Cassazione Civile, Ordinanza n. 12902/2025 del 14/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite riguarda alcuni avvisi di pagamento emessi per TARES (anno 2013) e TARI (anni 2014 e 2015) relativi a superfici utilizzate dalla società contribuente per attività di magazzino, deposito e spedizione. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello della contribuente ritenendo che non fosse stata provata la produzione esclusiva di rifiuti speciali sulle aree tassate e che, in presenza di promiscuità tra rifiuti speciali e urbani, spettasse soltanto una riduzione della quota variabile del tributo. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, con due motivi, violazione di legge e vizi processuali: da un lato ha sostenuto che l'attività di operatore logistico comportasse notoriamente la produzione di rifiuti da disimballaggio e di imballaggi terziari, documentata anche tramite MUD, e che tali fatti fossero noti o non contestati dal Comune; dall'altro ha censurato l'interpretazione dell'art. 1, comma 649, l. n. 147/2013, sostenendo che la detassazione dovesse operare per le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilabili e per i magazzini funzionalmente asserviti a tali aree, specie perché il Comune aveva già riconosciuto riduzioni o detassazioni per superfici contigue o collegate.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che, in materia di TARI/TARES, la detassazione riguarda solo la parte di superficie in cui si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento conforme alla normativa; per i magazzini e depositi la mera strumentalità o asservimento alle aree produttive non basta ad escludere il tributo, essendo necessario che il collegamento sia funzionale ed esclusivo nei termini previsti dalla legge. Ha inoltre ribadito che il diritto all'esenzione è un fatto impeditivo che deve essere provato dal contribuente e che la natura dei rifiuti non può desumersi automaticamente dalla tipologia dell'attività svolta. Le censure della ricorrente sono state quindi ritenute in parte inammissibili perché miravano a un riesame del merito e in parte infondate. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge invocata per censurare la decisione di merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma richiamata per dedurre un vizio processuale, insieme al vizio di legge.
Richiamato in relazione al tema delle presunzioni e alla deduzione dei fatti noti.
Richiamati per contestare la valutazione delle prove e della non contestazione.
art. 6, comma 4, l. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle garanzie del contribuente e della contestazione dei fatti.
art. 10, comma 1, l. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato dalla ricorrente nel quadro dei principi di collaborazione e buona fede nel rapporto tributario.
art. 1, comma 649, l. 27 dicembre 2013, n. 147
"Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali..."
La Corte lo interpreta nel senso che la detassazione spetta per la parte di superficie in cui i rifiuti speciali si formino continuativamente e prevalentemente, con onere del contribuente di dimostrare anche l'avvenuto trattamento; la riduzione della quota variabile riguarda invece i rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati al riciclo; i magazzini sono detassabili solo se funzionalmente ed esclusivamente collegati alle aree produttive di rifiuti speciali non assimilabili.
art. 14, comma 10, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214
"Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali..."
La Corte richiama la precedente disciplina TARES per affermare che l'esclusione riguarda solo la superficie in cui si formano di regola rifiuti speciali e che il produttore deve provarne l'avvenuto trattamento.
d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 3
Richiamato come disciplina previgente, utile per interpretare la nozione di superfici escluse dalla tassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per porre a carico della ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- In materia di TARI e TARES, l'esclusione dalla superficie imponibile opera solo per le aree in cui i rifiuti speciali si formano in modo continuativo e prevalente, e non può essere estesa automaticamente a superfici genericamente collegate all'attività produttiva.
- Il collegamento funzionale o l'asservimento di magazzini, depositi o aree di servizio alle zone produttive non basta, da solo, a escludere la tassazione: occorre che il collegamento sia strettamente funzionale ed esclusivo nei termini previsti dalla disciplina applicabile.
- Il diritto all'esenzione o alla riduzione del tributo ha natura di fatto impeditivo o eccezione alla regola generale di imponibilità, per cui l'onere della prova grava sul contribuente che ne invoca l'applicazione.
- La natura dei rifiuti prodotti non può essere desunta in via automatica dalla sola tipologia dell'attività esercitata; è necessario un accertamento fattuale specifico sul tipo di rifiuto, sulle superfici interessate e sul loro trattamento conforme alla normativa.
- Le riduzioni della quota variabile per rifiuti speciali assimilati agli urbani e la detassazione delle aree ove si formano rifiuti speciali non assimilabili sono istituti distinti, con presupposti e disciplina probatoria diversi.
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