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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06693/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un contratto con cui un avvocato era stato nominato direttore generale di un'azienda universitaria ospedaliera per un periodo determinato con compenso pattuito. Durante l'incarico interveniva una misura cautelare interdittiva e il rettore disponeva il commissariamento dell'azienda. L'interessato chiedeva poi il pagamento del saldo dei compensi per il periodo successivo alla misura e otteneva un decreto ingiuntivo contro università e azienda ospedaliera universitaria, assumendo che quest'ultima fosse subentrata alla precedente azienda universitaria policlinico. In primo grado il Tribunale dichiarava improcedibile l'opposizione dell'azienda per tardiva iscrizione a ruolo e assorbita quella dell'università. In appello, la corte territoriale accoglieva invece le opposizioni, revocando il decreto: qualificava l'atto difensivo dell'università come appello incidentale; riteneva tempestiva l'opposizione dell'azienda; e, nel merito, affermava che il commissariamento aveva determinato la cessazione dell'incarico del direttore generale, con conseguente perdita del diritto alla retribuzione. Nel ricorso per cassazione il tutore deduceva sei motivi: (1) errata qualificazione della comparsa dell'università come appello incidentale e violazione degli artt. 342 e 346 c.p.c.; (2) erroneo rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale e violazione degli artt. 333, 342 e 112 c.p.c.; (3) violazione dell'art. 345 c.p.c. per avere la corte ritenuto già dedotte in primo grado le eccezioni dell'università; (4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su eccezioni di difetto di legittimazione; (5) violazione del d.lgs. n. 502/1992 e del d.lgs. n. 517/1999, oltre a vizi motivazionali, sostenendo che il commissariamento non poteva comportare automaticamente la cessazione del diritto alla retribuzione e che la corte avrebbe applicato una normativa non vigente; (6) erronea liquidazione delle spese ex d.m. n. 55/2014 e richiesta di compensazione integrale.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi perché diretti, in sostanza, a ottenere una diversa interpretazione degli atti processuali o perché non colpivano una ratio decidendi effettivamente posta a fondamento della decisione di merito. In particolare, ha affermato che l'interpretazione degli atti processuali, come quella dei contratti, è sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione illogica, mentre nel caso concreto il ricorrente chiedeva soltanto una rivalutazione dell'atto difensivo dell'università. Ha inoltre rilevato che le censure su legittimazione passiva ed eccezioni nuove erano eccentriche rispetto alla ratio decidendi, poiché la corte d'appello aveva deciso la controversia sulla base del commissariamento dell'azienda e della conseguente cessazione dell'incarico. Il quinto motivo è stato respinto nel merito: la Corte ha ricostruito il quadro normativo applicabile alle aziende ospedaliero-universitarie, richiamando il d.lgs. n. 517/1999 e il regime transitorio, e ha ritenuto corretto il commissariamento disposto dal rettore e, per effetto di esso, la cessazione dell'incarico del direttore generale con perdita del diritto alla retribuzione. Il sesto motivo è stato ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile: infondato quanto alla fase istruttoria, perché la liquidazione l'aveva espressamente esclusa; inammissibile quanto alla richiesta di una diversa liquidazione e riparto delle spese, perché la censura sulla violazione dell'art. 91 c.p.c. è proponibile solo se le spese sono poste a carico della parte integralmente vittoriosa. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 374 c.c.

    richiamato solo quale base per l'autorizzazione del tutore ad agire in giudizio

  • art. 176 c.p.c.

    richiamato in relazione alle comunicazioni del difensore

  • art. 342 c.p.c.

    i motivi di appello devono indicare la parte del provvedimento impugnato e le ragioni della censura; in cassazione non è consentita una mera richiesta di diversa lettura degli atti

  • art. 346 c.p.c.

    la riproposizione delle domande ed eccezioni non accolte può assumere sostanza di appello incidentale, secondo la concreta struttura dell'atto

  • art. 333 c.p.c.

    richiamato in tema di appello incidentale e sua ammissibilità

  • art. 112 c.p.c.

    la censura di omessa pronuncia è infondata quando la questione non è stata decisa perché assorbita dalla ratio più liquida

  • art. 345 c.p.c.

    in appello non possono introdursi questioni nuove, ma la doglianza è inammissibile se non colpisce la ratio decidendi effettiva

  • art. 360 c.p.c.

    usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza/procedimento

  • art. 289 cod. proc. pen.

    citato per la misura cautelare interdittiva applicata al direttore generale

  • d.lgs. n. 502/1992

    richiamato dal ricorrente, ma la Corte ha chiarito che la disciplina pertinente va letta alla luce del successivo d.lgs. n. 517/1999 nel regime transitorio applicabile

  • art. 3, comma 6, d.lgs. n. 502/1992

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'illegittimità della cessazione del rapporto, ma la Corte non ne ha condiviso l'assunto

  • art. 3-bis, comma 7, d.lgs. n. 502/1992

    la Corte vi ricava che, in presenza di gravi motivi, la decadenza del direttore generale è disposta dall'autorità competente; nel caso delle aziende ospedaliero-universitarie, durante il periodo transitorio, tale ruolo è svolto dal rettore

  • d.lgs. n. 517/1999

    disciplina le aziende ospedaliero-universitarie; per il periodo transitorio il direttore generale è nominato dal rettore e si applicano le regole del d.lgs. n. 502/1992, salvo deroghe

  • art. 4 d.lgs. n. 517/1999

    individua gli organi dell'azienda ospedaliero-universitaria e, per il periodo quadriennale di sperimentazione, attribuisce al rettore la nomina del direttore generale

  • d.m. n. 55/2014

    parametro per la liquidazione delle spese di lite; la fase istruttoria è stata esclusa espressamente, mentre la fase decisionale è stata ritenuta dovuta

  • art. 91 c.p.c.

    la censura sulla liquidazione delle spese è inammissibile quando non si sostiene che le spese siano state poste a carico della parte integralmente vittoriosa

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per l'assenza di memorie

  • art. 1362 c.c.

    l'interpretazione degli atti processuali va condotta secondo i canoni ermeneutici del codice civile

  • artt. 1362 e seguenti c.c.

    la parte che censura l'interpretazione di un atto deve dedurre specifica violazione dei canoni ermeneutici e trascrivere il testo rilevante

  • d.m. n. 147/2022

    richiamato solo ai fini della liquidazione delle spese

Massime di principio

  • L'interpretazione degli atti processuali è censurabile in cassazione solo se il ricorrente indica specificamente la violazione dei canoni ermeneutici applicabili e il contenuto dell'atto mal interpretato; non è ammessa una mera richiesta di nuova lettura dell'atto.
  • Quando la sentenza di merito decide su una questione pregiudiziale di rito, l'impugnazione di tale statuizione vale come manifestazione di volontà di proseguire il giudizio e comporta la riproposizione implicita delle domande di merito non esaminate.
  • Una censura è inammissibile se non colpisce la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, ma si concentra su questioni rimaste assorbite o estranee alla base della decisione.
  • Nel regime transitorio delle aziende ospedaliero-universitarie, il commissariamento disposto dall'autorità competente può determinare la cessazione dell'incarico del direttore generale e far venir meno il diritto alla retribuzione per il periodo successivo alla cessazione dell'incarico.
  • In tema di spese di lite, la censura in cassazione sulla violazione dell'art. 91 c.p.c. è ammissibile solo se si deduce che le spese siano state poste a carico della parte integralmente vittoriosa; altrimenti la doglianza sulla diversa quantificazione o sul diverso riparto è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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