Cassazione Penale, Sentenza n. 12882/2022 del 06/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la condanna solidale al risarcimento del danno sostenendo la violazione degli artt. 185 e 187 cod.pen., poiché erano stati condannati per fatti diversi di deturpamento (non in concorso), e dunque non avrebbe dovuto essere loro imposta solidarietà passiva per il medesimo risarcimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato la parte della sentenza che condannava i ricorrenti in solido al risarcimento e ha rinviato la questione al giudice civile competente in grado d'appello perché accerti se si sia trattato di un unico evento dannoso con condotte interdipendenti (giustificando la solidarietà) o di eventi distinti per i quali ciascuno deve rispondere separatamente. La condanna penale e le statuizioni di prescrizione confermate dalla Corte d'appello non sono state qui eliminate, salvo quanto riguarda la solidarietà civile.
Norme richiamate
i condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale
La Corte ricorda la regola generale di solidarietà per i condannati per lo stesso reato, ma precisa che la solidarietà non è esclusa anche quando soggetti condannati per reati diversi abbiano contribuito, con condotte autonome ma interdipendenti e in contesto spazio-temporale unitario, a un unico evento dannoso; in tal caso la solidarietà è legittima e l'eventuale diversità degli apporti potrà rilevare solo per l'azione di regresso.
art. 639, comma secondo, cod. pen.
Norma delittuosa richiamata come titolo di reato (deturpamento e imbrattamento di beni immobili) per cui sono stati imputati i singoli ricorrenti; non è stata citata direttamente nella motivazione di principio sulla solidarietà civile.
Richiamato nei motivi di doglianza circa la illegittimità della condanna solidale quando le condanne penali riguardino reati diversi e non commessi in concorso; la Corte ha affrontato la questione nell'ambito dell'art.187 e della giurisprudenza consolidata.
Richiamato nella giurisprudenza interpretativa: il principio di solidarietà da fatto illecito va applicato valutando l'unicità dell'evento dannoso in senso sostanziale (tenendo conto del nesso di interdipendenza e del contesto spazio-temporale), non in senso assoluto.
Massime di principio
- La solidarietà passiva per responsabilità civile derivante da reato è di regola prevista quando più soggetti sono condannati per lo stesso reato (art.187 c.2 c.p.).
- Tuttavia, anche quando le condanne penali concernono reati diversi, può sussistere solidarietà se le condotte autonome hanno concorso, con nesso di interdipendenza e in un contesto spazio-temporale unitario, a produrre un unico evento dannoso.
- Se la Corte penale non motiva adeguatamente la scelta di applicare la solidarietà tra imputati condannati per fatti diversi, la Cassazione può annullare la statuizione civile e rinviare al giudice civile perché accerti fattualmente l'unicità dell'evento dannoso.
- In presenza di solidarietà riconosciuta in sede civile, la diversità dell'apporto dei singoli può comunque rilevare per eventuali azioni di regresso tra i danneggianti.
- In casi analoghi è essenziale valutare fattualmente: numero di eventi, rapporto temporale e spaziale tra le condotte, nesso causale/interdipendenza; in mancanza di un unico evento sostanziale, ciascuno risponde separatamente.
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