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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32282/2025 del 11/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di condanna dell'istituto di credito al pagamento di euro 111.813,32, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, proposta in esecuzione di una decisione favorevole resa dall'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito presso la Consob. Il Tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo e dichiarato la propria incompetenza territoriale, individuando come competente il Tribunale di Potenza, sia quale foro del consumatore sia quale forum contractus sia quale forum destinatae solutionis. I ricorrenti hanno proposto regolamento di competenza sostenendo che il procedimento davanti all'ACF sarebbe assimilabile ad arbitrato irrituale ex art. 808-ter c.p.c., con conseguente efficacia vincolante della decisione tra le parti ex art. 1372 c.c., e che l'obbligo dell'intermediario di aderire al sistema e di eseguire la decisione confermerebbe tale natura. La banca non ha svolto difese.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso per regolamento di competenza. Ha escluso che la decisione dell'ACF abbia natura di lodo arbitrale o efficacia contrattualmente vincolante tra le parti: il sistema ACF, pur essendo un ADR obbligatorio per gli intermediari, non si fonda su un compromesso né su una manifestazione di volontà assimilabile all'arbitrato irrituale; il procedimento è attivabile solo dall'investitore e la mancata esecuzione della decisione produce solo conseguenze reputazionali per l'intermediario, non un vincolo giuridico sostanziale tra le parti. Ne consegue la correttezza della declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Potenza. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata attività difensiva dell'intimato; viene altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1372 c.c.

    richiamato per escludere che la decisione dell'ACF produca effetti vincolanti tra le parti come un contratto o un lodo arbitrale irrituale

  • art. 808-ter c.p.c.

    invocato dai ricorrenti, ma ritenuto non applicabile al procedimento ACF, che non è qualificabile come arbitrato irrituale

  • art. 2 d.lgs. 8 ottobre 2007, n. 179

    norma originaria sulla Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob, richiamata per ricostruire l'evoluzione normativa

  • art. 3 d.lgs. 8 ottobre 2007, n. 179

    nel previgente sistema il lodo poteva acquistare efficacia previo visto di regolarità formale della Consob, con rinvio all'art. 825 c.p.c.

  • art. 825 c.p.c.

    richiamato come disciplina del riconoscimento di efficacia del lodo nel previgente arbitrato rituale Consob

  • art. 2, ult. comma, d.lgs. 8 ottobre 2007, n. 179

    richiamato per evidenziare il rinvio al regolamento Consob e il riferimento agli artt. 806 e ss. c.p.c.

  • art. 5, primo comma, d.lgs. 8 ottobre 2007, n. 179

    richiamato per il rinvio al regolamento Consob

  • art. 5, ult. comma, d.lgs. 8 ottobre 2007, n. 179

    richiamato perché prevedeva espressamente la natura rituale dell'arbitrato e la sua impugnabilità per violazione di norme di diritto

  • art. 1, comma 47, l. 28 dicembre 2015, n. 208

    ha abrogato gli articoli del d.lgs. n. 179/2007 relativi alla Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob

  • d.lgs. 6 agosto 2015, n. 130

    ha introdotto i commi 5-bis e 5-ter all'art. 2 del d.lgs. n. 179/2007, poi confluiti nell'art. 32-ter t.u.f.

  • art. 32-ter t.u.f.

    individua i sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con gli investitori non professionali, obbligatori per gli intermediari

  • Delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016

    regolamento attuativo che istituisce l'ACF e ne disciplina procedura e composizione

  • art. 4 Reg. Consob n. 19602 del 2016

    attribuisce all'ACF la competenza sulle controversie tra investitori e intermediari entro il limite di euro 500.000,00

  • art. 10 Reg. Consob n. 19602 del 2016

    prevede che il ricorso possa essere proposto esclusivamente dall'investitore

  • art. 15 Reg. Consob n. 19602 del 2016

    prevede la decisione motivata e le regole di esecuzione da parte dell'intermediario

  • art. 16 Reg. Consob n. 19602 del 2016

    prevede la pubblicazione della mancata o inesatta esecuzione della decisione, con finalità reputazionale/coercitiva

  • art. 13, comma 3, lett. a), Reg. Consob n. 19602 del 2016

    richiamato per affermare che le parti restano libere di adire l'autorità giudiziaria

  • art. 32-ter Reg. Consob n. 19602 del 2016

    richiamato per sottolineare che l'adesione dell'intermediario al sistema è condizione di esercizio dell'attività bancaria e finanziaria

  • Direttiva 2013/11/UE

    richiamata per escludere che le procedure ADR debbano imporre un esito vincolante per i professionisti; il vincolo richiede, in linea di principio, un assenso specifico e informato

  • art. 10 Direttiva 2013/11/UE

    richiama la necessità dell'assenso delle parti al carattere vincolante della soluzione, salvo diversa previsione nazionale

  • art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust.

    base per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 21 contratto quadro

    richiamato dai ricorrenti ma ritenuto non pertinente perché riferito alla Camera di conciliazione e arbitrato, non all'ACF

  • art. 1, comma 1106, l. 27 dicembre 2017, n. 205

    richiamato come disposizione non pertinente al caso concreto, in quanto circoscritta a specifiche banche in dissesto o liquidazione

  • art. 11, comma 1-bis, d.l. 25 luglio 2018, n. 91, conv. in l. 21 settembre 2018, n. 108

    intervenuto sulla disciplina del Fondo di ristoro richiamato dai ricorrenti, ma non utile a fondare la vincolatività dell'ACF

  • d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180

    richiamato nel contesto del Fondo di ristoro per banche sottoposte a risoluzione

Massime di principio

  • Il sistema dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie non è assimilabile all'arbitrato irrituale: l'assenza di un compromesso o di una volontà negoziale comune impedisce di attribuire alla decisione efficacia di contratto ex art. 1372 c.c.
  • L'obbligo per l'intermediario di aderire al sistema ADR e di eseguire la decisione non trasforma la pronuncia in un atto vincolante tra le parti; l'effetto tipico è reputazionale, non sostitutivo della tutela giurisdizionale.
  • La possibilità per entrambe le parti di adire il giudice ordinario è incompatibile con la configurazione della decisione dell'ACF come lodo arbitrale o come decisione contrattualmente vincolante.
  • Nel ricostruire la natura di un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie, è decisivo il dato normativo complessivo e non il nomen iuris adottato dal regolatore.
  • Le previsioni della disciplina ADR europea non impongono, di regola, che l'esito sia vincolante per il professionista; ove si voglia attribuire vincolatività, occorre un chiaro fondamento normativo e un adeguato assenso delle parti.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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