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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02664/2025 del 04/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un brigadiere capo dell'Arma dei Carabinieri aveva chiesto al Ministero dell'Interno il riconoscimento dello status di vittima del dovere ai sensi dell'art. 1, commi 562-565, della legge n. 266/2005, con conseguente accesso ai benefici economici previsti dalla normativa. Il Ministero aveva rigettato l'istanza. Il Tribunale di Pesaro, in funzione di giudice del lavoro, aveva accolto la domanda; la Corte d'appello di Ancona aveva respinto l'appello del Ministero. In Cassazione il Ministero ha proposto tre motivi: (1) violazione degli artt. 2934, 2935 e 2946 c.c., sostenendo che il diritto al riconoscimento della qualifica di vittima del dovere sarebbe soggetto a prescrizione decennale e che, nel caso concreto, sarebbe ormai prescritto; (2) violazione dei medesimi articoli con riferimento ai diritti economici conseguenti, sostenendo che sarebbe prescritto non solo il singolo rateo ma l'intero diritto all'assegno vitalizio, perché la domanda sarebbe stata proposta oltre dieci anni dall'entrata in vigore della legge; (3) violazione degli artt. 22, comma 36, della l. n. 724/1994 e 16, comma 6, della l. n. 412/1991, per avere la sentenza consentito il cumulo di rivalutazione e interessi sulle somme dovute per le provvidenze conseguenti al riconoscimento della qualifica.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero infondati perché la giurisprudenza di legittimità qualifica la vittima del dovere come uno status: è imprescrittibile l'azione di accertamento dello status, mentre sono prescrivibili i singoli ratei delle prestazioni economiche che da tale status derivano. Ha inoltre ricordato che, per le somme dovute a titolo di rivalutazione automatica dell'assegno vitalizio, opera la prescrizione decennale e non quella quinquennale quando le somme non siano state poste in riscossione o messe a disposizione dell'avente diritto. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché il ricorrente non ha indicato di aver sottoposto la questione in appello; in ogni caso è stato ritenuto infondato, essendo dovuti rivalutazione e interessi sulle prestazioni assistenziali e previdenziali. Conseguentemente il Ministero è stato condannato alle spese di lite e, in ragione dell'esito conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., anche alle ulteriori somme previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.; non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato perché l'Amministrazione dello Stato ne è esonerata.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 562-565, legge 23 dicembre 2005, n. 266

    La disposizione è richiamata quale base normativa per il riconoscimento dello status e dei benefici di vittima del dovere.

  • artt. 2934, 2935 e 2946 c.c.

    Invocati dal ricorrente per sostenere la prescrittibilità del diritto; la Corte ribadisce che lo status è imprescrittibile, mentre sono prescrivibili i ratei economici.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma sul vizio di violazione di legge posta a fondamento dei motivi di ricorso.

  • art. 2, legge n. 407 del 1998

    Richiamato per affermare che la rivalutazione automatica dell'assegno vitalizio, se non posta in riscossione o messa a disposizione, è soggetta a prescrizione decennale.

  • art. 22, comma 36, legge n. 724 del 1994

    Invocato per contestare il cumulo di rivalutazione e interessi sulle somme dovute.

  • art. 16, comma 6, legge n. 412 del 1991

    Invocato per contestare il cumulo di rivalutazione e interessi sulle somme dovute.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la definizione accelerata del ricorso in camera di consiglio e per le conseguenze sanzionatorie previste in caso di esito conforme alla proposta.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito delle memorie delle parti nel procedimento camerale.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Applicato dalla Corte per la condanna alle ulteriori spese e alla sanzione pecuniaria in ragione dell'esito del ricorso conforme alla proposta accelerata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per escludere il raddoppio del contributo unificato nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, esonerate dal relativo versamento.

  • art. 1282 c.c.

    Richiamato incidentalmente per precisare che la 'liquidità' del credito, ai fini della prescrizione quinquennale, va intesa come completamento del procedimento di liquidazione della spesa e non secondo la nozione dell'articolo.

Massime di principio

  • La condizione di vittima del dovere integra uno status giuridico: l'azione volta all'accertamento di tale status non è soggetta a prescrizione.
  • La prescrizione può colpire i singoli ratei o le singole prestazioni economiche derivanti dallo status, ma non il diritto all'accertamento dello status medesimo.
  • Per le somme dovute a titolo di rivalutazione automatica dell'assegno vitalizio, se non sono state poste in riscossione o messe a disposizione dell'avente diritto, opera la prescrizione decennale e non quella quinquennale.
  • Le somme dovute per prestazioni assistenziali e previdenziali possono comprendere rivalutazione e interessi come componenti dell'obbligazione, funzionali a mantenere costante il valore della prestazione durante la mora del debitore.
  • Nel giudizio di cassazione, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza se il ricorrente non indica specificamente di avere già devoluto la questione al giudice d'appello e dove tale questione risulti trattata.
  • Il raddoppio del contributo unificato non può essere disposto nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, istituzionalmente esonerate dal versamento mediante prenotazione a debito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPensioni
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della provaBuona fede e correttezza

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