Cassazione Civile, Ordinanza n. 08259/2023 del 22/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
Una società aveva impugnato davanti al giudice tributario vari estratti di ruolo riferiti a quattordici cartelle di pagamento, sostenendo che le cartelle fossero nulle o inesistenti perché non notificate correttamente: per dodici, la notificazione sarebbe avvenuta direttamente dal concessionario mediante raccomandata A/R, senza il tramite dei soggetti abilitati; per due, vi sarebbe stato deposito presso la casa comunale senza il rispetto delle formalità previste per l’irreperibilità del destinatario e senza effettiva comunicazione dell’avvenuto deposito. I giudici di merito avevano respinto il ricorso e l’appello. In cassazione la società ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato, da un lato, nullità della sentenza e omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato per avere la CTR affermato la non impugnabilità degli estratti di ruolo, dall’altro violazione dell’art. 19 d.lgs. 546/1992 e omesso esame delle irregolarità notificatorie; con il secondo ha censurato la motivazione e la violazione delle norme sulla notificazione delle cartelle e degli atti tributari, sostenendo altresì che il giudice di merito non avrebbe considerato la sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità di una parte dell’art. 26 d.P.R. 602/1973 e l’irreperibilità del legale rappresentante.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Ha ritenuto che la censura fosse incompatibile con il principio, affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 26283 del 2022, secondo cui la diretta impugnazione del ruolo e della cartella assume valore eccezionale e oggi è consentita solo quando il debitore dimostri uno specifico pregiudizio nelle ipotesi tipizzate dal d.l. 146/2021, art. 3-bis, conv. in l. 215/2021. Non essendo dedotto e dimostrato uno di tali pregiudizi, la società difettava di interesse a ottenere una pronuncia sulla validità della notificazione e sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo. Nulla è stato statuito sulle spese, perché l’Agenzia delle entrate-Riscossione si era costituita solo ai fini della discussione orale.
Norme richiamate
art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dalla ricorrente per sostenere l’impugnabilità dell’estratto di ruolo, ma la Corte non accoglie la censura per difetto di interesse alla luce del successivo intervento normativo e del principio delle Sezioni Unite.
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
evocato quale disciplina speciale della notificazione della cartella di pagamento; la Corte non entra nel merito delle doglianze sulla validità della notifica perché reputa il ricorso inammissibile.
art. 60, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato tra le norme asseritamente violate in tema di notificazione degli atti tributari, senza esame nel merito per difetto di interesse.
artt. 139, 140, 143, 145 c.p.c.
indicati dalla ricorrente come norme violate per il procedimento notificatorio; la Corte non valuta la censura nel merito.
richiamati dalla ricorrente in relazione alle modalità di notificazione; la Corte non li applica nel merito.
invocato per asserita omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte non accoglie la doglianza poiché il ricorso è dichiarato inammissibile.
richiamato quale parametro dei vizi denunciati in cassazione; la Corte non esamina il merito dei motivi per difetto di interesse.
art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146
norma decisiva nel ragionamento della Corte: la diretta impugnazione di ruolo e cartella invalida è ammessa solo nei casi tipizzati in presenza di uno specifico pregiudizio per appalto, pagamenti da pubbliche amministrazioni o perdita di benefici.
legge di conversione che ha introdotto l’art. 3-bis del d.l. 146/2021, richiamata come base del nuovo regime di impugnazione.
art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
citato come una delle ipotesi di pregiudizio che consentono la diretta impugnazione del ruolo/cartella invalidamente notificata.
art. 48-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato come ulteriore ipotesi tipizzata di pregiudizio idonea a giustificare l’impugnazione diretta.
art. 1, comma 1, lett. a), d.m. 18 gennaio 2008, n. 40
richiamato insieme all’art. 48-bis quale riferimento ai controlli sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni.
sentenza Corte cost. n. 258 del 2012
evocata dalla ricorrente per sostenere l’illegittimità di una parte dell’art. 26 d.P.R. 602/1973; la Corte non sviluppa il tema, ritenendo assorbente la questione dell’interesse a ricorrere.
sentenza Sezioni Unite n. 26283 del 6 settembre 2022
utilizzata come principio di diritto decisivo: la questione dell’impugnabilità diretta del ruolo/cartella è oggi circoscritta ai casi tipizzati dal legislatore, con necessità di dimostrare uno specifico pregiudizio.
Massime di principio
- In tema di riscossione a mezzo ruolo, la diretta impugnazione del ruolo o della cartella asseritamente invalidamente notificata non è libera e generalizzata, ma è ammissibile solo nei casi espressamente previsti dal legislatore e a condizione che il debitore alleghi e dimostri uno specifico pregiudizio rientrante nelle ipotesi tipizzate.
- Quando manca la dimostrazione di un concreto pregiudizio riconducibile alle fattispecie normative che consentono l’impugnazione diretta, il ricorso contro estratto di ruolo o cartella è inammissibile per carenza di interesse, senza necessità di esaminare nel merito i vizi di notificazione denunciati.
- Le censure relative alla nullità della sentenza, alla violazione delle norme sulla notificazione e all’omesso esame di fatti decisivi restano assorbite se il ricorrente difetta dell’interesse processuale richiesto dal nuovo assetto normativo dell’impugnazione degli atti della riscossione.
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