Cassazione Civile, Ordinanza n. 08160/2023 del 22/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Un cittadino albanese, già destinatario di un ordine di trattenimento del Questore di Roma convalidato per trenta giorni, ha impugnato davanti alla Corte di cassazione l'ordinanza del Tribunale di Torino che aveva prorogato per ulteriori trenta giorni il trattenimento presso il centro di permanenza per il rimpatrio. La vicenda processuale era passata dal Giudice di pace di Torino, investito della richiesta di proroga ex art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998, il quale aveva declinato la propria competenza ritenendo applicabile il d.lgs. 30/2007 per la presenza di un vincolo matrimoniale con cittadina italiana e aveva rimesso la causa al Tribunale. Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, che il Tribunale, una volta ritenuto fittizio o strumentale il matrimonio e dunque insussistente il presupposto del d.lgs. 30/2007, avrebbe dovuto a sua volta dichiararsi incompetente, riconoscere applicabile il d.lgs. 286/1998 e sollevare il conflitto di competenza davanti alla Corte di cassazione ex art. 45 c.p.c., senza invece decidere nel merito sulla proroga. Il secondo motivo è rimasto assorbito.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso. Ha osservato che la competenza si determina in base alla domanda introduttiva: poiché la richiesta del Questore era stata formulata ai sensi dell'art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998, la causa era originariamente incardinata davanti al giudice di pace. Pertanto, il Tribunale, adito in riassunzione, non poteva pronunciarsi nel merito sulla proroga del trattenimento, ma avrebbe dovuto negare la propria competenza e investire la Corte di cassazione del conflitto negativo ai sensi dell'art. 45 c.p.c. La pronuncia impugnata è stata quindi cassata senza rinvio, perché il procedimento non poteva essere ulteriormente proseguito essendo già scaduti i termini per la proroga. Quanto alle spese, la Corte ha escluso la regolazione in dispositivo, richiamando il regime del patrocinio a spese dello Stato e affermando che la liquidazione compete al giudice del procedimento; ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 14, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
La domanda di proroga del trattenimento era stata proposta ai sensi di questa norma, la quale radicava la competenza davanti al giudice di pace.
Era stato evocato dal giudice di pace in ragione del vincolo matrimoniale con cittadina italiana, ma il Tribunale ha poi ritenuto fittizio il matrimonio, facendo venir meno il relativo presupposto applicativo.
art. 18 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150
È richiamato come base del riparto di competenza dal giudice di pace nella fase iniziale del procedimento.
In presenza di conflitto negativo di competenza, il giudice adito avrebbe dovuto rimettere la questione alla Corte di cassazione.
art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di patrocinio a spese dello Stato, il compenso e le spese del difensore devono essere liquidati con istanza rivolta al giudice del procedimento.
art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002
Nel giudizio di cassazione, la liquidazione spetta al giudice che ha pronunciato la decisione impugnata, e in caso di cassazione senza rinvio al giudice che ha pronunciato l'ordinanza impugnata.
art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002
La condanna alle spese in favore dello Stato non si applica quando la parte soccombente è un'Amministrazione statale.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- La competenza va determinata sulla base della domanda proposta, non sulla base di una successiva qualificazione del rapporto compiuta dal giudice adito in riassunzione.
- Se il giudice riassunto ritiene insussistente il presupposto della propria competenza, non può decidere nel merito, ma deve rilevare il conflitto negativo di competenza e rimettere la questione alla Corte di cassazione ex art. 45 c.p.c.
- Quando il termine di durata della misura richiesta è già spirato, la cassazione della decisione che ha illegittimamente prorogato il trattenimento avviene senza rinvio, perché il procedimento non è più utilmente proseguibile.
- Nel regime del patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione dei compensi del difensore segue le regole speciali del d.P.R. n. 115 del 2002 e non la comune condanna alle spese in favore della parte vittoriosa; se soccombente è un'Amministrazione statale, non si applica la condanna alle spese in favore dello Stato.
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