Cassazione Civile, Ordinanza n. 28553/2023 del 13/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano agito per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti per l’omesso e/o tardivo recepimento, da parte dello Stato italiano, delle direttive europee in materia di formazione dei medici specialisti. Sostenevano di aver frequentato scuole di specializzazione in regime di impegno a tempo pieno e di esclusività, senza ricevere per anni un trattamento economico adeguato. Deducevano che le direttive comunitarie avevano imposto agli Stati membri di prevedere una remunerazione adeguata per gli specializzandi e che la disciplina interna, dapprima con il d.lgs. n. 257/1991 e poi con il d.lgs. n. 368/1999, non avrebbe rispettato pienamente tali obblighi, soprattutto in relazione alla misura e all’adeguamento nel tempo della borsa di studio/retribuzione. Con il ricorso per cassazione articolavano due motivi: il primo censurava la sentenza per aver escluso la responsabilità dello Stato, sostenendo che il parametro di adeguatezza della remunerazione non potesse essere individuato discrezionalmente nel trattamento previsto dal d.lgs. n. 368/1999; chiedevano anche rinvio pregiudiziale alla CGUE sul dovere di mantenere nel tempo l’adeguatezza della remunerazione in caso di svalutazione monetaria. Il secondo motivo contestava il mancato riconoscimento della rivalutazione delle somme dovute, invocando il blocco degli adeguamenti e ulteriori norme interne che avrebbero impedito l’aggiornamento del trattamento economico.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i due motivi connessi e infondati alla luce della giurisprudenza di legittimità consolidata: per gli iscritti alle scuole di specializzazione negli anni anteriori all’anno accademico 2006/2007 continua ad applicarsi la disciplina del d.lgs. n. 257/1991, sia sul piano ordinamentale sia su quello economico; il d.lgs. n. 368/1999 non costituisce il primo recepimento effettivo degli obblighi comunitari quanto alla misura della remunerazione, ma una successiva scelta discrezionale del legislatore. La Corte ha ribadito che la borsa di studio prevista dal d.lgs. n. 257/1991 era sufficiente ad attuare gli obblighi derivanti dalle direttive europee e che, in assenza di specifiche allegazioni e prove, non erano configurabili ulteriori danni maggiori. Ha inoltre escluso la necessità di un rinvio pregiudiziale alla CGUE. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con condanna solidale al pagamento delle spese di lite.
Norme richiamate
è stato invocato per censurare la decisione di merito, ma la Corte ha ritenuto i motivi non idonei a superare l’orientamento consolidato e quindi inammissibili
il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure non offrivano ragioni per mutare la giurisprudenza consolidata
la Corte d’appello aveva dichiarato inammissibile l’appello con ordinanza ex art. 348-ter c.p.c.
il maggior danno è risarcibile solo se provato, oltre agli interessi legali, alle condizioni previste dalla norma
art. 6 d.lgs. n. 257/1991
richiamato quale disciplina della borsa di studio e del suo eventuale adeguamento, poi ritenuto non applicabile l’adeguamento triennale per effetto della legislazione successiva
artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45, 46 d.lgs. n. 368/1999
disciplinano il nuovo contratto di formazione specialistica e il relativo trattamento economico, applicabile solo dagli anni accademici successivi al 2006/2007
art. 1, comma 300, L. n. 266/2005
ha differito l’applicazione delle nuove disposizioni del d.lgs. n. 368/1999 all’anno accademico 2006/2007
art. 32, comma 12, L. n. 449/1997
ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata alle borse di studio ed escluso l’applicazione dell’adeguamento previsto dal d.lgs. n. 257/1991
art. 36, comma 1, L. n. 289/2002
ha confermato l’esclusione dell’adeguamento triennale della borsa di studio
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
presuppone il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità
artt. 5 e 189 Trattato CEE
richiamati dai ricorrenti per fondare l’obbligo di recepimento delle direttive comunitarie
direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE, 2005/36/CE
le direttive sono state considerate già attuate dall’ordinamento italiano con la legge n. 428/1990 e il d.lgs. n. 257/1991, mentre la direttiva 93/16/CEE non avrebbe introdotto obblighi nuovi sulla misura della remunerazione
Massime di principio
- In tema di responsabilità dello Stato per omesso o tardivo recepimento di direttive comunitarie sulla formazione dei medici specialisti, non sussiste inadempimento quando l’ordinamento nazionale abbia già dato attuazione agli obblighi essenziali con una disciplina precedente, restando irrilevante una successiva riorganizzazione del sistema retributivo frutto di scelta discrezionale del legislatore.
- Per i medici iscritti alle scuole di specializzazione negli anni anteriori all’anno accademico 2006/2007 continua ad applicarsi integralmente la disciplina previgente del d.lgs. n. 257/1991, sia quanto all’assetto ordinamentale sia quanto al trattamento economico.
- Il d.lgs. n. 368/1999, pur introducendo un nuovo contratto di formazione specialistica e un diverso meccanismo di remunerazione, non costituisce il primo recepimento degli obblighi comunitari sulla adeguata remunerazione, ma una successiva opzione normativa non imposta dal diritto unionale.
- La nozione di 'adeguata remunerazione' prevista dalle direttive comunitarie non impone, di per sé, un meccanismo automatico di rivalutazione monetaria, salvo diversa previsione legislativa interna; in mancanza di una disciplina europea dettagliata, la misura concreta dell’emolumento è rimessa al legislatore nazionale entro il quadro dell’attuazione già avvenuta.
- In materia di crediti derivanti dalla disciplina delle borse di studio per specializzandi, il maggior danno ulteriore rispetto alla somma legislativamente prevista è riconoscibile solo se specificamente allegato e provato; in difetto, non è sufficiente una generica deduzione di insufficienza della remunerazione.
- Il rinvio pregiudiziale alla CGUE non è necessario quando la questione prospettata risulti già risolta in modo conforme da un orientamento consolidato e non vi sia un dubbio interpretativo attuale sulla portata della norma unionale invocata.
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