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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10232/2024 del 16/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Ufficio aveva emesso una cartella di pagamento, a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, recuperando imposte ritenute dovute in ragione della partecipazione della contribuente in due società di persone, partecipazione indicata in dichiarazione nella misura del 10% ma, secondo la stessa contribuente, effettivamente pari al 3%. La contribuente aveva impugnato la cartella sostenendo l'errore materiale nella dichiarazione. La C.T.P. aveva accolto il ricorso ritenendo che l'Ufficio potesse correggere autonomamente l'errore, mentre la C.T.R. aveva annullato la decisione di primo grado e rimesso la causa al primo giudice per pretesa violazione del litisconsorzio necessario tra soci e società. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione dell'art. 14 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che non vi era litisconsorzio necessario con la società perché il giudizio non verteva su un nuovo accertamento di reddito, ma solo sulla riscossione automatizzata delle somme dichiarate e sull'errore di compilazione della dichiarazione; 2) violazione dell'art. 15 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 91 c.p.c. quanto alle spese, assumendo che, escluso il litisconsorzio, non vi fosse soccombenza tale da giustificare la condanna alle spese.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso e assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza della C.T.R., affermando che il litisconsorzio necessario non sussiste nella controversia in cui non si discute dell'effettiva ripartizione del reddito societario tra soci e società, ma soltanto dell'errore commesso dal contribuente nella propria dichiarazione, poi emerso in sede di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Foggia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma invocata come parametro di legittimità per denunciare la violazione di legge da parte del giudice di merito.

  • art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato per escludere il litisconsorzio necessario nella controversia, poiché qui non era in contestazione l'accertamento unitario del reddito societario.

  • art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    procedura automatizzata di controllo della dichiarazione, utilizzata per la liquidazione delle imposte dovute sulla base dei dati dichiarati dal contribuente.

  • art. 5 t.u.i.r.

    richiamato come base del principio di trasparenza nelle società di persone, in relazione all'unitarietà dell'accertamento del reddito.

  • art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    norma sulle spese processuali, la cui applicazione è stata assorbita dall'accoglimento del primo motivo.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato in tema di soccombenza e condanna alle spese, ritenuto assorbito.

  • art. 353 c.p.c.

    citato per affermare l'immediata impugnabilità della sentenza d'appello che rimette la causa al primo giudice.

  • art. 354 c.p.c.

    citato per affermare l'immediata impugnabilità della sentenza d'appello che rimette la causa al primo giudice.

  • art. 2697 c.c.

    non citato espressamente nel testo, ma non pertinente.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario relativo a società di persone, il litisconsorzio necessario tra soci e società sussiste quando è controversa l'unitarietà dell'accertamento del reddito societario e la conseguente imputazione per trasparenza ai soci.
  • Se la controversia riguarda soltanto la quota di reddito attribuita al singolo socio, il litisconsorzio necessario opera solo tra i soci e non anche nei confronti della società.
  • Quando la lite nasce da un controllo automatizzato della dichiarazione e riguarda esclusivamente un errore materiale o di compilazione del contribuente, senza rettifica del reddito societario, non ricorre alcun litisconsorzio necessario.
  • La rimessione della causa al primo giudice per pretesa violazione del contraddittorio è illegittima se il thema decidendum attiene a una questione personale del contribuente e non a elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione tributaria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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