violazione di legge.
- La mera inosservanza di princìpi generali di buona amministrazione (art. 97 Cost.) o di obblighi motivazionali non è più di per sé fonte di responsabilità penale ai sensi dell'art. 323 c.p. se il potere esercitato è discrezionale.
- L'ipotesi autonoma di abuso per violazione dell'obbligo di astensione rimane punibile; per poterla concretamente contestare occorre che il soggetto sia destinatario dell'obbligo (es. amministratore pubblico) e che l'obbligo sia stato violato nei termini previsti dalla norma.
- Se il fatto è estinto per prescrizione, il pubblico ministero può trovarsi privo di interesse concreto ad impugnare una sentenza di assoluzione: la Cassazione può dichiarare inammissibile tale ricorso salvo che non emerga un interesse esterno e attestabile.
- Nelle vicende con esterni/consulenti va verificato il profilo soggettivo: l'applicabilità delle norme penali sul pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio dipende dalla qualificazione giuridica del soggetto al momento del fatto; la semplice partecipazione alla gestione non equivale automaticamente a qualità pubblicistica.
- In sede d'appello, per riformare una sentenza di condanna in primo grado è richiesto un adeguato percorso argomentativo; tuttavia, quando interviene una modifica normativa che produce abolitio criminis parziale, la riforma può essere giustificata anche se ciò comporta la non punibilità di condotte prima considerate illecite.
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