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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14553/2022 del 09/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un privato aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni derivati dalla rimozione, ritenuta illegittima, della propria autovettura parcheggiata su suolo pubblico e dalla protratta indisponibilità del mezzo. Il tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo che la rimozione fosse stata disposta senza il previo accertamento dei presupposti richiesti dalla normativa sui rifiuti e sui veicoli fuori uso. La corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione e rigettato la domanda, valorizzando lo stato del mezzo come veicolo in abbandono/fuori uso, la regolarità delle notifiche e l'inerzia del proprietario nel recuperarlo. Con il ricorso per cassazione il proprietario ha dedotto: 1) violazione delle norme in materia di rifiuti, veicoli fuori uso e verbali amministrativi, sostenendo che l'auto non presentasse i requisiti per essere qualificata come rifiuto speciale e che il giudice d'appello avesse attribuito efficacia eccessiva a verbali e relazioni di servizio; 2) violazione della disciplina procedurale sulla rimozione dei veicoli abbandonati e su strada, lamentando che la polizia municipale non avesse seguito la procedura prevista e non avesse previamente intimato la rimozione; 3) violazione dell'art. 1227 c.c. e dei principi di buona fede e correttezza, contestando l'affermazione secondo cui il danneggiato avrebbe potuto limitare il pregiudizio ritirando il veicolo e pagando le spese di deposito, per poi rivalersi sull'ente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché, da un lato, sollecitavano una nuova valutazione del merito e non rispettavano l'onere di autosufficienza quanto al contenuto dei documenti richiamati; dall'altro, la censura sulla mancata rituale comunicazione e sulla procedura di rimozione introduceva questioni di fatto non adeguatamente dedotte nei gradi di merito e comunque si scontrava con l'accertamento della corte territoriale sulla ritualità delle notifiche. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non colpiva la reale ratio decidendi: la corte d'appello non aveva fondato il rigetto su un obbligo di impugnazione giudiziale del verbale, ma sull'inerzia del proprietario, che, pur avendo avuto conoscenza della riconsegna formale del mezzo, non si era attivato per ritirarlo e limitare il danno. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. 24 giugno 2003, n. 209

    Definisce i veicoli fuori uso e individua i casi in cui un veicolo deve essere qualificato come tale, anche in presenza di evidente stato di abbandono o in altri casi previsti dalla disciplina.

  • art. 6 d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

    Richiamato come norma che qualificava i rifiuti; la Corte la considera nel quadro della disciplina sui veicoli fuori uso e sui rifiuti speciali.

  • art. 14 d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che la rimozione forzata richiedesse un previo formale sollecito al responsabile; la Corte, però, non accoglie la censura per difetto di autosufficienza e perché la decisione impugnata aveva ritenuto rituali le notifiche.

  • art. 1 d.m. 22 ottobre 1999, n. 460

    Disciplina i veicoli in stato di abbandono rinvenuti su aree pubbliche; la Corte ne riepiloga il contenuto per il quadro normativo di riferimento.

  • art. 159 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Norma evocata per sostenere la mancanza dei presupposti della rimozione; la Corte non esamina nel merito la censura per inammissibilità.

  • art. 1227 c.c.

    Richiamato per sostenere il concorso colposo del danneggiato e l'obbligo di limitare il danno; la censura è dichiarata inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi.

  • art. 2699 c.c.

    Invocato insieme all'art. 2700 c.c. sulla forza probatoria dell'atto pubblico, nel tentativo di contestare il contenuto dei verbali amministrativi.

  • art. 2700 c.c.

    Richiamato per sostenere che l'atto pubblico non fa piena prova dei giudizi valutativi o delle apprezzazioni personali contenute nel verbale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicata per la trattazione camerale del ricorso e per il deposito delle memorie.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • In materia di rimozione di veicoli qualificabili come fuori uso o in stato di abbandono, la censura di legittimità che contesti l'apprezzamento del giudice di merito sulla base degli indici sintomatici dello stato del mezzo è inammissibile quando si risolva in una richiesta di nuova valutazione del fatto.
  • Il ricorrente che fonda la doglianza su documenti o verbali deve rispettare l'onere di autosufficienza, riportandone in ricorso il contenuto rilevante; in mancanza, la Corte non può verificare la fondatezza della contestazione.
  • La contestazione della procedura amministrativa di rimozione non può essere proposta in cassazione come questione di fatto nuova o non adeguatamente dedotta nei gradi di merito.
  • La censura per violazione dell'art. 1227 c.c. è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; non basta contrapporre una diversa ricostruzione del comportamento della parte, occorrendo aggredire specificamente il passaggio decisivo della motivazione.
  • Ai fini della responsabilità risarcitoria, il giudice può valorizzare l'inerzia del danneggiato che, pur sapendo della possibilità di recuperare il bene, non si attiva per limitare il pregiudizio e per ridurre le spese conseguenti.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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