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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02694/2025 del 04/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (INPS)

La controversia

La controversia nasce da un accertamento con cui i giudici di merito hanno qualificato come fittizio/non genuino un contratto di appalto intercorso tra la società ricorrente e un'appaltatrice, con conseguente legittimità dell'avviso di addebito emesso dall'INPS per contributi non versati, sanzioni e somme riferite alle trasferte. La Corte d'appello ha inoltre ritenuto non fondate le eccezioni di prescrizione e di compensazione/detrazione delle somme asseritamente già versate dalle appaltatrici, nonché insussistenti i presupposti per la riduzione contributiva per trasferte. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 per la mancata applicazione del regime decadenziale nonostante la qualificazione dell'appalto; 2) violazione dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 e dell'art. 21 d.l. 5/2012 conv. in L. 35/2012 in tema di sanzioni; 3) violazione degli artt. 3, commi 9 e 10, L. 335/1995 per prescrizione dei contributi e delle sanzioni relativi al periodo luglio 2015-dicembre 2016; 4) violazione di varie norme sostanziali e processuali e vizi di motivazione sulla qualificazione dell'appalto e sulla valutazione delle prove; 5) violazione dell'art. 29 d.lgs. 276/2003, dell'art. 1180 c.c. e dell'art. 2697 c.c. per il mancato defalco di somme asseritamente versate dalle appaltatrici; 6) violazione dell'art. 2687 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per la ritenuta mancanza di prova delle trasferte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i primi, secondo e quarto motivi erano inammissibili perché, a fronte di una decisione di merito che aveva accertato la fittizietà dell'appalto, le censure si limitavano a una critica generica e a una diversa ricostruzione dei fatti, senza confrontarsi con la ratio decidendi e con una pronuncia di doppia conforme. Anche il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché mirava a una diversa interpretazione dell'atto di messa in mora, che la Corte d'appello aveva invece apprezzato come idoneo a interrompere la prescrizione. Parimenti inammissibili il quinto e il sesto motivo, perché chiedevano una nuova valutazione della prova documentale e non si confrontavano con il principio secondo cui chi invoca un'esenzione dall'obbligo contributivo o un trattamento più favorevole deve provare i relativi presupposti. La ricorrente è stata condannata alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c. in favore dell'INPS e di una somma alla Cassa delle ammende, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 29 d.lgs. 276/2003

    è richiamato come disciplina che presuppone un appalto regolare; una volta accertata la non genuinità dell'appalto, non si applicano gli istituti decadenziali e di esenzione dalla responsabilità del committente previsti per l'appalto lecito.

  • art. 21 d.l. 5/2012, convertito nella L. 35/2012

    invocato insieme all'art. 29 d.lgs. 276/2003 in tema di sanzioni; il motivo è dichiarato inammissibile perché non si confronta con l'accertamento di appalto illecito.

  • artt. 3, commi 9 e 10, L. 335/1995

    richiamati per la prescrizione quinquennale dei contributi e delle sanzioni; la Corte di merito ha ritenuto interruttiva la diffida INPS e la Cassazione non rivaluta il fatto.

  • art. 1180 c.c.

    invocato per sostenere la detraibilità dei pagamenti effettuati dalle appaltatrici; la censura è inammissibile perché sollecita una nuova valutazione delle prove.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione all'onere di provare i versamenti eseguiti dalle appaltatrici e la loro imputazione soggettiva; il ricorso non supera l'accertamento di fatto della Corte d'appello.

  • art. 2687 c.c.

    invocato sul tema della prova delle trasferte; la Corte ribadisce che incombe su chi chiede l'esenzione contributiva provare i presupposti del beneficio.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati come parametri di contestazione della valutazione delle prove; la censura è ritenuta inammissibile perché mira a un nuovo esame del materiale probatorio.

  • art. 360 c.p.c.

    le doglianze sono formulate come violazioni di legge e vizi motivazionali, ma in realtà mirano a ottenere una nuova valutazione del fatto, non consentita in cassazione.

  • art. 96 c.p.c.

    applicato perché il giudizio è definito in conformità alla proposta; la Corte condanna la ricorrente al pagamento di una somma equitativa in favore dell'INPS e della Cassa delle ammende.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato quale base processuale per l'applicazione dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. nel caso definito conformemente alla proposta.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per la sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1655 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nella contestazione della qualificazione dell'appalto, ma senza esito utile.

  • art. 2094 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nella contestazione della qualificazione del rapporto, ma la Corte ritiene inammissibile la censura.

Massime di principio

  • Quando il giudice di merito accerta la fittizietà o non genuinità di un appalto, non possono trovare applicazione le norme che presuppongono un appalto regolare, comprese quelle relative a decadenze, limitazioni di responsabilità o benefici connessi al regime dell'appalto lecito.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o di diversa ricostruzione dei fatti, soprattutto in presenza di una pronuncia di merito sorretta da apprezzamento delle prove e, se del caso, di doppia conforme.
  • La prova dell'intervenuta prescrizione non può essere superata da una mera diversa lettura del contenuto dell'atto interruttivo già apprezzato dal giudice di merito; la contestazione deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi.
  • Chi pretende di ottenere la detrazione di pagamenti eseguiti da terzi o di beneficiare di un'esenzione/riduzione dell'obbligo contributivo deve provare rigorosamente sia l'an sia il quantum dei versamenti, sia il loro preciso collegamento soggettivo e oggettivo con la pretesa invocata.
  • Il trattamento più favorevole connesso alle trasferte spetta solo se sia dimostrata la concreta ricorrenza dei presupposti fattuali della trasferta; in mancanza di prova, l'esenzione o riduzione contributiva deve essere esclusa.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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