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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12877/2022 del 06/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I due imputati impugnavano la conferma della condanna per ricettazione (art. 648 c.p.) pronunciata dalla Corte d'Appello di L'Aquila e dal Tribunale di Sulmona. Sostenevano violazioni di legge e vizio di motivazione (art. 606 lett. c) ed e) c.p.p.) riferite a presunte carenze istruttorie e alla mancata considerazione, da parte dei giudici di merito, di spiegazioni alternative sui fatti: in particolare che gli imputati potevano essere giocatori inconsapevoli che avevano vinto con propri dati oppure, in ipotesi alternativa, che essi fossero concorrenti esclusivi nel reato presupposto (accesso abusivo/frode informatica), il che avrebbe escluso la ricettazione. Denunciavano anche violazione dell'art. 192 c.p.p. in relazione alle norme sull'assoluzione per insufficienza di prove.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto adeguata e coerente la motivazione dei giudici di merito che aveva dato per provato il reato presupposto (art. 615 ter o 640 ter c.p.) e la ricettazione a carico degli imputati sulla base di vari elementi convergenti: apertura dei conti gioco pochi giorni prima delle partite, pluralità di giocate collegate fra conti diversi, esiti vincenti sempre a favore degli imputati, contemporaneità delle giocate (24 e 25 luglio 2013), stipula delle carte PostePay subito dopo e attivazione di più carte per rendere difficoltosa la rintracciabilità delle somme. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, ai fini della ricettazione, non è necessaria la prova positiva che il ricevente non abbia concorso nel reato presupposto; è sufficiente che non emerga la prova del contrario e che la provenienza della cosa non venga credibilmente giustificata. Per effetto dell'inammissibilità, i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Fuori dei casi di concorso nel reato, ...

    La Corte interpreta la clausola iniziale come una riserva finalizzata a risolvere in via preliminare il concorso apparente di norme (specialità vs sussidiarietà), non come elemento costitutivo della ricettazione; per la ricettazione è sufficiente la disponibilità della res e la mancata credibile indicazione della provenienza

  • art. 615 ter c.p. / art. 640 ter c.p.

    Gli illeciti informatici (accesso abusivo o frode informatica) sono stati ritenuti reato presupposto comprovato; la loro accertata sussistenza ha costituito la fonte del profitto poi ricevuto dagli imputati

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamata dai ricorrenti in relazione ai criteri di valutazione della prova e alle conseguenze dell'insufficienza probatoria; la Corte ha ritenuto che la valutazione della prova operata dai giudici di merito fosse logica e priva di aporie

  • art. 530 comma 2 e art. 533 n.1 c.p.p.

    Articoli richiamati dai ricorrenti in tema di assoluzione per insufficienza di prove e motivazione; la Corte ha ritenuto non applicabili le censure perché la motivazione di merito era congrua

  • art. 606 c.p.p.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ricorda che le censure di fatto che propongono una diversa valutazione delle prove sono inammissibili se non evidenziano una manifesta illogicità, contraddizione o carenza della motivazione

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità dei ricorsi

  • art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020

    Norma procedurale richiamata per la presentazione delle conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale nella fase di legittimità

Massime di principio

  • In tema di ricettazione, la semplice disponibilità di proventi di reato e la mancata o non attendibile indicazione della provenienza possono costituire prova del dolo di ricettazione; non è sempre necessaria la prova positiva che il ricevente non abbia concorso nel reato presupposto
  • La clausola iniziale dell'art. 648 c.p. ("Fuori dei casi di concorso nel reato...") va intesa come regola di risoluzione del concorso apparente di norme (specialità/sussidiarietà) e non come elemento costitutivo della fattispecie di ricettazione
  • In Cassazione non è consentito un nuovo apprezzamento libero delle prove: le critiche che chiedono una diversa valutazione degli elementi fattuali sono inammissibili se non viene dimostrata una manifesta illogicità, contraddizione o aporia nella motivazione di merito
  • Elementi indiziari convergenti (aperture di conti immediatamente antecedenti agli eventi, pluralità di conti e carte, temporalità e ripetitività delle giocate, esiti sistematicamente favorevoli, trasferimenti su carte prepagate multiple) rafforzano la probabilità che il beneficiario fosse a conoscenza della illecita provenienza dei fondi
  • Ricorrere in Cassazione senza prospettare profili di illegittimità formale o manifesta illogicità della motivazione espone al rigetto per inammissibilità e a sanzioni pecuniarie e rimborso spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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