Cassazione Civile, Ordinanza n. 08181/2023 del 22/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
La lite nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di intimazioni di pagamento e dei relativi estratti di ruolo, con cartelle esattoriali presupposte, dinanzi al giudice tributario. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello della contribuente avverso una decisione di primo grado che aveva accolto solo parzialmente il ricorso. In Cassazione la società deduceva un unico motivo, prospettando violazione dell'art. 72-bis d.P.R. n. 602 del 1973 e degli artt. 1219, 1334, 1335 e 2943 c.c., oltre a omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la CTR avesse errato nel negare la prescrizione delle pretese tributarie azionate in base a un atto di pignoramento presso terzi relativo al credito sotteso alle cartelle. Inoltre lamentava la mancata comunicazione dell'atto di pignoramento al terzo e alla società. L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso incidentale condizionato; la concessionaria eccepiva anche la tardività del ricorso principale.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione di tardività, ritenendo tempestivo il ricorso principale in base alla disciplina del termine cadente di sabato e alla relativa proroga al lunedì. Nel merito ha rigettato il motivo della contribuente, affermando che il pignoramento presso terzi ha efficacia interruttiva e, eventualmente, sospensiva della prescrizione ai sensi degli artt. 2943 e 2945 c.c. Quanto alla dedotta mancata comunicazione dell'atto, la Corte ha rilevato che si trattava di questione non risultante dalla sentenza impugnata e non dimostrata come già dedotta nei gradi di merito; pertanto non poteva essere esaminata per la prima volta in cassazione e, comunque, il ricorso difettava di specificità. Il ricorso principale è stato quindi rigettato e il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. La ricorrente principale è stata condannata alle spese in favore della concessionaria e dell'Agenzia delle entrate, con inoltre l'ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 72-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato dalla ricorrente come norma violata, ma la Corte non ne ravvisa la violazione nel caso concreto
citato dalla ricorrente, senza specifica applicazione decisiva nella motivazione
citato dalla ricorrente, senza specifica applicazione decisiva nella motivazione
citato dalla ricorrente, senza specifica applicazione decisiva nella motivazione
la Corte afferma che il pignoramento presso terzi ha efficacia interruttiva della prescrizione rispetto al diritto fatto valere dal creditore
richiamato dalla Corte per affermare che l'atto di pignoramento può avere anche effetto sospensivo della prescrizione
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
indicato come parametro del motivo di ricorso, per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo
art. 155, quinto comma, c.p.c.
richiamato per la proroga al lunedì del termine di impugnazione scadente di sabato
art. 2, comma 1, lett. f), legge n. 263/2005
richiamato per la modifica dell'art. 155 c.p.c. in tema di proroga del termine
art. 2, comma 4, legge n. 263/2005
richiamato, come modificato, per l'applicabilità della novella ai procedimenti instaurati successivamente al 10 marzo 2006
art. 39-quater d.l. n. 273/2005
richiamato come disposizione che ha inciso sull'entrata in vigore della novella processuale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- L'atto di pignoramento presso terzi, in relazione al credito azionato dal creditore procedente, ha efficacia interruttiva e può anche avere efficacia sospensiva della prescrizione.
- Una questione non trattata nella sentenza impugnata e non dimostrata come già dedotta nei gradi di merito non può essere proposta per la prima volta in cassazione.
- Nel giudizio di legittimità il ricorrente ha l'onere di indicare specificamente in quale atto del giudizio precedente abbia dedotto la questione di cui lamenta l'omesso esame.
- Ai fini della tempestività del ricorso, se il termine scade di sabato opera la proroga al lunedì secondo la disciplina processuale applicabile ai procedimenti instaurati dopo il 10 marzo 2006.
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