Cassazione Civile, Ordinanza n. 08180/2023 del 22/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato estratti di ruolo e le cartelle di pagamento sottese, deducendo in appello vari profili: il preteso difetto di giurisdizione per alcuni carichi di ruolo, l'irregolarità della notifica delle cartelle per mancata conformità delle copie dei referti agli originali, la nullità delle notifiche eseguite ex art. 140 c.p.c. per mancato invio delle raccomandate informative e l'omessa pronuncia sulla prescrizione del credito. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello principale del contribuente e accolto quello incidentale della concessionaria. In cassazione il ricorrente ha proposto cinque motivi, ma la Corte ha rilevato, per il primo, il difetto di specificità per mancata trascrizione dell'atto introduttivo; per gli altri, ha applicato il principio delle Sezioni Unite sull'inesistenza dell'interesse ad agire nella diretta impugnazione dell'estratto di ruolo salvo specifici pregiudizi normativamente tipizzati (partecipazione a gare, riscossione di crediti verso la PA, perdita di benefici).
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c. e, quanto alle ulteriori censure, ha osservato che, alla luce dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, l'estratto di ruolo non è in generale impugnabile direttamente se il ricorrente non dimostra uno dei pregiudizi specifici previsti dalla norma sopravvenuta. Poiché il contribuente non aveva dimostrato alcun pregiudizio di quel tipo, la statuizione di merito della CTR è risultata comunque corretta, sebbene sorretta da una motivazione giuridica da correggere. La Corte ha inoltre compensato integralmente le spese di lite e ha dato atto dell'obbligo di ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
è stato invocato per dedurre vizio di motivazione sul difetto di giurisdizione di alcuni carichi di ruolo; la censura è stata reputata inammissibile per carenza di specificità del ricorso.
art. 366 c.p.c.
il ricorso per cassazione deve essere specifico e deve consentire di verificare, anche tramite trascrizione degli atti rilevanti, il fondamento della censura; in mancanza il motivo è inammissibile.
art. 25 d.P.R. n. 602/1973
richiamato in relazione alla disciplina della cartella di pagamento e della sua notificazione.
artt. 2712 e 2719 c.c.
richiamati per contestare il valore probatorio e la conformità agli originali delle copie dei referti di notifica prodotte dalla concessionaria.
artt. 115 e 116 c.p.c.
richiamati per censurare la valutazione delle prove documentali sulla notifica delle cartelle.
art. 140 c.p.c.
richiamato per sostenere l'irritualità delle notifiche delle cartelle esattoriali per mancato invio delle raccomandate informative.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato per dedurre violazioni di legge in tema di notifica e di prova documentale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
utilizzato per dedurre omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
utilizzato anche per dedurre vizio motivazionale sulle notifiche e sul mancato invio delle raccomandate.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
"L'estratto di ruolo non è impugnabile"
ha introdotto una regola di non impugnabilità diretta dell'estratto di ruolo, salvo che il debitore dimostri uno specifico pregiudizio normativamente tipizzato; la norma incide sui processi pendenti e sull'interesse ad agire, che ha natura dinamica.
art. 3-bis d.l. n. 146/2021, conv. in L. n. 215/2021
ha introdotto il comma 4-bis dell'art. 12 d.P.R. n. 602/1973, rilevante anche nei giudizi pendenti.
art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016
richiamato come una delle ipotesi in cui l'iscrizione a ruolo può arrecare pregiudizio idoneo a fondare l'impugnazione diretta.
art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973
richiamato come una delle ipotesi di pregiudizio collegato alla riscossione di somme dovute dalla pubblica amministrazione.
art. 1, comma 1, lett. a), d.m. 18 gennaio 2008, n. 40
richiamato nel sistema delle verifiche ex art. 48-bis per la riscossione di somme dalla PA.
art. 372 c.p.c.
indicato come mezzo di deposito documentale in cassazione per dimostrare lo specifico interesse ad agire.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura deve essere autosufficiente e specifica: se il motivo presuppone il contenuto di atti processuali o documenti, il ricorrente deve riportarne o indicarne con precisione le parti rilevanti, altrimenti il motivo è inammissibile.
- L'estratto di ruolo non è, di regola, autonomamente impugnabile; la diretta impugnazione del ruolo o della cartella asseritamente non notificata è ammessa solo se il debitore dimostra uno specifico pregiudizio tra quelli tipizzati dalla legge.
- L'interesse ad agire è condizione dell'azione a carattere dinamico e deve sussistere fino alla decisione; una norma sopravvenuta che disciplina l'impugnabilità dell'estratto di ruolo si applica anche ai giudizi pendenti e può incidere sulla decisione finale.
- Quando la decisione di merito risulta conforme a diritto, la Cassazione può correggere la motivazione giuridica erronea senza cassare la sentenza, se il dispositivo resta comunque corretto.
- La mancata dimostrazione del pregiudizio specifico previsto dalla legge impedisce di scrutinare nel merito le doglianze sulla notificazione delle cartelle e sugli atti presupposti, perché difetta l'interesse ad agire nella forma della diretta impugnazione.
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