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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08465/2026 del 04/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRES e altre imposte sull'anno 2008, con il quale l'Ufficio recuperava a tassazione costi relativi alla quota capitale dei canoni di leasing immobiliare collegato all'acquisto di un terreno destinato alla successiva realizzazione di un fabbricato industriale, ritenendo tali costi indeducibili ai sensi dell'art. 36, comma 7, del d.l. 223/2006. La società contribuente aveva impugnato l'atto; in primo grado il ricorso era stato accolto solo parzialmente, con rideterminazione della percentuale di indeducibilità. In appello l'Agenzia sosteneva che, secondo la norma invocata, l'intera quota riferibile al terreno dovesse essere considerata indeducibile. La CTR confermava invece la decisione di primo grado, ritenendo necessario depurare dal costo del terreno la parte relativa ad area destinata a uso pubblico e ricalcolare la percentuale di indeducibilità. In cassazione l'Agenzia deduceva, con un unico motivo ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 36 del d.l. 223/2006, contestando il criterio adottato dalla CTR per il calcolo della quota indeducibile. Prima della decisione, però, la società depositava domanda di definizione agevolata della lite pendente ai sensi della L. 197/2022 e prova del versamento dovuto, chiedendo l'estinzione del giudizio.

La decisione

La Corte non esamina il merito del motivo di ricorso perché rileva che la società resistente ha aderito alla definizione agevolata della lite pendente, depositando tempestivamente la domanda e la prova del pagamento. Poiché non risulta notificato alcun diniego entro il termine previsto dalla legge e non vi sono eccezioni dell'Ufficio sulla regolarità della definizione, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 1, comma 198, della L. 197/2022. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate e non viene disposto il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nei giudizi tributari pendenti, la definizione agevolata produce l'estinzione del processo al semplice deposito della domanda e della prova del pagamento dovuto o della prima rata, senza necessità di un previo provvedimento di accoglimento.
  • Se il contribuente deposita tempestivamente domanda e pagamento e non risulta notificato un diniego nei termini di legge, il giudice deve dichiarare l'estinzione del giudizio e non può pronunciarsi sul merito della pretesa fiscale.
  • La dichiarazione di estinzione per definizione agevolata comporta che le spese restino a carico della parte che le ha anticipate e impedisce l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
  • In presenza di una causa estintiva sopravvenuta che chiude la lite, le questioni sostanziali sulla corretta interpretazione della norma tributaria originariamente controversa restano assorbite e non vengono decise.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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