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Sentenza

Sentenza del 24/06/2016 n. 13132 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La cooperativa ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata n. 274/1/15 del 7 aprile 2015, che aveva riformato la decisione di primo grado e confermato la cartella di pagamento relativa ai contributi di bonifica per l’anno 2009. Ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione dell’art. 9 della L.R. Basilicata n. 33/2001 e l’omesso esame di un fatto decisivo: a suo avviso, la sola inclusione dei terreni nel comprensorio non dimostrava un beneficio concreto e non escludeva che potesse provare l’assenza di vantaggi, anche mediante una relazione tecnica sulla mancata manutenzione delle opere di canalizzazione e bonifica.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, in presenza di un piano di classifica approvato e non specificamente impugnato, l’inclusione dei fondi nel perimetro consortile fa presumere, salvo prova contraria, il beneficio delle opere; spetta quindi al consorziato fornire una contestazione specifica e prove idonee a superare tale presunzione. La CTR aveva esaminato le contestazioni e ritenuto che il cattivo stato manutentivo e la perizia riferita ad anni precedenti non provassero l’assenza del beneficio: la Corte non poteva sostituire una diversa valutazione delle prove a quella di merito. La doglianza motivazionale è stata inoltre ritenuta inammissibile secondo il ristretto ambito dell’art. 360, n. 5, c.p.c. La cooperativa è stata condannata a rifondere al Consorzio le spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 1.500, oltre spese generali e accessori di legge, nonché al versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • Art. 9 della L.R. Basilicata n. 33/2001

    La ripartizione dei contributi tra i vari consorziati è poi fatta oggetto dell'approvazione di un piano di riparto che tiene conto della concreta incidenza delle opere di bonifica in ciascuna dei sub-comprensori nei quali è suddiviso l'intero territorio affidato al consorzio; ed al cui interno si collocano gli immobili del singoli consorziati, i quali vengono autonomamente in rilievo sulla base delle caratteristiche fondamentali di ciascuno (ubicazione; superficie; destinazione ecc...).

    La disciplina prevede una pianificazione della bonifica e una ripartizione dei contributi rapportata all’incidenza delle opere nei diversi sub-comprensori e alle caratteristiche dei singoli immobili. Nel caso deciso, il piano di classifica approvato fondava una presunzione relativa di beneficio, superabile dal consorziato con prova contraria.

  • Art. 2697 c.c.

    qualora il piano di classifica venga specificamente impugnato dal consorziato, la suddetta vantaggiosità deve essere provata ad onere del consorzio che la deduca, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c.; - qualora, invece, non vi sia stata impugnativa del piano di classifica, la presunzione in oggetto (di natura non assoluta, ma juris tantum) deve essere superata con onere della prova a carico del consorziato.

    L’onere della prova varia secondo la contestazione del piano: se il consorziato lo impugna specificamente, il Consorzio deve provare il beneficio; se il piano non è impugnato, il beneficio è presunto e il consorziato deve dimostrare che manca.

  • Art. 7, commi 1 e 5, del D.Lgs. n. 546/1992

    Con la conseguenza che - soddisfatto l'onere probatorio così posto a carico del contribuente - spetterà al giudice tributario di disapplicare, D.Lgs. n. 546 del 1992 , ex art. 7, comma 5, il piano di classifica medesimo, in quanto illegittimo.

    Quando il contribuente prova l’insussistenza del beneficio o l’illegittimità rilevante del piano, il giudice tributario può disapplicare il piano nel giudizio sulla cartella. Il richiamo ai poteri officiosi dell’art. 7 consente inoltre al giudice di svolgere le indagini ritenute necessarie.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nel testo risultante dal D.L. n. 83/2012, convertito dalla L. n. 134/2012

    Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

    Il ricorso per cassazione non consente di ottenere una nuova valutazione delle prove o di censurare la mera insufficienza della motivazione: il vizio è rilevante solo in presenza di un’anomalia motivazionale radicale, come motivazione mancante o apparente, contraddizione irriducibile o incomprensibilità obiettiva.

  • Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002

    dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

    In seguito al rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per porre a carico della ricorrente un ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • Se un fondo è incluso nel perimetro consortile e il piano di classifica è approvato e non viene specificamente impugnato, opera una presunzione relativa che il fondo tragga beneficio dalle opere di bonifica; il contribuente può comunque superarla con prova contraria.
  • La contestazione deve essere concreta, specifica e sostenuta da elementi probatori idonei a dimostrare che il fondo non riceve alcun beneficio diretto riconducibile alle opere. La semplice allegazione di cattiva manutenzione o una perizia riferita ad anni diversi può non essere sufficiente.
  • Se il consorziato impugna specificamente il piano di classifica, il Consorzio deve provare il beneficio; se non lo impugna, l’onere di superare la presunzione grava sul consorziato. L’impugnazione della cartella consente comunque di contestare l’assenza del beneficio.
  • In cassazione non è possibile ottenere una nuova ponderazione delle prove: il vizio motivazionale è deducibile soltanto nei limiti delle anomalie radicali previste dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

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