Cassazione Civile, Ordinanza n. 02694/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (INPS)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento con cui i giudici di merito hanno qualificato come fittizio/non genuino un contratto di appalto intercorso tra la società ricorrente e un'appaltatrice, con conseguente legittimità dell'avviso di addebito emesso dall'INPS per contributi non versati, sanzioni e somme riferite alle trasferte. La Corte d'appello ha inoltre ritenuto non fondate le eccezioni di prescrizione e di compensazione/detrazione delle somme asseritamente già versate dalle appaltatrici, nonché insussistenti i presupposti per la riduzione contributiva per trasferte. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 per la mancata applicazione del regime decadenziale nonostante la qualificazione dell'appalto; 2) violazione dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 e dell'art. 21 d.l. 5/2012 conv. in L. 35/2012 in tema di sanzioni; 3) violazione degli artt. 3, commi 9 e 10, L. 335/1995 per prescrizione dei contributi e delle sanzioni relativi al periodo luglio 2015-dicembre 2016; 4) violazione di varie norme sostanziali e processuali e vizi di motivazione sulla qualificazione dell'appalto e sulla valutazione delle prove; 5) violazione dell'art. 29 d.lgs. 276/2003, dell'art. 1180 c.c. e dell'art. 2697 c.c. per il mancato defalco di somme asseritamente versate dalle appaltatrici; 6) violazione dell'art. 2687 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per la ritenuta mancanza di prova delle trasferte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i primi, secondo e quarto motivi erano inammissibili perché, a fronte di una decisione di merito che aveva accertato la fittizietà dell'appalto, le censure si limitavano a una critica generica e a una diversa ricostruzione dei fatti, senza confrontarsi con la ratio decidendi e con una pronuncia di doppia conforme. Anche il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché mirava a una diversa interpretazione dell'atto di messa in mora, che la Corte d'appello aveva invece apprezzato come idoneo a interrompere la prescrizione. Parimenti inammissibili il quinto e il sesto motivo, perché chiedevano una nuova valutazione della prova documentale e non si confrontavano con il principio secondo cui chi invoca un'esenzione dall'obbligo contributivo o un trattamento più favorevole deve provare i relativi presupposti. La ricorrente è stata condannata alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c. in favore dell'INPS e di una somma alla Cassa delle ammende, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
è richiamato come disciplina che presuppone un appalto regolare; una volta accertata la non genuinità dell'appalto, non si applicano gli istituti decadenziali e di esenzione dalla responsabilità del committente previsti per l'appalto lecito.
art. 21 d.l. 5/2012, convertito nella L. 35/2012
invocato insieme all'art. 29 d.lgs. 276/2003 in tema di sanzioni; il motivo è dichiarato inammissibile perché non si confronta con l'accertamento di appalto illecito.
artt. 3, commi 9 e 10, L. 335/1995
richiamati per la prescrizione quinquennale dei contributi e delle sanzioni; la Corte di merito ha ritenuto interruttiva la diffida INPS e la Cassazione non rivaluta il fatto.
invocato per sostenere la detraibilità dei pagamenti effettuati dalle appaltatrici; la censura è inammissibile perché sollecita una nuova valutazione delle prove.
richiamato in relazione all'onere di provare i versamenti eseguiti dalle appaltatrici e la loro imputazione soggettiva; il ricorso non supera l'accertamento di fatto della Corte d'appello.
invocato sul tema della prova delle trasferte; la Corte ribadisce che incombe su chi chiede l'esenzione contributiva provare i presupposti del beneficio.
richiamati come parametri di contestazione della valutazione delle prove; la censura è ritenuta inammissibile perché mira a un nuovo esame del materiale probatorio.
le doglianze sono formulate come violazioni di legge e vizi motivazionali, ma in realtà mirano a ottenere una nuova valutazione del fatto, non consentita in cassazione.
applicato perché il giudizio è definito in conformità alla proposta; la Corte condanna la ricorrente al pagamento di una somma equitativa in favore dell'INPS e della Cassa delle ammende.
richiamato quale base processuale per l'applicazione dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. nel caso definito conformemente alla proposta.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per la sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
richiamato dalla ricorrente nella contestazione della qualificazione dell'appalto, ma senza esito utile.
richiamato dalla ricorrente nella contestazione della qualificazione del rapporto, ma la Corte ritiene inammissibile la censura.
Massime di principio
- Quando il giudice di merito accerta la fittizietà o non genuinità di un appalto, non possono trovare applicazione le norme che presuppongono un appalto regolare, comprese quelle relative a decadenze, limitazioni di responsabilità o benefici connessi al regime dell'appalto lecito.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o di diversa ricostruzione dei fatti, soprattutto in presenza di una pronuncia di merito sorretta da apprezzamento delle prove e, se del caso, di doppia conforme.
- La prova dell'intervenuta prescrizione non può essere superata da una mera diversa lettura del contenuto dell'atto interruttivo già apprezzato dal giudice di merito; la contestazione deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi.
- Chi pretende di ottenere la detrazione di pagamenti eseguiti da terzi o di beneficiare di un'esenzione/riduzione dell'obbligo contributivo deve provare rigorosamente sia l'an sia il quantum dei versamenti, sia il loro preciso collegamento soggettivo e oggettivo con la pretesa invocata.
- Il trattamento più favorevole connesso alle trasferte spetta solo se sia dimostrata la concreta ricorrenza dei presupposti fattuali della trasferta; in mancanza di prova, l'esenzione o riduzione contributiva deve essere esclusa.
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