Cassazione Civile, Ordinanza n. 02653/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento contributivo relativo agli anni 2005, 2006 e 2008 nei confronti di un ingegnere che svolgeva attività libero-professionale ed era contemporaneamente iscritto come imprenditore agricolo alla gestione coltivatori diretti. La Corte d'appello aveva ritenuto dovuta l'iscrizione alla gestione separata INPS per l'attività professionale, dichiarando però prescritte le pretese contributive per il 2005 e il 2008 per tardività dell'atto interruttivo, e applicando le sanzioni. Il ricorrente principale ha proposto nove motivi: i primi sette contro l'an debeatur, sostenendo l'inesistenza dell'obbligo di iscrizione e contribuzione alla gestione separata; l'ottavo contro la decisione sulla prescrizione dei contributi 2006; il nono contro il regime sanzionatorio. L'INPS ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, deducendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel non considerare la sospensione dei termini disposta dalla disciplina speciale emanata per il sisma aquilano, rilevante ai fini della prescrizione dei crediti per il 2005 e il 2008.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi sette motivi del ricorso principale, ritenendo consolidato il principio secondo cui ingegneri e architetti che, essendo iscritti ad altre forme obbligatorie di previdenza e non potendo iscriversi a INARCASSA, restano tenuti solo al contributo integrativo, devono comunque iscriversi alla gestione separata INPS per l'attività libero-professionale, poiché solo il versamento di contributi idonei a dare luogo a una prestazione previdenziale esclude l'obbligo, mentre il contributo integrativo ha natura solidaristica. Ha accolto l'ottavo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale dell'INPS sulla prescrizione, cassando la sentenza impugnata nella parte relativa a tale tema e rinviando alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione per rivalutare la prescrizione tenendo conto della sospensione dei termini prevista dalla disciplina speciale per il sisma aquilano e per regolare anche le spese del giudizio di legittimità. Il nono motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 2, comma 26, L. 335/1995
norma letta in chiave universalistica, tale da imporre l'iscrizione alla gestione separata per l'attività libero-professionale quando non vi sia altra copertura previdenziale idonea a quella prestazione
art. 18, comma 12, D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011
norma di interpretazione autentica da coordinare con il criterio secondo cui rileva solo il versamento di contributi che generino una correlata prestazione previdenziale
art. 2934 c.c.
richiamato per affermare che la prescrizione richiede il decorso del tempo determinato dalla legge, tempo inciso dalle sospensioni speciali
D.P.C.M. adottati per il sisma aquilano del 6 aprile 2009
hanno disposto la sospensione generalizzata dell'attività di riscossione contributiva e incidono sul decorso della prescrizione
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 39, comma 3
ha prorogato al 15 dicembre 2010 la vigenza delle misure emergenziali e rileva sulla sospensione dei termini
L. 30 luglio 2010, n. 122
conversione del decreto-legge che ha confermato la proroga delle misure emergenziali
L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 33, comma 28
ha confermato e disciplinato la graduale ripresa dell'attività di riscossione dei contributi dopo la sospensione emergenziale
Massime di principio
- Gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altra forma obbligatoria di previdenza, ma non ad INARCASSA per impossibilità di iscrizione piena, restano tenuti all'iscrizione alla gestione separata INPS per l'attività libero-professionale, perché l'esclusione dall'obbligo opera solo quando il soggetto versi contributi che assicurino una effettiva prestazione previdenziale correlata.
- Il contributo integrativo dovuto agli ordini professionali ha funzione solidaristica e non è, da solo, idoneo a escludere l'obbligo di iscrizione alla gestione separata, mancando una correlata copertura previdenziale individuale.
- Nella verifica della prescrizione dei crediti contributivi il giudice deve considerare d'ufficio le sospensioni previste da discipline speciali emergenziali, poiché tali sospensioni incidono sul tempo necessario a maturare la prescrizione ai sensi dell'art. 2934 c.c.
- La sospensione dell'attività di riscossione disposta per fronteggiare un evento calamitoso ha portata generale e opera anche rispetto alle pretese contributive fondate sull'obbligo di iscrizione alla gestione separata, non solo verso soggetti già iscritti.
- Quando la disciplina emergenziale arresta la riscossione dei contributi, il decorso della prescrizione non può essere valutato come se l'ente fosse stato libero di agire senza impedimenti: occorre computare la sospensione nel termine prescrizionale.
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