Cassazione Civile, Ordinanza n. 25504/2023 del 31/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
I ricorrenti, tutti pensionati quali ex dipendenti di Enel o superstiti degli stessi, avevano convenuto in giudizio le società del gruppo chiedendo di accertare la nullità o inefficacia della disdetta con cui era stata soppressa l’agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica prevista dalla contrattazione collettiva storica del settore elettrico. Sostenevano che il beneficio fosse stato introdotto e mantenuto come componente del trattamento dei dipendenti, con natura retributiva o comunque assimilabile a retribuzione differita, e che pertanto non potesse essere eliminato unilateralmente perché ormai entrato nel patrimonio dei lavoratori come diritto quesito. In via subordinata chiedevano il risarcimento del danno da inadempimento, l’indennizzo ex art. 2041 c.c. per ingiustificato arricchimento e, in ulteriore subordine, il pagamento di una somma una tantum secondo criteri previsti da accordi successivi. Con il ricorso per cassazione censuravano la sentenza d’appello per violazione dei criteri di interpretazione del contratto collettivo, omessa o insufficiente motivazione, mancata ricostruzione della successione storica dei CCNL, violazione delle norme sui diritti quesiti e delle regole di buona fede e correttezza nel recesso, insistendo sulla natura retributiva del beneficio e sull’illegittimità della sua soppressione anche nei confronti degli ex dipendenti già in quiescenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi in parte infondati e in parte inammissibili, confermando la decisione della Corte d’appello di Bari che aveva già respinto la domanda dei lavoratori. Ha affermato che la Corte territoriale aveva ricostruito correttamente la disciplina collettiva succedutasi nel tempo e che l’agevolazione tariffaria non aveva natura retributiva, poiché era prevista anche per pensionati e soggetti non dipendenti, non era parametrata ad anzianità, mansioni o qualifica, non incideva su mensilità aggiuntive, TFR o pensione e non risultava collegata a prestazioni già rese tali da integrare un diritto quesito. Ha inoltre ritenuto legittima la disdetta del beneficio, trattandosi di un rapporto negoziale di durata a tempo indeterminato non perpetuamente vincolante, e ha escluso l’ingiustificato arricchimento in presenza di un recesso validamente esercitato. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e ordine di distrazione in favore dei difensori delle controricorrenti, oltre all’obbligo dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 27 del CCNL Enel del 4.2.1946
disposizione originaria richiamata come fonte storica dell’agevolazione tariffaria
art. 25 del CCNL Enel dell’11.4.1963
richiamato nella successione dei contratti collettivi relativi al beneficio
art. 33 del CCNL Enel dell’1.8.1979
richiamato nella successione dei contratti collettivi relativi al beneficio
art. 33 del CCNL Enel del 21.2.1989
richiamato nella successione dei contratti collettivi relativi al beneficio
artt. 38 e 30 del CCNL Enel del 23.4.1996
richiamati dalla Corte per ricostruire l’evoluzione della disciplina collettiva
richiamato dai ricorrenti per sostenere la natura reddituale/fiscale del beneficio, ma la Corte ha escluso che la qualificazione tributaria incidesse sulla natura civilistica della prestazione
invocato in domanda per il preteso inadempimento contrattuale della datrice di lavoro
invocato per affermare la responsabilità solidale delle società succedutesi nel rapporto di lavoro
invocato in via subordinata per sostenere un preteso ingiustificato arricchimento derivante dalla soppressione del beneficio
richiamato per il tema del recesso; la Corte ha ritenuto legittima la disdetta di un contratto collettivo di durata indeterminata, purché esercitata nel rispetto di buona fede e correttezza
richiamati come canoni ermeneutici; la Corte ha escluso che la lettura delle clausole collettive imposta dai ricorrenti fosse imposta dal testo negoziale
richiamato sia per la motivazione della sentenza d’appello sia per la possibilità di rinvio alle decisioni conformi già rese dalla Cassazione
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso per dedotta carenza motivazionale, ma la Corte ha escluso il vizio denunciato
richiamato nel motivo di ricorso per preteso vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, censura ritenuta inammissibile e infondata
richiamato dai ricorrenti a sostegno della tesi della salvezza dei diritti quesiti nella successione delle discipline collettive
richiamati dai ricorrenti per sostenere la natura retributiva dell’agevolazione e la sua intangibilità come componente del trattamento economico
richiamato nel quinto motivo; la Corte ha dichiarato inammissibile la censura per difetto di specificità quanto all’oggetto negoziale cui applicare l’interpretazione di buona fede
richiamato nel quinto motivo; la Corte ha escluso la violazione dei doveri di correttezza e buona fede, ritenendo legittima la disdetta e insussistente un diritto quesito al beneficio
richiamato per il presupposto dell’ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti soccombenti
Massime di principio
- L’agevolazione prevista dalla contrattazione collettiva non assume natura retributiva solo perché economicamente vantaggiosa per il lavoratore: occorre verificare se sia effettivamente correlata alla prestazione lavorativa e se entri nel sinallagma contrattuale come corrispettivo o retribuzione differita.
- I diritti quesiti, anche nel rapporto di lavoro, sono solo quelli già entrati nel patrimonio del lavoratore; non sono protette le mere aspettative alla stabilità di una disciplina collettiva più favorevole o alla futura maturazione del beneficio.
- Il contratto collettivo a tempo indeterminato è liberamente disdettabile, poiché non può vincolare perpetuamente le parti; il recesso è legittimo se esercitato nel rispetto di buona fede e correttezza e se non incide su diritti già acquisiti.
- La qualificazione di una prestazione ai fini fiscali o contributivi non determina automaticamente la sua natura civilistica di retribuzione nel rapporto di lavoro.
- Ai fini dell’interpretazione del contratto collettivo, il dato letterale e la ricostruzione complessiva delle clausole prevalgono su elementi estrinseci o su comunicazioni preparatorie che esprimano solo motivi delle trattative, non la comune volontà negoziale.
- L’arricchimento non è ingiustificato quando deriva dall’esercizio legittimo di una facoltà contrattuale o legale, come un recesso validamente esercitato.
- Una censura per violazione dei canoni ermeneutici o della buona fede deve indicare in modo specifico quale clausola sia stata interpretata erroneamente e sotto quale profilo; altrimenti il motivo è inammissibile.
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