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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08167/2023 del 22/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (danneggiato)

La controversia

La controversia nasce da una sentenza della Corte di appello che, in sede di rinvio, ha dichiarato un soggetto responsabile, ai soli fini civili, del reato di truffa commesso in danno dell'altro, condannandolo al risarcimento dei danni quantificati in euro 458.063,00 oltre accessori. Nel giudizio di legittimità il soccombente ha articolato quattro motivi: i primi tre riguardavano la riassunzione del giudizio di rinvio e, in particolare, la dedotta inesistenza della notificazione del ricorso riassuntivo; la contestazione della qualificazione come nulla e non inesistente della notifica eseguita al domiciliatario/difensore costituito anziché alla parte personalmente; e l'erroneità dell'affermazione secondo cui la costituzione del convenuto sana il vizio anche se effettuata solo per eccepire la nullità della notificazione. Il quarto motivo denunciava violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., nonché vizio motivazionale, sostenendo che la Corte territoriale avesse fondato la decisione solo su risultanze del processo penale di primo grado, travisandole, e avesse comunque valutato in modo incongruo le prove ai fini della responsabilità e della quantificazione del danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi perché la notificazione dell'atto di riassunzione al precedente difensore costituito non integra inesistenza, ma al più nullità sanabile; ha richiamato il principio secondo cui l'inesistenza della notificazione ricorre solo in ipotesi estreme di mancanza degli elementi essenziali dell'atto notificatorio, mentre la notifica al difensore costituito nelle pregresse fasi del giudizio è nulla e la nullità è sanabile sia per costituzione della controparte sia per ordine di rinnovazione del giudice. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, osservando che la censura sulle prove tendeva in realtà a contestare la valutazione di merito del materiale istruttorio, non deducibile in cassazione come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; ha inoltre escluso la violazione dell'art. 2697 c.c. perché la sentenza impugnata non conteneva alcuna vera questione sul riparto dell'onere della prova; infine ha ribadito i limiti del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. post riforma del 2012, non ravvisandosi né omesso esame di un fatto storico decisivo né anomalia motivazionale. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 392 c.p.c.

    disciplina la riassunzione del giudizio di rinvio; la notificazione dell'atto di riassunzione eseguita al difensore costituito nelle pregresse fasi, anziché alla parte personalmente, è nulla ma non inesistente.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    consente di denunciare in cassazione la violazione di legge, ma non di censurare la mera rivalutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    il vizio motivazionale è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo o alle anomalie motivazionali estreme; non consente di lamentare la semplice insufficienza o non condivisibilità della motivazione.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    la violazione è deducibile solo se il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti, ignorato prove legali o attribuito efficacia di piena prova a elementi soggetti a prudente apprezzamento; non basta contestare l'esito della valutazione probatoria.

  • art. 2697 c.c.

    la violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice abbia erroneamente ripartito il relativo carico; non sussiste quando la censura mira in realtà a contestare l'apprezzamento delle prove.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    in caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di riassunzione del giudizio di rinvio, la notificazione compiuta al difensore costituito nelle precedenti fasi, anziché alla parte personalmente, integra nullità e non inesistenza dell'atto, purché sussista un'attività notificatoria riconoscibile nei suoi elementi essenziali.
  • La nullità della notificazione è sanabile sia per costituzione della parte intimata sia per ordine di rinnovazione del giudice; la sanatoria opera anche se la costituzione è effettuata per eccepire il vizio della notificazione.
  • L'inesistenza della notificazione ricorre solo quando manchino gli elementi essenziali dell'atto notificatorio o vi sia una mera attività tentata e non completata, non già in caso di semplice deviazione dal modello legale.
  • In cassazione, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice utilizzi prove non introdotte, disattenda prove legali o attribuisca valore di piena prova a elementi che richiedono valutazione; non è sufficiente contestare la ricostruzione del fatto o la ponderazione delle risultanze istruttorie.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. presuppone un errore nel riparto dell'onere probatorio e non può essere invocata per criticare l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., dopo la riforma del 2012, è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo o alle anomalie motivazionali radicali; non è ammesso censurare la mera insufficienza della motivazione o la diversa lettura delle prove.
  • L'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo quando il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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