Cassazione Civile, Ordinanza n. 02687/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di riliquidazione di una pensione erogata da un ente previdenziale privatizzato. La Corte d'appello aveva accolto la domanda del pensionato, riconoscendo che la quota reddituale della pensione, relativa all'anzianità maturata fino al 31 dicembre 2003, dovesse essere ricalcolata secondo il criterio vigente prima del regolamento del 14 luglio 2004, con condanna dell'ente al pagamento delle differenze maturate nei dieci anni anteriori alla notifica del ricorso introduttivo, oltre accessori. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, ha denunciato la falsa applicazione del principio del pro rata, sostenendo che non avrebbe dovuto applicarsi a un trattamento pensionistico decorrente dal 1 luglio 2005, richiamando la normativa del 1995, la legge del 2006 e la legge del 2013; secondo, ha censurato la decisione per violazione dell'art. 2948 n. 4 c.c., contestando il rigetto dell'eccezione di prescrizione quinquennale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto entrambe le censure infondate alla luce di un orientamento giurisprudenziale consolidato: ha ribadito che, per le prestazioni pensionistiche degli enti privatizzati ex d.lgs. n. 509 del 1994 maturate prima del 1 gennaio 2007, il parametro è il regime originario dell'art. 3, comma 12, l. n. 335 del 1995, senza applicazione di modifiche peggiorative introdotte prima dell'attenuazione del principio del pro rata; ha inoltre confermato che, quando è in discussione l'ammontare del trattamento pensionistico, si applica la prescrizione decennale e non quella quinquennale. Nonostante ciò, il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché contrario a giurisprudenza costante. La Corte non ha provveduto sulle spese di cassazione per il tardivo deposito del controricorso, ha applicato l'art. 96, comma 4, c.p.c. condannando la ricorrente a euro 2.000 in favore della Cassa delle ammende, e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3, comma 12, L. 8 agosto 1995, n. 335
"regime originario dell’art. 3, comma 12"
Per le prestazioni pensionistiche degli enti privatizzati maturate prima del 1 gennaio 2007 resta applicabile il regime originario del pro rata, con esclusione di modifiche in peius introdotte dagli enti prima della riformulazione del 2006.
art. 1, commi 17 e 18, L. 8 agosto 1995, n. 335
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sul criterio di calcolo pensionistico.
art. 1, comma 763, L. 27 dicembre 2006, n. 296
Indicato come disposizione che attenua il principio del pro rata per il futuro, ma non idonea a incidere retroattivamente sulle prestazioni maturate prima del 2007.
art. 1, comma 488, L. 27 dicembre 2013, n. 147
Richiamato come norma di interpretazione del regime previdenziale, senza che ciò muti l'orientamento consolidato sul punto.
art. 2948, n. 4, c.c.
Non si applica la prescrizione quinquennale quando è controverso l'ammontare del trattamento pensionistico; opera la prescrizione decennale.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Il ricorso è dichiarato inammissibile perché le censure sono manifestamente infondate alla luce di giurisprudenza consolidata.
art. 370 c.p.c.
Nel caso concreto, alla luce del nuovo testo, il controricorso notificato oltre quaranta giorni dalla notificazione del ricorso è tardivo.
art. 378 c.p.c.
La memoria non introduce argomenti idonei a superare l'indirizzo giurisprudenziale consolidato.
art. 96, comma 4, c.p.c.
Poiché il giudizio è definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte applica la condanna prevista dalla norma.
art. 380-bis c.p.c.
Procedura accelerata di definizione cui il giudizio è stato ricondotto, con conseguente applicazione della condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Costituisce il parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle controversie sulle prestazioni pensionistiche erogate da enti previdenziali privatizzati, per i trattamenti maturati prima del 1 gennaio 2007 continua a valere il regime originario del pro rata previsto dall'art. 3, comma 12, l. n. 335 del 1995, senza applicazione di successivi interventi regolamentari o interpretativi peggiorativi per l'assicurato.
- Quando la lite riguarda l'ammontare della pensione e la sua riliquidazione, il credito alle differenze sui ratei è soggetto alla prescrizione decennale e non a quella quinquennale prevista per ratei o prestazioni con diversa struttura del diritto.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando propone censure già risolte in modo univoco da una giurisprudenza consolidata e la parte ricorrente non offre argomenti idonei a indurre un mutamento di orientamento.
- Nel giudizio di cassazione definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte può applicare la sanzione prevista dall'art. 96, comma 4, c.p.c. e, inoltre, va dato atto dell'ulteriore contributo unificato se ne ricorrono i presupposti.
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