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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23716/2024 del 04/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso dell'Agenzia regionale è stato integralmente rigettato. La Corte ha confermato la decisione della Corte d'appello di Bari che aveva riconosciuto al lavoratore il diritto all'indennità chilometrica e aveva condannato l'Agenzia al relativo pagamento, oltre interessi e spese. La Corte ha inoltre posto le spese del giudizio di legittimità a carico della ricorrente.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore addetto ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e agraria, già in servizio presso la Regione Puglia e poi transitato all'Agenzia regionale, volta a ottenere l'indennità chilometrica prevista dall'art. 23 del contratto collettivo di settore, commisurata ai chilometri percorsi dal Comune di residenza ai luoghi di lavoro e per il rientro. Il Tribunale aveva accolto la domanda, condannando l'Agenzia al pagamento di una somma per il periodo 2010-2015; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo validamente interrotta la prescrizione quinquennale tramite una missiva del 2013, ricorribile anche se prodotta tardivamente, e ritenendo applicabile al rapporto il CCNL privatistico di settore per effetto del trasferimento del dipendente e dell'opzione esercitata dal lavoratore. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza d'appello per omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione quinquennale; 2) violazione delle norme sul passaggio di dipendenti e difetto di legittimazione passiva, sostenendo che il lavoratore non fosse passato alle sue dipendenze; 3) violazione della disciplina contrattuale e dell'art. 6, comma 12, d.l. 78/2010, assumendo che dovesse applicarsi il CCNL enti locali e che l'indennità fosse comunque esclusa; 4) nullità della sentenza per carenza di motivazione rispetto alle difese svolte. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte territoriale aveva effettivamente esaminato e rigettato la censura sulla prescrizione, valorizzando la missiva interruttiva del 2013 e qualificando l'interruzione come eccezione in senso lato, rilevabile anche d'ufficio. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la ricorrente non ha censurato in modo specifico l'interpretazione della delibera regionale e l'accertamento di fatto sul trasferimento del lavoratore all'Agenzia. Ha rigettato il terzo motivo, affermando che il rapporto del personale operaio dell'Agenzia è regolato dal CCNL privatistico di settore quando il lavoratore abbia esercitato l'opzione prevista dalla legge regionale; ha inoltre richiamato la giurisprudenza secondo cui tale contrattazione può applicarsi anche in ambito di lavoro pubblico speciale e ha escluso che l'art. 6, comma 12, d.l. 78/2010 impedisse, nel caso concreto, il riconoscimento dell'indennità. Ha infine dichiarato inammissibile il quarto motivo perché diretto a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove.

Norme richiamate

  • art. 23 C.I.R.L.

    norma contrattuale posta a base del diritto del lavoratore all'indennità chilometrica richiesta

  • art. 421 c.p.c.

    nei procedimenti di lavoro consente poteri istruttori officiosi e giustifica, nel caso concreto, l'acquisizione/valutazione del documento interruttivo della prescrizione

  • art. 31 d.lgs. 165/2001

    richiamato dalla disciplina regionale per il trasferimento del personale in caso di passaggio di attività

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la censura in cassazione dell'interpretazione di atti negoziali o amministrativi non normativi richiede la specifica indicazione delle regole ermeneutiche violate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    l'omesso esame di un fatto decisivo è il canale per censurare l'accertamento fattuale, non la mera rivalutazione del merito

  • art. 12, comma 2, lett. a), l.r. Puglia n. 3 del 2010

    individua il personale regionale da trasferire all'Agenzia regionale

  • art. 12, comma 3, l.r. Puglia n. 3 del 2010

    prevede l'applicazione al personale operaio dell'Agenzia del contratto collettivo nazionale privatistico di settore e del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale

  • art. 12, comma 4, l.r. Puglia n. 3 del 2010

    disciplina l'inquadramento iniziale nel CCNL di settore e conferma gli inquadramenti già in atto per alcune categorie

  • art. 12, comma 5, l.r. Puglia n. 3 del 2010

    consente agli operai di ruolo transitati all'Agenzia di optare per il CCNL di settore con il relativo trattamento

  • art. 6, comma 12, d.l. 78/2010

    "gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettive"

    la sola invocazione di questa disposizione non basta a escludere nel caso concreto l'applicazione del CCNL di settore e del correlato trattamento economico; inoltre la norma non si applica direttamente alle regioni, ma come principio di coordinamento della finanza pubblica

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per rinviare alla motivazione di altra decisione sul tema dei limiti del vincolo finanziario per le regioni

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    base per la trattazione del ricorso in camera di consiglio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    base per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • L'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato: può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, purché sulla base di fatti e documenti ritualmente acquisiti o acquisibili nel processo.
  • Nel rito del lavoro la produzione documentale successiva ai termini ordinari può essere ammessa quando il documento sia rilevante per replicare alle difese avversarie o sia indispensabile ai fini della decisione, anche tramite esercizio dei poteri istruttori officiosi.
  • In cassazione, la censura dell'interpretazione di una delibera o di un atto amministrativo non normativo richiede la specifica deduzione della violazione dei canoni ermeneutici e la puntuale indicazione dei passaggi motivazionali censurati; non basta un generico dissenso sul risultato interpretativo.
  • L'applicazione di un CCNL di diritto privato a un rapporto di lavoro pubblico speciale non è di per sé incompatibile con la natura pubblica dell'ente, quando la legge speciale la preveda per quel settore e per specifiche categorie di lavoratori.
  • La violazione di norme che si assumono ostative all'applicazione del contratto collettivo va dedotta in modo specifico e nel rispetto del devolutum: non è sufficiente invocare in astratto una disposizione di finanza pubblica per escludere il diritto riconosciuto dal giudice di merito.
  • Le censure che mirano a rimettere in discussione la ricostruzione fattuale del giudice di merito o la valutazione delle prove sono inammissibili in cassazione se non veicolate nei ristretti limiti del vizio motivazionale o della violazione di legge realmente dedotta.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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