Cassazione Penale, Sentenza n. 12883/2022 del 06/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano per cassazione la sentenza d'appello che li ha confermati responsabili di reati relativi a detenzione/porto e ricettazione di arma clandestina (capo A) e, per Curtiello, anche di estorsione aggravata con metodo mafioso (capo B). Ciuffa deduce erronea estensione della responsabilità alla pluralità di armi e contesta l'applicazione dell'aggravante di agevolazione del clan e il calcolo delle pene (recidiva, art. 416-bis.1 e continuazione). Curtiello contesta la motivazione circa l'aggravante mafiosa, lamentando la mancanza di prova del metodo mafioso e del suo collegamento col clan Verde e la componente soggettiva della finalità di agevolazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che i ricorrenti, avendo rinunciato in appello ai motivi relativi alla responsabilità, non potessero poi rimettere in discussione i confini della loro responsabilità già delineati dal GUP. Quanto all'aggravante di agevolazione del clan, la Corte ha confermato che le risultanze del primo grado (rapporti con il latitante, ruolo di fiancheggiatori, dichiarazioni delle persone offese e collaboratori) giustificano la qualificazione come metodo mafioso e la finalità di agevolazione. Sulla quantificazione della pena la Corte ha ritenuto corretta la motivazione e l'applicazione degli aumenti, riducendo però l'aumento per continuazione rispetto al Tribunale. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
menzionata nella motivazione come aggravante per finalità di agevolazione del clan
la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante sulla base delle risultanze del primo grado (appartenenza al gruppo di fiancheggiatori della latitanza, rapporti con il latitante e operatività nel territorio anche con uso di armi), integrando così la finalità di agevolazione del sodalizio
art. 63, comma quarto, cod.pen.
citato come criterio sulla conformità degli aumenti per recidiva
la Corte ha valutato la congruità degli aumenti per recidiva e altre circostanze in relazione alla pena base, ritenendo non violata la norma e motivando la determinazione della pena complessiva
norma sulla pena del porto in luogo pubblico di arma clandestina
"il porto in luogo pubblico di arma clandestina è punito con la pena da anni due ad anni otto di reclusione e da euro 2000 ad euro 20.000"
la Corte ha fatto riferimento alla forbice edittale per individuare il reato più grave ai fini del calcolo della continuazione e per motivare la scelta della pena base poco sopra il minimo
Massime di principio
- La rinuncia in appello ai motivi relativi alla responsabilità limita fortemente la possibilità di riproporli in Cassazione: chi rinuncia perde la leva per ottenere una revisione dei profili sostanziali della responsabilità.
- L'aggravante "di agevolazione" prevista dall'art. 416-bis (metodo mafioso) può essere riconosciuta anche sulla base di elementi indiretti e convergenti (rapporti con latitanti, ruolo di fiancheggiatori, dichiarazioni delle vittime e dei collaboratori) e non richiede sempre prova di una struttura formale se emerge la finalità di favorire il clan.
- Nelle impugnazioni che contestano la motivazione è essenziale confrontarsi con i passaggi argomentativi specifici della sentenza impugnata; argomentazioni generiche o omissioni di confronto con elementi puntuali della motivazione rendono il ricorso debole o inammissibile.
- Sul piano sanzionatorio, il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella determinazione della pena entro i parametri edittali e nella valutazione degli aumenti (recidiva, continuazione); la Cassazione interviene solo per palese violazione di legge o motivazione manifestamente insoddisfacente.
- Per contestare l'aggravante mafiosa in situazioni analoghe è necessario non solo negare l'appartenenza al gruppo, ma prospettare e documentare criticamente l'assenza di elementi che dimostrino la finalità di agevolare la consorteria (ad es. contraddizioni nelle dichiarazioni, mancanza di collegamenti fattuali con latitanti o fiancheggiatori)
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12877/2022 del 06/04/2022
- Sentenza penale · 6 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12878/2022 del 06/04/2022
- Sentenza penale · 6 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12880/2022 del 06/04/2022
- Sentenza penale · 6 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12881/2022 del 06/04/2022
- Sentenza penale · 6 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12882/2022 del 06/04/2022
- Sentenza penale · 6 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12884/2022 del 06/04/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →