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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12880/2022 del 06/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di conferma della condanna per tentata estorsione aggravata (art. 629 c.p. e aggravante ex art. 7 D.L. n.152/1991 conv. L. n.203/1991). Il ricorrente deduceva: 1) inutilizzabilità delle sentenze irrevocabili prodotte dal P.M. (richiamando artt. 238 comma 2-bis e 4 c.p.p.), per mancanza di riscontri esterni individualizzanti; 2) insufficienza e contraddittorietà della prova, con eccessiva valorizzazione delle dichiarazioni della persona offesa e del coimputato Antonio Forte (anche con rilievi sull'obbligo di audizione ai sensi dell'art. 210 c.p.p. e su credibilità/attendibilità dei testi); 3) esclusione erronea della fattispecie meno grave ex art. 393 c.p.; 4) illegittima applicazione dell'aggravante ex art. 7 D.L. n.152/1991 (sia sul punto del metodo sia su quello della finalità di agevolazione dell'associazione); 5) diniego ingiustificato della continuazione con pregressa condanna ex art. 416-bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi manifestamente infondati o aspecifici: ha confermato la legittima utilizzazione delle sentenze irrevocabili ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p. come elementi istruttori valutabili insieme ad altri riscontri; ha ritenuto congrua e sufficiente la valutazione della prova di merito (dichiarazioni di Antonio e Gennaro Forte e del teste Annunziata, oltre ad altri elementi convergenti) e ha escluso rilievo delle censure che chiedevano diversa valutazione dei fatti, inammissibile in sede di legittimità; ha motivato correttamente la configurabilità dell'aggravante ex art. 7 D.L. n.152/1991 (prima ipotesi, il cd. "metodo mafioso") senza bisogno di provare l'effettiva esistenza dell'associazione; ha ritenuto inammissibile la censura sulla continuazione per genericità/aspecificità e per mancata prova documentale della sentenza richiamata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle Ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. L. 12 giugno 1991, n. 203

    L'art. 7 prevede due ipotesi: (i) aggravante quando il reo si avvale del "metodo mafioso" (sufficiente che la vittima percepisca l'appartenenza all'associazione, non è necessaria la prova dell'esistenza dell'associazione); (ii) aggravante per il fine di agevolare l'associazione (richiede prova dell'esistenza e della finalità). Nel caso la Corte ha ritenuto sussistente la prima ipotesi.

  • art. 238-bis c.p.p. (menzionato come art. 238 comma 2-bis e 4 c.p.p.)

    La sentenza definitiva resa in altro procedimento può essere acquisita e utilizzata non solo per l'esito (condanna/assoluzione) ma anche ai fini della prova dei fatti accertati, purché il giudice del processo 'ad quem' valuti autonomamente tali contenuti insieme agli altri elementi probatori.

  • art. 629 c.p.

    Norma che disciplina il reato di estorsione (nell'ipotesi concreta la tentata estorsione): la Corte ha confermato la configurazione della fattispecie più grave in base agli elementi fattuali raccolti.

  • art. 393 c.p.

    Fattispecie meno grave (appropriazione indebita o altro riferimento contestuale): la Corte ha rilevato che la relativa censura non era stata tempestivamente e correttamente proposta in appello e quindi è inammissibile ex art. 606 co.3 c.p.p.

  • art. 416-bis c.p.

    Riferimento all'associazione di tipo mafioso; utilizzato come contesto fattuale e per valutare la rilevanza intimidatoria del contesto criminale (clan Forte). La Corte ha ritenuto che l'aggravante ex art.7 potesse operare anche senza prova della concreta attività dell'associazione purché il metodo mafioso fosse percepito dalla vittima.

  • art. 210 c.p.p.

    Norma relativa all'audizione della persona offesa o di soggetti con posizione particolare nel procedimento; la Corte ha ritenuto che la censura sulla mancata applicazione dell'art. 210 risultasse aspecifica e non idonea a compromettere la valutazione complessiva delle prove.

  • art. 606 co. 3 c.p.p.

    Prevede l'inammissibilità dei motivi nuovi o non dedotti in appello; la Corte lo ha richiamato per dichiarare inammissibile la censura relativa alla configurazione dell'ipotesi meno grave.

  • art. 591 co. 4 c.p.p.

    Consente alla Corte di Cassazione di rilevare inammissibilità per motivi manifestamente generici o aspecifici; applicata per il motivo sulla continuazione ritenuto vago.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, tra cui la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende; la Corte ha comminato 3.000 euro al ricorrente.

Massime di principio

  • Le sentenze definitive rese in altri procedimenti possono essere utilizzate come elementi di prova (art. 238-bis c.p.p.), ma il giudice che le utilizza deve valutare autonomamente il loro contenuto insieme agli altri elementi istruttori.
  • In sede di legittimità la Corte non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione integrale dei fatti: censure che richiedono una diversa valutazione delle prove di fatto sono, di norma, inammissibili o (se infondate) dichiarate manifestamente infondate.
  • Per contrastare l'utilizzo di una prova occorre, nel ricorso per cassazione, spiegare in che modo l'eliminazione di quell'elemento altererebbe il giudizio complessivo (prova di resistenza); argomentazioni generiche o aspecifiche comportano inammissibilità.
  • L'aggravante ex art. 7 D.L. 152/1991 (metodo mafioso) ricorre anche quando l'agente crea nella vittima la percezione di appartenere a un'associazione mafiosa, senza necessità di provare materialmente l'esistenza dell'associazione o la finalità di agevolarla.
  • Le eccezioni procedurali relative alla mancata produzione documentale di una sentenza o alla genericità delle doglianze processuali sono rilevanti e possono determinare l'inammissibilità del motivo: bisogna sempre documentare e rendere autosufficienti le censure.

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