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Sentenza

Sentenza del 24/06/2016 n. 13135 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro, notificato a S.P. per il decreto ingiuntivo esecutivo n. 1126 del 2009 ottenuto contro D.C.S. L’Agenzia aveva applicato l’imposta proporzionale del 3% al decreto e, inizialmente, anche agli assegni bancari menzionati nel ricorso per ingiunzione; in appello aveva però abbandonato la pretesa relativa agli assegni, insistendo sull’imposta riferita al decreto. La CTR dell’Emilia-Romagna aveva confermato l’annullamento dell’avviso, rilevandone la carenza di motivazione e l’illegittimità dell’imposizione sugli assegni. L’Agenzia propose ricorso per cassazione con tre motivi: ultrapetizione per la dichiarata carenza di motivazione; vizio motivazionale sull’individuazione della pretesa; e annullamento integrale dell’avviso nonostante la mancata contestazione della tassa sul decreto. S.P. propose tre motivi incidentali: compensazione delle spese senza adeguata giustificazione; inammissibilità dell’appello dell’Agenzia per tardivo deposito della copia presso la segreteria della commissione provinciale; nullità dell’avviso ai sensi dello Statuto del contribuente. Con ricorso autonomo, S.P. impugnò inoltre il diniego del 30 agosto 2012 di definizione agevolata della lite, sostenendo che l’avviso fosse un atto impositivo definibile.

La decisione

La Cassazione ha riunito i ricorsi. Ha respinto il ricorso di S.P. contro il diniego di definizione agevolata: l’avviso era un atto di mera liquidazione, poiché calcolava l’imposta in base al valore risultante dal decreto ingiuntivo senza valutazioni discrezionali né rettifiche; la controversia, quindi, non era una lite pendente definibile ai sensi della disciplina invocata. Ha invece accolto il secondo motivo del ricorso incidentale di S.P., assorbendo tutte le altre censure. L’appello dell’Agenzia, notificato senza ufficiale giudiziario, era stato depositato presso la segreteria del giudice di primo grado oltre il termine perentorio di trenta giorni: la CTR aveva quindi errato nel ritenerlo ammissibile perché il deposito era avvenuto prima dell’udienza. La Corte ha cassato la sentenza regionale e, non occorrendo ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito dichiarando inammissibile l’appello dell’Agenzia. Spese compensate, anche in considerazione della parziale soccombenza.

Norme richiamate

  • D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 39, comma 12, convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, e L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16

    In tema di condono fiscale, non è configurabile come "lite pendente" ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 3, lett. a) e perciò non è suscettibile di definizione agevolata, la controversia instaurata in relazione ad un atto con il quale l'ufficio finanziario abbia svolto un'attività meramente liquidatoria e non accertativa-rettificativa-impositiva del tributo.

    La definizione agevolata è riservata alle controversie relative ad atti con contenuto accertativo, rettificativo o impositivo. Un avviso che si limita a quantificare il tributo mediante un calcolo sui dati ricavabili dall’atto non costituisce una lite pendente definibile.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2

    Ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante deve, a pena di inammissibilità, depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata.

    Quando l’appello tributario non è notificato tramite ufficiale giudiziario, l’appellante deve depositarne copia presso la segreteria del giudice di primo grado. L’omissione o il deposito tardivo comportano l’inammissibilità dell’appello.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, commi 1 e 3, richiamato dall’art. 53, comma 2

    Tale termine (..) non può che identificarsi con quello stabilito per la costituzione in giudizio dell'appellante; costituzione che avviene mediante il deposito del ricorso in appello presso la segreteria della Commissione tributaria regionale entro trenta giorni dalla proposizione dell'appello (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2 e art. 22, commi 1 e 3).

    Il termine, non esplicitato nella disposizione per il deposito della copia presso la segreteria del giudice di primo grado, è individuato sistematicamente in trenta giorni dalla proposizione dell’appello, coincidenti con il termine per la costituzione dell’appellante.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2, e codice di procedura civile, art. 123 disp. att.

    Dal momento che, in quest'ultima ipotesi, è lo stesso ufficiale giudiziario che deve fornire alla segreteria del primo giudice tempestiva notizia della proposizione del gravame, così come previsto dall'art. 123 disp. att. c.p.c., norma applicabile al processo tributario in forza del generale richiamo al codice di rito, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2.

    Nel processo tributario, quando la notificazione dell’appello è eseguita tramite ufficiale giudiziario, quest’ultimo avvisa tempestivamente la segreteria del giudice di primo grado secondo la norma processualcivilistica richiamata. L’obbligo di deposito della copia presso tale segreteria riguarda invece l’appello notificato senza ufficiale giudiziario.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    Dopo aver cassato la sentenza, la Corte può decidere direttamente nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto; qui ha così dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia.

Massime di principio

  • Per stabilire se una controversia fiscale rientri in una definizione agevolata, conta la sostanza e la funzione dell’atto, non il nome attribuitogli: un atto meramente liquidatorio, che calcola il tributo su dati già risultanti dal provvedimento senza rettificarli o accertare presupposti ulteriori, non integra una lite pendente definibile secondo la disciplina esaminata.
  • Nel processo tributario, se l’appello non è notificato tramite ufficiale giudiziario, la copia deve essere depositata presso la segreteria del giudice di primo grado entro trenta giorni dalla proposizione dell’impugnazione. Il deposito effettuato soltanto prima dell’udienza non sana il ritardo e determina l’inammissibilità dell’appello.
  • Il deposito presso la segreteria del giudice di primo grado assicura che tale ufficio sia informato tempestivamente dell’impugnazione, evitando attestazioni erronee del passaggio in giudicato. La successiva trasmissione del fascicolo al giudice d’appello non sostituisce tale adempimento.

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