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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02679/2025 del 04/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Il soggetto ricorrente aveva impugnato davanti al Tribunale l'estratto di ruolo relativo a una pluralità di cartelle e avvisi di pagamento per omissioni contributive. In primo grado il giudice aveva dichiarato estinti per prescrizione i crediti portati da alcuni avvisi, ma aveva dichiarato inammissibile l'opposizione limitatamente a due cartelle, ritenendo mancante un interesse attuale e concreto all'impugnazione dell'estratto di ruolo. La Corte d'appello aveva confermato tale impostazione e il ricorrente, con due motivi, lamentava: (i) violazione degli artt. 100, 112 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che l'interesse ad agire non dovesse essere negato poiché l'impugnazione mirava a far accertare la prescrizione dei crediti risultanti dalle cartelle; (ii) violazione degli artt. 100, 112 e 324 c.p.c., deducendo che il giudicato formatosi per mancata impugnazione incidentale degli uffici avrebbe comunque reso rilevabile la prescrizione dei crediti e quindi attuale l'interesse ad agire.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che entrambi i motivi investissero la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, ma li ha dichiarati infondati alla luce dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973, come introdotto dal d.l. n. 146/2021, e del diritto vivente affermato dalle Sezioni Unite n. 26283/2022. La Corte ha ribadito che l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile salvo specifiche ipotesi tassative non dedotte né provate nel caso concreto. Ha inoltre richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 190/2023, che ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della disposizione. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese in favore dell'INPS, all'ulteriore somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di interesse ad agire; la Corte ha ritenuto che, fuori dalle ipotesi tassative di legge, l'impugnazione dell'estratto di ruolo non sia proponibile autonomamente.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente sotto il profilo della corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte non ha ravvisato violazioni decisive rispetto alla ratio dell'inammissibilità.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte non ha tratto da tale norma alcun diverso esito, ritenendo assorbente la disciplina sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente con riferimento al giudicato; la Corte ha ritenuto il motivo non idoneo a superare il difetto di autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Esclude l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo, salvo specifiche e tassative ipotesi che devono essere dedotte e provate.

  • art. 3-bis, d.l. 21 ottobre 2021, n. 146

    Norma che ha introdotto l'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973; applicabile anche ai processi pendenti secondo il diritto vivente richiamato dalla Corte.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la definizione accelerata del ricorso e, in relazione all'esito conforme alla proposta, per l'applicazione delle sanzioni processuali.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di un'ulteriore somma e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, in ragione dell'esito conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, salvo le tassative ipotesi previste dalla legge; la mera allegazione di un interesse a contestare la prescrizione dei crediti non basta, se non rientra nelle condizioni tipizzate.
  • La disciplina introdotta dall'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973 si applica ai giudizi pendenti e concreta l'interesse alla tutela immediata contro ruolo e cartella non notificata o invalidamente notificata.
  • Quando il ricorso per cassazione investe una decisione fondata su un principio già consolidato in giurisprudenza di legittimità e costituzionale, la Corte può dichiararlo inammissibile se i motivi non offrono elementi per mutare l'orientamento.
  • La deduzione di un giudicato o di una prescrizione maturata non è sufficiente a rendere ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo, se difetta il presupposto processuale dell'autonoma impugnabilità.
  • In caso di ricorso definito in senso conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., possono essere applicate le sanzioni di cui all'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre agli ordinari effetti sulle spese e sul contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenzialiRiscossioneContenzioso tributario
RamiProcesso civilePrevidenzaEsecuzioniTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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