Cassazione Civile, Ordinanza n. 21673/2023 del 20/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da accertamenti emessi nei confronti di un socio unico, ritenuto percettore di utili extracontabili della società partecipata a seguito di adesione della società a un atto di definizione dell'esito del PVC. Gli avvisi riguardavano due annualità, 2006 e 2007, con imputazione al socio di maggiori redditi di capitale nei limiti del 40% degli utili distribuiti. In primo grado uno degli avvisi fu annullato per vizio del contraddittorio, mentre l'altro fu confermato; in appello la CTR accolse l'appello dell'Ufficio e respinse quello incidentale del contribuente. In sede di legittimità, dopo un precedente ricorso del contribuente, la Corte dichiarò estinto il giudizio per cessata materia del contendere ritenendo avvenuta la definizione agevolata delle cartelle relative a entrambi gli anni. L'Agenzia propone quindi revocazione ex art. 391-bis c.p.c. deducendo errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c.: la precedente ordinanza avrebbe erroneamente supposto che la definizione fosse avvenuta ai sensi dell'art. 6 D.L. 119/2018, mentre la documentazione riguardava la rottamazione di cui al D.L. 193/2016; inoltre avrebbe erroneamente ritenuto integrale il pagamento anche per il 2006, benché la definizione avesse riguardato solo due terzi del carico, essendo il primo terzo già stato sgravato in esecuzione della sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per revocazione, revocando l'ordinanza n. 17342/2022 perché affetta da errore revocatorio: la precedente decisione aveva confuso il tipo di definizione agevolata applicata e aveva ritenuto, senza base documentale, integrale il pagamento anche per l'annualità 2006. In sede rescissoria ha poi dichiarato estinto il processo per cessata materia del contendere solo per l'avviso relativo al 2007, per il quale risultava la definizione agevolata con integrale pagamento, mentre ha esaminato il ricorso originario del contribuente limitatamente al 2006, rigettandolo sia quanto alla dedotta violazione dell'art. 37-bis d.P.R. 600/1973 sia quanto al vizio motivazionale sull'appello incidentale. Le spese sono state compensate solo in parte, per la parte estinta, e poste per il resto a carico del soccombente.
Norme richiamate
l'errore revocatorio è configurabile solo come svista percettiva su un fatto storico risultante in modo incontrovertibile dagli atti, non come errore di giudizio o di diritto.
consente la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione nei limiti dell'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c.
nel caso concreto il richiamo all'articolo non incideva sulla validità dell'accertamento al socio, essendo l'atto fondato sull'imputazione di utili extracontabili e non sul disconoscimento di operazioni elusive della società.
richiamato nella ricostruzione degli avvisi di accertamento notificati al contribuente.
richiamato per la tassazione nei limiti di imponibilità del 40% degli utili distribuiti.
erroneamente richiamato nella precedente ordinanza come base della definizione, ma non era la disciplina applicata nel caso concreto.
art. 6 D.L. n. 193 del 2016 conv. in L. n. 225 del 2016
costituiva la reale disciplina di definizione agevolata utilizzata dal contribuente, ma solo per una parte del carico fiscale.
richiamato per il deposito della memoria del controricorrente nel giudizio di revocazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato dal contribuente per denunciare la pretesa violazione di legge della sentenza di appello.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la Corte ribadisce che il sindacato è limitato al minimo costituzionale della motivazione, essendo deducibili solo anomalie motivazionali estreme.
art. 12 preleggi
utilizzato come criterio ermeneutico per interpretare il nuovo art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno della limitazione dell'area della revocazione e della stabilità del giudicato.
Massime di principio
- L'errore revocatorio della sentenza di cassazione è configurabile solo quando la Corte abbia supposto o negato un fatto storico in modo oggettivamente e immediatamente smentito dagli atti, purché il fatto non sia stato oggetto di controversia e l'errore sia decisivo.
- Non integra errore revocatorio la censura che investa la valutazione giuridica dei fatti, l'interpretazione dei documenti o la corretta individuazione della disciplina normativa applicabile: in tali casi si è nell'ambito dell'errore di giudizio o di diritto, non della svista percettiva.
- La revocazione delle decisioni di legittimità ha carattere eccezionale e non può trasformarsi in un ulteriore mezzo di impugnazione per contestare il merito della valutazione compiuta dalla Corte.
- Il sindacato ex art. 360, n. 5, c.p.c. è oggi limitato alle anomalie motivazionali che si traducono in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è più ammessa la censura di mera insufficienza o non convincenza della motivazione.
- In tema di accertamento verso il socio di società a ristretta base, la pretesa fiscale può fondarsi sull'imputazione di utili extracontabili ricostruiti dall'Ufficio; il richiamo a norme sulle operazioni elusive della società non è decisivo quando l'atto concerne direttamente la distribuzione di utili al socio.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo nei limiti in cui risulti provato l'integrale soddisfacimento della pretesa fiscale oggetto del singolo avviso; una definizione solo parziale non travolge l'intera controversia.
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