Cassazione Penale, Sentenza n. 12878/2022 del 06/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per estorsione sostenendo violazione di legge e vizio di motivazione: a suo avviso la condotta non sarebbe configurabile come estorsione ma come esercizio arbitrario delle proprie ragioni (ipotesi meno grave richiamata, secondo il ricorrente, dall'art. 393 c.p.), e censurava inoltre la motivazione sul trattamento sanzionatorio ritenendola carente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure costituissero un tentativo di rinnovare in sede di legittimità la valutazione di merito sulle prove, cosa non consentita: i giudici di merito avevano fornito motivazione logica e coerente, valorizzando le dichiarazioni della persona offesa e altri elementi probatori (deposizioni della figlia, testi Nobili e Riccardi, certificato medico, tabulati telefonici e SMS). È stata confermata la qualificazione del fatto come estorsione ex art. 629 c.p.; la tesi difensiva sulla sussistenza di un credito dovuto non è stata provata. La Corte ha altresì ritenuto congrua la motivazione sul trattamento sanzionatorio. Conseguenze: ricorso dichiarato inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, che saranno liquidate dalla Corte d'Appello di Ancona.
Norme richiamate
art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020
norma richiamata per la formulazione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale; viene citata a titolo procedurale
art. 629 c.p.
norma che definisce il reato di estorsione; la Corte ha ritenuto che i fatti rientrassero in questa fattispecie
art. 393 c.p.
richiamata come norma riferibile all'ipotesi delittuosa meno grave (esercizio arbitrario delle proprie ragioni); la Corte ha escluso che tale situazione fosse dimostrata nel caso di specie in mancanza della prova del diritto vantato dall'imputato
art. 606 cod. proc. pen.
norma che delimita l'ambito di cognizione della Corte di Cassazione; richiamata per affermare che non è consentito riesaminare i fatti e le prove già valutati dai giudici di merito salvo vizi di motivazione
art. 616 cod. proc. pen.
norma cui si è fatto riferimento per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese conseguente alla declaratoria di inammissibilità
artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002
norme richiamate in relazione alla liquidazione e al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile ottenere la riconsiderazione degli accertamenti di fatto operati dai giudici di merito: le censure devono riguardare vizi di diritto o gravi illogicità della motivazione.
- La valutazione della rilevanza e dell'attendibilità delle prove è rimessa ai giudici di merito e resta insindacabile in sede di legittimità salvo motivazione apodittica o illogica.
- Per far valere l'esimente o la diminuzione a titolo di esercizio delle proprie ragioni occorre provare l'esistenza e la fondatezza del diritto o del credito vantato; mere affermazioni non sono sufficienti.
- Le prove documentali e tecniche (certificati medici, tabulati telefonici, SMS) e le dichiarazioni di testimoni diretti rafforzano la ricostruzione accusatoria e possono essere decisive per la conferma della responsabilità in appello e in Cassazione.
- Un ricorso generico o che si limita a riproporre una diversa ricostruzione dei fatti senza indicare specifici errori di diritto sarà probabilmente dichiarato inammissibile e comporterà sanzioni pecuniarie e condanna alle spese.
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