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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08161/2023 del 22/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (venditore)

La controversia

La controversia nasce da un incarico di mediazione per la vendita di un appartamento, conferito con scrittura privata del 12 maggio 2011, che prevedeva una clausola di esclusiva e la corresponsione di una somma in caso di violazione di tale clausola. In primo grado il tribunale aveva rigettato la domanda dell'agente immobiliare volta a ottenere il pagamento di una somma pari al 3% del prezzo indicato nella scrittura, ritenendo che la vendita fosse avvenuta in violazione dell'esclusiva. In appello, però, la corte territoriale aveva accolto la domanda e condannato la venditrice al pagamento di euro 6.300, valorizzando la scrittura prodotta in copia dall'attore e ritenendo irrilevante che nella copia in possesso della controparte non comparisse l'importo, perché la convenuta avrebbe dovuto disconoscere il documento e chiedere l'esibizione dell'originale. La ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 214, 215 e 216 c.p.c., sostenendo di avere tempestivamente disconosciuto in primo grado la scrittura privata e la sottoscrizione, prodotte in copia, senza che la controparte avesse chiesto verificazione; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 33, 34 e 26 d.lgs. 206/2005, deducendo che la clausola di esclusiva doveva essere ritenuta vessatoria perché non oggetto di specifica trattativa; 3) violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità di una domanda nuova in appello, poiché l'appellante aveva chiesto in secondo grado il pagamento della penale per la violazione dell'esclusiva, mentre in primo grado aveva domandato la provvigione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo tempestivo e rituale il disconoscimento della scrittura privata e della sottoscrizione effettuato dalla parte convenuta in primo grado, anche se il documento era stato prodotto in copia fotostatica. Ha affermato che, a seguito di un disconoscimento formale, il giudice non può attribuire efficacia probatoria al documento se la parte che lo ha prodotto non ne chiede la verificazione giudiziale; inoltre, se la verificazione viene richiesta, l'onere di produrre l'originale grava su chi intende avvalersi del documento. Conseguentemente, la sentenza d'appello è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione, che dovrà attenersi al principio di diritto enunciato e regolare anche le spese del giudizio di legittimità. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 214 c.p.c.

    consente il disconoscimento della scrittura privata e della sottoscrizione da parte del soggetto contro il quale il documento è prodotto; il disconoscimento è stato ritenuto tempestivo e rituale anche per una scrittura prodotta in copia

  • art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c.

    richiamato in tema di contestazione della scrittura privata e degli effetti del disconoscimento

  • art. 216 c.p.c.

    la verificazione giudiziale è necessaria se la parte che ha prodotto la scrittura disconosciuta intende avvalersene

  • art. 2702 c.c.

    l'efficacia di prova della scrittura privata è subordinata all'accertamento della veridicità della sottoscrizione all'esito della verificazione

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso in relazione al vizio di omessa pronuncia e al divieto di pronunciare oltre la domanda

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo alla dedotta novità della domanda proposta in appello

  • artt. 33 e 34 d.lgs. 206/2005

    richiamati come norme sulle clausole vessatorie nel rapporto con il consumatore

  • art. 26 d.lgs. 206/2005

    richiamato nel motivo di ricorso relativo al codice del consumo

  • artt. 1341 e 1342 c.c.

    menzionati nel contesto della clausola di esclusiva come richiamo operato dall'agente, ma non come norma decisiva della ratio

  • Cass. n. 9869/2000

    richiamata per affermare l'ammissibilità del disconoscimento della copia fotostatica e l'onere di produrre l'originale in caso di verificazione

  • Cass. n. 16551/2015

    richiamata a sostegno dell'ammissibilità del disconoscimento di una scrittura prodotta in copia

  • Cass. n. 16998/2015

    richiamata quale precedente di principio: il disconoscimento formale della copia impedisce l'attribuzione di efficacia probatoria al documento senza verificazione

  • Cass. n. 9202/2004

    richiamata per l'onere di produrre l'originale quando si chieda verificazione della scrittura disconosciuta

  • Cass. n. 35167/2021

    richiamata per ribadire che la verificazione su originale assicura la massima affidabilità dell'indagine grafica

  • Cass. n. 7267/2014

    richiamata per affermare che, dopo il disconoscimento e in mancanza di verificazione, il contenuto del documento può essere provato solo con mezzi ordinari nei limiti di ammissibilità

  • Cass. n. 33769/2019

    richiamata in relazione alla prova del contenuto del documento disconosciuto con mezzi ordinari

  • Cass. n. 24306/2017

    richiamata per escludere la prova testimoniale o presuntiva dell'esistenza, contenuto e sottoscrizione del documento, salvo perdita incolpevole dell'originale

Massime di principio

  • La scrittura privata prodotta in copia fotostatica può essere validamente disconosciuta quanto al contenuto e alla sottoscrizione dalla parte contro cui è opposta; il disconoscimento formale impedisce al giudice di attribuirle efficacia probatoria se la parte che la produce non richiede la verificazione giudiziale.
  • L'onere di chiedere la verificazione grava su chi intende avvalersi della scrittura disconosciuta; se la verificazione viene chiesta, l'originale del documento deve essere prodotto dalla parte che ne invoca l'efficacia, perché la perizia grafica deve svolgersi sull'originale.
  • Il mero mancato disconoscimento dell'originale non può essere sostituito dall'onere della controparte di esibirlo: una volta tempestivamente contestata la copia, il documento non è utilizzabile come prova privilegiata senza gli adempimenti processuali previsti dagli artt. 216 e ss. c.p.c.
  • Dopo il disconoscimento e in difetto di verificazione, il contenuto del documento può essere provato soltanto con i mezzi ordinari ammissibili; non è consentito usare liberamente testimonianza o presunzioni per dimostrare esistenza, contenuto e sottoscrizione della scrittura, salvo perdita incolpevole dell'originale.

Come è indicizzato

MaterieProveMediazione
RamiProcesso civileContratti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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