Cassazione Civile, Ordinanza n. 13735/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda la determinazione della rendita catastale di un impianto eolico classificato in categoria D/2. La società aveva presentato una dichiarazione DOCFA per l'aggiornamento catastale, proponendo una rendita calcolata considerando solo terreno, fondazione e sistemazione esterna. L'Ufficio, ritenendo incompleta la dichiarazione, aveva rettificato il valore includendo anche la torre eolica, le spese tecniche, gli oneri finanziari e il profitto dell'imprenditore, con conseguente maggiore rendita catastale. La società aveva impugnato l'atto e la decisione di merito aveva annullato integralmente l'avviso. In Cassazione l'Agenzia deduceva: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. per non avere il giudice d'appello esaminato tutte le censure dell'Ufficio sulla quantificazione della rendita, limitandosi alla sola esclusione della torre eolica; 2) violazione delle norme catastali e della disciplina di prassi normativizzata, sostenendo che, anche espunta la torre eolica, restavano da valutare correttamente le altre componenti di costo del procedimento indiretto (suolo, fondazioni, spese tecniche, oneri finanziari, profitto dell'imprenditore), da ricondurre all'epoca censuaria 1988-1989 secondo i criteri previsti.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che non vi fosse omessa pronuncia perché la decisione di appello, pur senza espressa disamina di tutte le voci, implicava necessariamente la reiezione delle censure dell'Ufficio. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, esclusa la torre eolica dal computo, il giudice di merito avrebbe dovuto comunque rideterminare la rendita considerando correttamente le residue componenti immobiliari e i relativi costi secondo il procedimento indiretto e i criteri della circolare n. 6/T del 2012, resa applicabile dall'art. 1, comma 244, L. 190/2014, non abrogato dalla L. 208/2015. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
È richiamato come parametro di deduzione del vizio di nullità per omessa pronuncia.
L'omessa pronuncia sussiste solo se manca del tutto una decisione su un punto indispensabile, non quando la decisione implichi il rigetto del motivo.
art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato in combinazione con l'art. 112 c.p.c. nel processo tributario.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Parametro della censura per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 10 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652
Regola la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale mediante stima diretta.
artt. 27, 28, 29 e 30 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
Definiscono il procedimento di stima diretta/indiretta e il criterio del costo di ricostruzione per gli immobili speciali o particolari.
art. 28, comma 2, d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
Per il procedimento indiretto occorre considerare il costo di ricostruzione e un adeguato coefficiente di riduzione in rapporto allo stato attuale dell'immobile.
art. 1, comma 244, L. 23 dicembre 2014, n. 190
Ha attribuito valore normativo alla circolare n. 6/T del 2012 per la stima catastale degli immobili speciali o particolari.
art. 1, commi 21 e 22, L. 28 dicembre 2015, n. 208
Ha ridefinito l'oggetto della stima catastale per gli immobili di gruppo D ed E, senza abrogare tacitamente il comma 244 del 2014.
circolare Agenzia del Territorio 30 novembre 2012, n. 6/T
È stata recepita come fonte tecnica di riferimento per i metodi estimativi catastali, compreso l'approccio di costo.
art. 1, comma 1, lett. a), L. 31 agosto 2022, n. 130
È richiamato per il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.
d.l. 13 aprile 1939, n. 652 convertito in L. 11 agosto 1939, n. 1249
Base normativa storica della disciplina catastale richiamata dalla Corte.
d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
Regolamento catastale che disciplina i criteri di stima diretta e indiretta.
Massime di principio
- Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la decisione del giudice di merito, pur priva di una specifica risposta su ciascuna doglianza, sia logicamente incompatibile con l'accoglimento del motivo e comporti quindi il suo rigetto implicito.
- Nel processo civile e tributario il giudice non è tenuto a confutare analiticamente ogni argomento difensivo: è sufficiente che esponga le ragioni in fatto e in diritto della decisione, restando implicitamente disattese le deduzioni non esaminate espressamente.
- Per la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale o particolare, la stima può avvenire con procedimento diretto o indiretto; nel procedimento indiretto va considerato il costo di ricostruzione, adeguatamente rapportato allo stato attuale del bene.
- L'art. 1, comma 244, L. 190/2014 mantiene valore normativo alle istruzioni tecniche della circolare n. 6/T del 2012 e non è stato abrogato tacitamente dall'art. 1, commi 21 e 22, L. 208/2015.
- Per gli impianti eolici, esclusi torre e aerogeneratori in quanto funzionali allo specifico processo produttivo, la rendita catastale va determinata valorizzando le sole componenti immobiliari residue e computando su di esse spese tecniche, oneri finanziari e profitto normale secondo i criteri dell'approccio di costo.
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