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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08181/2023 del 22/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossore)

La controversia

La lite nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di intimazioni di pagamento e dei relativi estratti di ruolo, con cartelle esattoriali presupposte, dinanzi al giudice tributario. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello della contribuente avverso una decisione di primo grado che aveva accolto solo parzialmente il ricorso. In Cassazione la società deduceva un unico motivo, prospettando violazione dell'art. 72-bis d.P.R. n. 602 del 1973 e degli artt. 1219, 1334, 1335 e 2943 c.c., oltre a omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la CTR avesse errato nel negare la prescrizione delle pretese tributarie azionate in base a un atto di pignoramento presso terzi relativo al credito sotteso alle cartelle. Inoltre lamentava la mancata comunicazione dell'atto di pignoramento al terzo e alla società. L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso incidentale condizionato; la concessionaria eccepiva anche la tardività del ricorso principale.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione di tardività, ritenendo tempestivo il ricorso principale in base alla disciplina del termine cadente di sabato e alla relativa proroga al lunedì. Nel merito ha rigettato il motivo della contribuente, affermando che il pignoramento presso terzi ha efficacia interruttiva e, eventualmente, sospensiva della prescrizione ai sensi degli artt. 2943 e 2945 c.c. Quanto alla dedotta mancata comunicazione dell'atto, la Corte ha rilevato che si trattava di questione non risultante dalla sentenza impugnata e non dimostrata come già dedotta nei gradi di merito; pertanto non poteva essere esaminata per la prima volta in cassazione e, comunque, il ricorso difettava di specificità. Il ricorso principale è stato quindi rigettato e il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. La ricorrente principale è stata condannata alle spese in favore della concessionaria e dell'Agenzia delle entrate, con inoltre l'ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'atto di pignoramento presso terzi, in relazione al credito azionato dal creditore procedente, ha efficacia interruttiva e può anche avere efficacia sospensiva della prescrizione.
  • Una questione non trattata nella sentenza impugnata e non dimostrata come già dedotta nei gradi di merito non può essere proposta per la prima volta in cassazione.
  • Nel giudizio di legittimità il ricorrente ha l'onere di indicare specificamente in quale atto del giudizio precedente abbia dedotto la questione di cui lamenta l'omesso esame.
  • Ai fini della tempestività del ricorso, se il termine scade di sabato opera la proroga al lunedì secondo la disciplina processuale applicabile ai procedimenti instaurati dopo il 10 marzo 2006.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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