Cassazione Civile, Ordinanza n. 02666/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionisti)
La controversia
La controversia nasce da cartelle/pretese contributive relative agli anni 2005 e 2006, con cui l'INPS ha richiesto a tre professionisti ingegneri o architetti, già assicurati presso altre forme obbligatorie per la loro attività di lavoro subordinato, l'iscrizione alla Gestione separata e il versamento dei contributi dovuti per l'attività libero-professionale svolta. La Corte d'appello aveva ritenuto sussistente l'obbligo contributivo per tutti, salvo per uno dei professionisti per cui aveva dichiarato maturata la prescrizione per entrambe le annualità; aveva inoltre applicato le sanzioni. I ricorrenti principali hanno impugnato la sentenza con nove motivi, contestando: l'esistenza dell'obbligo di iscrizione e contribuzione alla Gestione separata per i professionisti già iscritti ad altra previdenza obbligatoria; la decorrenza e il computo della prescrizione per alcune annualità; la correttezza del regime sanzionatorio. L'INPS ha proposto ricorso incidentale avverso la dichiarazione di prescrizione pronunciata in favore di uno dei professionisti, sostenendo che il termine dovesse decorrere da un momento diverso e che non fosse maturato. Il professionista interessato ha a sua volta resistito e proposto ricorso incidentale contestando in radice la debenza contributiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi sette motivi del ricorso principale, ritenendo consolidato il principio secondo cui ingegneri e architetti iscritti ad altre forme obbligatorie di previdenza, e quindi non iscritti all'INARCASSA se non per il solo contributo integrativo, restano comunque tenuti all'iscrizione alla Gestione separata INPS per l'attività libero-professionale. Ha poi accolto, nei limiti di cui in motivazione, l'ottavo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale dell'INPS sul tema della prescrizione, affermando che il termine prescrizionale va computato dalla scadenza del termine di versamento dei contributi e che, nel caso delle pretese connesse al sisma aquilano, occorre considerare la sospensione dell'attività di riscossione prevista dalla disciplina speciale, conoscibile d'ufficio dal giudice in base al principio iura novit curia. È stato rigettato il ricorso incidentale del professionista. Il nono motivo, relativo alle sanzioni, è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente alla questione della prescrizione e la causa rinviata alla Corte d'appello dell'Aquila in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 2, comma 26, L. 335/1995
fonte dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, letta in chiave universalistica delle tutele previdenziali
art. 18, comma 12, D.L. 98/2011
norma di interpretazione autentica che, secondo la Corte, esclude l'obbligo di iscrizione solo quando il professionista versi contributi suscettibili di dare luogo a una correlata prestazione previdenziale; il contributo integrativo non basta
art. 2934 c.c.
la prescrizione matura solo quando è decorso il tempo determinato dalla legge, tempo inciso dalle sospensioni della riscossione previste dalla disciplina speciale
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 39, comma 3
ha prorogato la disciplina emergenziale e la sospensione/ripresa graduale della riscossione dei contributi dopo il sisma aquilano
L. 30 luglio 2010, n. 122
conversione del D.L. n. 78/2010, rilevante per la proroga della disciplina emergenziale
L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 33, comma 28
ha sancito la graduale ripresa dell'attività di riscossione dei contributi dopo la sospensione connessa al sisma
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per la statuizione sul contributo unificato aggiuntivo a carico della parte ricorrente incidentale
Massime di principio
- Gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme obbligatorie di previdenza, che restino esclusi dall'iscrizione alla cassa professionale per il solo contributo integrativo, devono comunque iscriversi alla Gestione separata INPS per l'attività libero-professionale svolta, poiché solo i contributi che danno luogo a una prestazione previdenziale correlata possono escludere tale obbligo.
- Ai fini della prescrizione dei contributi previdenziali, il termine decorre dalla scadenza del termine per il versamento dei contributi e non dalla diversa data di presentazione della dichiarazione reddituale, salvo che norme speciali incidano sul decorso.
- Quando una disciplina speciale emergenziale sospende o differisce l'attività di riscossione dei contributi, tale sospensione incide sul decorso della prescrizione anche se l'INPS agisce per far valere un obbligo di iscrizione e contribuzione non spontaneamente adempiuto.
- La questione della sospensione del termine prescrizionale, se derivante da fonti normative richiamate dagli atti e rilevante ai fini del diritto fatto valere, è conoscibile d'ufficio dal giudice in base al principio iura novit curia.
- Se la censura investe un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, come la data di notificazione di un atto interruttivo, tale accertamento non è sindacabile in cassazione come violazione di legge.
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