Cassazione Civile, Ordinanza n. 23716/2024 del 04/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso dell'Agenzia regionale è stato integralmente rigettato. La Corte ha confermato la decisione della Corte d'appello di Bari che aveva riconosciuto al lavoratore il diritto all'indennità chilometrica e aveva condannato l'Agenzia al relativo pagamento, oltre interessi e spese. La Corte ha inoltre posto le spese del giudizio di legittimità a carico della ricorrente.
Esito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore addetto ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e agraria, già in servizio presso la Regione Puglia e poi transitato all'Agenzia regionale, volta a ottenere l'indennità chilometrica prevista dall'art. 23 del contratto collettivo di settore, commisurata ai chilometri percorsi dal Comune di residenza ai luoghi di lavoro e per il rientro. Il Tribunale aveva accolto la domanda, condannando l'Agenzia al pagamento di una somma per il periodo 2010-2015; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo validamente interrotta la prescrizione quinquennale tramite una missiva del 2013, ricorribile anche se prodotta tardivamente, e ritenendo applicabile al rapporto il CCNL privatistico di settore per effetto del trasferimento del dipendente e dell'opzione esercitata dal lavoratore. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza d'appello per omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione quinquennale; 2) violazione delle norme sul passaggio di dipendenti e difetto di legittimazione passiva, sostenendo che il lavoratore non fosse passato alle sue dipendenze; 3) violazione della disciplina contrattuale e dell'art. 6, comma 12, d.l. 78/2010, assumendo che dovesse applicarsi il CCNL enti locali e che l'indennità fosse comunque esclusa; 4) nullità della sentenza per carenza di motivazione rispetto alle difese svolte. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte territoriale aveva effettivamente esaminato e rigettato la censura sulla prescrizione, valorizzando la missiva interruttiva del 2013 e qualificando l'interruzione come eccezione in senso lato, rilevabile anche d'ufficio. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la ricorrente non ha censurato in modo specifico l'interpretazione della delibera regionale e l'accertamento di fatto sul trasferimento del lavoratore all'Agenzia. Ha rigettato il terzo motivo, affermando che il rapporto del personale operaio dell'Agenzia è regolato dal CCNL privatistico di settore quando il lavoratore abbia esercitato l'opzione prevista dalla legge regionale; ha inoltre richiamato la giurisprudenza secondo cui tale contrattazione può applicarsi anche in ambito di lavoro pubblico speciale e ha escluso che l'art. 6, comma 12, d.l. 78/2010 impedisse, nel caso concreto, il riconoscimento dell'indennità. Ha infine dichiarato inammissibile il quarto motivo perché diretto a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove.
Norme richiamate
art. 23 C.I.R.L.
norma contrattuale posta a base del diritto del lavoratore all'indennità chilometrica richiesta
art. 421 c.p.c.
nei procedimenti di lavoro consente poteri istruttori officiosi e giustifica, nel caso concreto, l'acquisizione/valutazione del documento interruttivo della prescrizione
art. 31 d.lgs. 165/2001
richiamato dalla disciplina regionale per il trasferimento del personale in caso di passaggio di attività
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la censura in cassazione dell'interpretazione di atti negoziali o amministrativi non normativi richiede la specifica indicazione delle regole ermeneutiche violate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
l'omesso esame di un fatto decisivo è il canale per censurare l'accertamento fattuale, non la mera rivalutazione del merito
art. 12, comma 2, lett. a), l.r. Puglia n. 3 del 2010
individua il personale regionale da trasferire all'Agenzia regionale
art. 12, comma 3, l.r. Puglia n. 3 del 2010
prevede l'applicazione al personale operaio dell'Agenzia del contratto collettivo nazionale privatistico di settore e del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale
art. 12, comma 4, l.r. Puglia n. 3 del 2010
disciplina l'inquadramento iniziale nel CCNL di settore e conferma gli inquadramenti già in atto per alcune categorie
art. 12, comma 5, l.r. Puglia n. 3 del 2010
consente agli operai di ruolo transitati all'Agenzia di optare per il CCNL di settore con il relativo trattamento
art. 6, comma 12, d.l. 78/2010
"gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettive"
la sola invocazione di questa disposizione non basta a escludere nel caso concreto l'applicazione del CCNL di settore e del correlato trattamento economico; inoltre la norma non si applica direttamente alle regioni, ma come principio di coordinamento della finanza pubblica
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per rinviare alla motivazione di altra decisione sul tema dei limiti del vincolo finanziario per le regioni
art. 375, secondo comma, c.p.c.
base per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
art. 380-bis.1 c.p.c.
base per la trattazione camerale del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- L'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato: può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, purché sulla base di fatti e documenti ritualmente acquisiti o acquisibili nel processo.
- Nel rito del lavoro la produzione documentale successiva ai termini ordinari può essere ammessa quando il documento sia rilevante per replicare alle difese avversarie o sia indispensabile ai fini della decisione, anche tramite esercizio dei poteri istruttori officiosi.
- In cassazione, la censura dell'interpretazione di una delibera o di un atto amministrativo non normativo richiede la specifica deduzione della violazione dei canoni ermeneutici e la puntuale indicazione dei passaggi motivazionali censurati; non basta un generico dissenso sul risultato interpretativo.
- L'applicazione di un CCNL di diritto privato a un rapporto di lavoro pubblico speciale non è di per sé incompatibile con la natura pubblica dell'ente, quando la legge speciale la preveda per quel settore e per specifiche categorie di lavoratori.
- La violazione di norme che si assumono ostative all'applicazione del contratto collettivo va dedotta in modo specifico e nel rispetto del devolutum: non è sufficiente invocare in astratto una disposizione di finanza pubblica per escludere il diritto riconosciuto dal giudice di merito.
- Le censure che mirano a rimettere in discussione la ricostruzione fattuale del giudice di merito o la valutazione delle prove sono inammissibili in cassazione se non veicolate nei ristretti limiti del vizio motivazionale o della violazione di legge realmente dedotta.
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