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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02642/2025 del 04/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia riguarda il prelievo operato dalla Cassa sui ratei pensionistici di un ex iscritto a titolo di contributo di solidarietà. In primo e secondo grado era stata accertata l’illegittimità delle trattenute, con condanna alla restituzione delle somme prelevate. La Corte d’appello aveva confermato l’illegittimità del prelievo per il triennio 2014-2016 e, accogliendo l’appello incidentale del pensionato, aveva esteso la declaratoria di illegittimità anche al periodo 2009-2013, disponendo la restituzione di quanto trattenuto su tale arco temporale, oltre interessi legali dalla maturazione di ciascun rateo sino al saldo. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione delle norme che disciplinano la previdenza privatizzata dei commercialisti e delle disposizioni che avrebbero legittimato il contributo di solidarietà, sostenendo la legittimità del prelievo; 2) violazione delle norme sulla prescrizione, per il rigetto dell’eccezione di prescrizione quinquennale; 3) violazione dell’art. 24, comma 24, d.l. 201/2011, per l’illegittimità del contributo anche nel biennio 2012/2013; 4) omessa pronuncia e violazione delle norme sugli accessori, contestando la decorrenza degli interessi dalla maturazione dei singoli crediti e chiedendone la decorrenza dalla domanda di restituzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., rilevando che tutte le censure erano già state ripetutamente ritenute infondate da una giurisprudenza di legittimità consolidata. In particolare, ha richiamato i precedenti contrari ai primi tre motivi e, quanto al quarto, ha ribadito che sui crediti previdenziali gli interessi decorrono dalla maturazione del diritto, coincidente con i singoli prelievi, fino al pagamento effettivo. Ha quindi confermato il decisum impugnato e condannato la ricorrente alle spese di legittimità, con distrazione in favore del difensore del controricorrente antistatario, nonché al pagamento della sanzione pecuniaria ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma invocata per i motivi di violazione o falsa applicazione di legge sostanziale.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Norma invocata per la censura di omessa pronuncia.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è dichiarato inammissibile perché le questioni proposte sono state già risolte in senso conforme dalla giurisprudenza consolidata della Corte.

  • d.lgs. n. 509 del 1994, artt. 1 e 2

    Richiamati dalla ricorrente a sostegno della disciplina della previdenza privatizzata della Cassa.

  • L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12

    Richiamato quale base normativa della disciplina previdenziale e del contributo di solidarietà.

  • L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763

    Richiamato come disposizione di interpretazione autentica.

  • L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488

    Richiamato come norma di interpretazione autentica della disciplina previdenziale.

  • d.l. n. 201 del 2011, art. 24, comma 24, conv. in L. n. 214 del 2011

    Richiamato per la legittimazione del contributo di solidarietà anche sul trattamento pensionistico degli iscritti alle Casse privatizzate.

  • artt. 2, 3 e 23 Cost.

    Richiamati a sostegno delle censure di legittimità costituzionale e di legalità del prelievo.

  • artt. 2, 9 e 32 dello Statuto della Cassa Commercialisti

    Richiamati insieme alle delibere della Cassa come base regolamentare del prelievo.

  • art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con d.m. 14 luglio 2004

    Richiamato quale fonte regolamentare invocata a supporto del contributo.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per contestare la valutazione delle risultanze processuali.

  • art. 19, comma 3, L. n. 21 del 1986

    Richiamato nel motivo sulla prescrizione.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    Richiamato per l’eccezione di prescrizione quinquennale.

  • art. 2943 c.c.

    Richiamato in tema di interruzione della prescrizione.

  • art. 47-bis d.P.R. n. 639 del 1970

    Richiamato nel motivo sulla prescrizione dei crediti previdenziali.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato a sostegno della censura sulla prescrizione.

  • art. 16, comma 6, L. n. 412 del 1991

    Richiamato nel motivo sugli interessi dovuti sui crediti previdenziali.

  • art. 1224 c.c.

    Richiamato per la decorrenza degli interessi moratori su somme dovute.

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato in relazione alla ripetizione dell’indebito e agli accessori dovuti.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Applicato per la condanna della ricorrente a una somma equitativa in favore della controparte e alla Cassa delle ammende, in ragione della definizione conforme alla proposta accelerata.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la definizione accelerata e per l’applicazione della sanzione ex art. 96 c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando una censura investe un prelievo previdenziale già oggetto di orientamento consolidato della Corte in senso contrario, il ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., senza necessità di una nuova rivalutazione nel merito.
  • Il contributo di solidarietà applicato in via residuale su trattamenti pensionistici di enti previdenziali privatizzati richiede la dimostrazione specifica del presupposto di inerzia rispetto all’adozione di misure di riequilibrio di adeguata ampiezza temporale; tale presupposto non può essere desunto in modo automatico dalla sola illegittimità di precedenti previsioni regolamentari.
  • Nei crediti previdenziali la decorrenza degli interessi sugli importi indebitamente trattenuti segue la maturazione dei singoli ratei/crediti e non la semplice domanda giudiziale, perché accessori e capitale costituiscono componenti di un’unica prestazione previdenziale.
  • La proposizione di motivi di ricorso che ripropongono questioni già stabilmente risolte dalla giurisprudenza di legittimità, senza offrire argomenti nuovi idonei a mutare l’orientamento, conduce all’inammissibilità del ricorso e alla condanna alle spese e alle eventuali sanzioni processuali previste dalla legge.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioniSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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