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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08159/2023 del 22/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il terzo. Ha cassato l'ordinanza del Tribunale di Piacenza limitatamente alle questioni accolte e ha rinviato al medesimo Tribunale, in diversa composizione, per un nuovo esame della liquidazione dei compensi dei consulenti tecnici e per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (committente)

La controversia

Nel giudizio di merito la parte committente aveva chiesto accertarsi la risoluzione per inadempimento di un contratto di appalto avente ad oggetto l'arredo a verde di un complesso immobiliare, con condanna dell'appaltatore al risarcimento dei danni. Nel corso del processo era stata disposta una consulenza tecnica collegiale affidata a due dottori agronomi, incaricati di verificare la corrispondenza delle alberature fornite rispetto a quelle pattuite, la qualità delle piante, la correttezza della messa a dimora e la sussistenza e quantificazione dei danni. Esaurita la CTU, i consulenti avevano presentato distinte istanze di liquidazione e il tribunale aveva emesso due distinti decreti, liquidando a ciascuno un compenso di euro 5.000 oltre accessori, applicando il criterio percentuale previsto dall'art. 6 del D.M. 30 maggio 2002 e ritenendo comunque possibile, in astratto, un incremento per la complessità dell'incarico. La parte committente aveva proposto opposizione deducendo: 1) la violazione degli artt. 52 e 53 del d.P.R. 115/2002 per avere il giudice trattato come autonome due liquidazioni in un incarico collegiale unitario; 2) la violazione degli artt. 50 d.P.R. 115/2002, 4 l. 319/1980, 6 e 13 D.M. 30 maggio 2002, sostenendo che l'attività dei consulenti non rientrasse in alcuna voce tariffaria specifica e che, quindi, dovessero applicarsi le vacazioni; 3) in subordine, la violazione degli artt. 50 e 51 d.P.R. 115/2002 e dell'art. 1 D.M. 30 maggio 2002, per avere il giudice calcolato il compenso in base al valore della domanda senza considerare la concreta limitatezza delle indagini svolte e la reale complessità dell'incarico. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo, affermando che la voce tariffaria dell'art. 6 D.M. 30 maggio 2002, relativa alle 'avarie' comuni e particolari, non è estensibile in via analogica a una perizia agronomica concernente danni a piante e opere di impianto, perché la nozione è tecnicamente riferita alla navigazione e al trasporto; in mancanza di altra specifica previsione tariffaria, il compenso doveva quindi essere liquidato a vacazioni. Ha inoltre accolto, nei limiti di motivazione, anche il primo motivo: in caso di incarico conferito congiuntamente a più ausiliari, la collegialità è la regola e il compenso va determinato unitariamente, salvo che nell'atto di conferimento risulti in modo chiaro la singolarità dei mandati; non è corretto emettere due distinti decreti di liquidazione in assenza di una tale previsione. È stato invece assorbito il terzo motivo. La Corte ha quindi cassato l'ordinanza impugnata limitatamente ai motivi accolti, con rinvio al Tribunale di Piacenza, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 53 d.P.R. 115/2002

    In caso di incarico collegiale, la liquidazione non può essere frazionata in decreti autonomi quando l'incarico sia stato conferito unitariamente, salvo diversa chiara previsione del magistrato.

  • art. 52 d.P.R. 115/2002

    L'aumento del compenso per particolare complessità o difficoltà è eccezionale, discrezionale e presuppone una liquidazione già effettuata nei limiti massimi tabellari, oltre a un'adeguata motivazione.

  • art. 50 d.P.R. 115/2002

    Quando la prestazione del consulente non rientra in una specifica voce tariffaria applicabile in via diretta o analogica, il compenso va determinato con il criterio sussidiario delle vacazioni.

  • art. 51 d.P.R. 115/2002

    La complessità e difficoltà dell'incarico incidono sulla liquidazione del compenso, ma devono essere valutate in concreto e con motivazione.

  • art. 4 l. 319/1980

    Richiamata come base del sistema delle vacazioni per la liquidazione residuale dei compensi degli ausiliari.

  • art. 6 D.M. 30 maggio 2002

    La previsione sulle 'avarie comuni e particolari' ha natura tecnica e va interpretata restrittivamente, non potendo essere estesa analogicamente a una perizia agronomica estranea al settore della navigazione o del trasporto.

  • art. 13 D.M. 30 maggio 2002

    Richiamato dal ricorrente in relazione al sistema tariffario, senza che la Corte ne sviluppi una specifica interpretazione autonoma.

  • art. 1 D.M. 30 maggio 2002

    Il richiamo al valore della controversia non può prescindere dalla concreta natura e portata delle indagini affidate al consulente.

  • art. 12 preleggi

    Invocato per censurare l'interpretazione analogica estensiva della tariffa, in coerenza con una lettura restrittiva delle norme eccezionali o speciali.

Massime di principio

  • La liquidazione dei compensi del consulente tecnico deve avvenire secondo il criterio delle vacazioni ogni volta che non esista una specifica previsione tariffaria applicabile in modo diretto e non sia giustificabile un'estensione analogica di una voce tipica.
  • Le voci tariffarie speciali, specie quando richiamano nozioni tecniche proprie di un settore determinato, non possono essere applicate analogicamente a prestazioni diverse solo perché il termine usato abbia nel linguaggio comune un significato più ampio.
  • Nel caso di incarico collegiale conferito a più ausiliari, la collegialità costituisce la regola e la liquidazione deve essere unitaria; la singolarità degli incarichi deve risultare espressamente e chiaramente dall'atto di conferimento.
  • L'aumento del compenso per particolare complessità o difficoltà dell'incarico richiede motivazione specifica e presuppone, di regola, che il compenso base sia già stato determinato nel massimo consentito dalla tariffa.
  • In sede di liquidazione del compenso al consulente, il valore della controversia non basta da solo a giustificare il criterio a percentuale se la concreta attività svolta è circoscritta e non riconducibile alla voce tariffaria invocata.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteProve
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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