Cassazione Penale, Sentenza n. 12881/2022 del 06/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore del ricorrente ha impugnato per violazione di legge la sentenza della Corte d'Appello che, ribaltando l'assoluzione del G.U.P., ha condannato l'imputato per danneggiamento aggravato. Il motivo unico dedotto prospettava che la Corte d'Appello avesse pronunciato condanna su appello del Pubblico Ministero senza procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ritenuta indispensabile anche in ipotesi di giudizio abbreviato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse semplicemente riclassificato il fatto sulla base del medesimo materiale probatorio e delle ammissioni dell'imputato (che aveva confermato di aver volontariamente danneggiato il lunotto posteriore dell'autovettura). Non essendo intervenuta una valutazione difforme della prova dichiarativa, non operava l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria previsto dall'art. 603, comma 3‑bis, c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 603 comma 3‑bis c.p.p.
Prevede l'obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando l'appello del pubblico ministero contro la proscioglimento riguarda motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa. La Corte ha interpretato la norma restrittivamente: l'obbligo sussiste solo se l'appello si fonda su una diversa valutazione delle prove dichiarative rispetto al primo grado.
art. 635 comma II n.1 c.p. (danneggiamento)
La Corte ha ritenuto ricorrenti gli elementi costitutivi del danneggiamento aggravato sulla base delle ammissioni dell'imputato e del materiale probatorio già in atti, giustificando la derubricazione dall'ipotesi più grave di tentato furto.
art. 625 n.7 c.p.
Richiamato in relazione alla qualificazione del fatto come danneggiamento aggravato, in quanto ricorrono le aggravanti indicate dal dispositivo citato.
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce che, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente sia condannato alle spese processuali; la Corte vi ha aggiunto la condanna alla somma per la Cassa delle Ammende.
art. 23 co.8 D.L. n.137/2020
Richiamato rispetto alle conclusioni scritte presentate dal Sostituto Procuratore Generale; norma procedurale usata per la forma di deposito delle conclusioni.
Massime di principio
- Se la Corte d'appello riforma una sentenza assolutoria riclassificando il reato sulla base dello stesso materiale probatorio e senza modificare la valutazione delle prove dichiarative, non è necessaria la rinnovazione dell'istruttoria.
- L'obbligo di rinnovazione ex art. 603, comma 3‑bis, c.p.p. scatta solo quando l'appello del Pubblico Ministero impugna la decisione per motivi inerenti la valutazione della prova dichiarativa (ossia quando l'appello comporta una diversa valutazione testimoniale/declarativa rispetto al primo grado).
- Le ammissioni dell'imputato in primo grado possono legittimare una diversa qualificazione giuridica del fatto in appello senza che sia necessaria nuova assunzione delle prove, purché la Corte utilizzi il medesimo materiale istruttorio.
- In sede di impugnazione in Cassazione la difesa deve indicare espressamente e dimostrare in che cosa consista una valutazione difforme della prova dichiarativa compiuta dalla Corte d'appello; l'assenza di tale contestazione rende la censura manifestamente infondata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta non solo il rigetto, ma anche la condanna alle spese e, di regola, l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende, valutata equitativamente in relazione ai profili di colpa del ricorrente.
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