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Sentenza

Sentenza del 24/06/2016 n. 13107 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava gli avvisi di accertamento ILOR per gli anni 1996 e 1997. La C.T.R. del Lazio aveva annullato gli avvisi, ritenendo inesistenti le notifiche perché eseguite in luoghi e a persone prive di relazione con la società e invalida quella effettuata presso l’abitazione del legale rappresentante anziché presso la sede sociale, anche per mancato rispetto dell’art. 140 c.p.c. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo, deducendo la violazione degli artt. 145, 156 e 160 c.p.c., sosteneva che la notifica al domicilio del legale rappresentante fosse nulla, ma sanabile con la proposizione del ricorso della società; il secondo, deducendo la violazione dell’art. 159 c.p.c. e dell’art. 42 del D.P.R. n. 600/1973, sosteneva che il vizio della notifica non comportasse di per sé l’invalidità dell’avviso di accertamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei termini indicati in motivazione, cassato la sentenza della C.T.R. del Lazio e rinviato alla stessa C.T.R., in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese. Ha ritenuto fondato il secondo motivo: la notifica non è elemento costitutivo dell’avviso, ma condizione della sua efficacia, e il suo vizio o la sua inesistenza non comportano automaticamente l’inesistenza dell’atto se il contribuente ne ha avuto piena conoscenza e lo ha impugnato. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito, perché la distinzione tra nullità e inesistenza della notifica non era decisiva una volta verificato il raggiungimento dello scopo. Il giudice del rinvio dovrà accertare se la conoscenza dell’atto e la conseguente sanatoria siano intervenute prima della scadenza del termine previsto per l’esercizio del potere impositivo; se sì, dovrà esaminare, nei limiti temporali accertati, le ulteriori censure d’appello rimaste assorbite. Non è stata quindi pronunciata una decisione definitiva sulla validità degli accertamenti né sul merito della pretesa tributaria.

Norme richiamate

  • Art. 156 c.p.c.

    l'impugnazione dell'atto impositivo da parte del contribuente produce l'effetto di sanare la nullità della relativa notificazione per raggiungimento dello scopo dell'atto ex art. 156 c.p.c. (sanatoria operante solo se il conseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del termine - previsto dalle singole leggi d'imposta - per l'esercizio del potere impositivo).

    L’impugnazione dell’atto può sanare il vizio della notifica per raggiungimento dello scopo, ma la sanatoria rileva soltanto se la piena conoscenza si verifica entro il termine di decadenza previsto per l’esercizio del potere impositivo.

  • Art. 1334 c.c.

    ai sensi del quale gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati

    La conoscenza dell’atto da parte del destinatario è rilevante per la sua efficacia; la notificazione non è, per questo, un elemento costitutivo dell’atto impositivo.

  • Art. 366 c.p.c.

    il ricorso, ancorchè sintetico (peraltro in conformità con la valorizzazione della sintesi in tutti gli atti processuali - di giudice e parti - che si va affermando da parte di legislatore, dottrina e giurisprudenza) contiene in sè tutti gli elementi essenziali alla comprensione delle censure e risulta pertanto autosufficiente soprattutto nella lettura più "funzionale" e meno "formale" del disposto dell'art. 366 c.p.c.

    Il requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione va valutato in modo funzionale: anche un ricorso sintetico è sufficiente se contiene gli elementi essenziali per comprendere le censure.

Massime di principio

  • La notificazione di un atto tributario è, in linea di principio, una condizione della sua efficacia, non un elemento costitutivo della sua esistenza o validità. Un vizio o anche l’inesistenza della notifica non annullano automaticamente l’atto quando il contribuente ne abbia avuto piena e inequivoca conoscenza.
  • L’impugnazione dell’atto può sanare il vizio della notifica per raggiungimento dello scopo; tuttavia, ai fini della validità dell’esercizio del potere impositivo, la conoscenza e la sanatoria devono intervenire entro il termine di decadenza applicabile. Tale accertamento spetta al giudice del caso concreto.
  • La distinzione tra notifica nulla e inesistente non è decisiva quando lo scopo della notifica è stato comunque raggiunto. L’inesistenza è riservata a ipotesi radicali, prive di una minima riconducibilità allo schema della notificazione o di qualsiasi collegamento tra destinatario e luogo o soggetto presso cui l’atto è notificato.
  • L’accoglimento del ricorso per cassazione sul principio relativo alla notifica non determina necessariamente l’esito definitivo della controversia tributaria: il giudice di rinvio può dover verificare la tempestività della conoscenza e decidere le ulteriori censure rimaste assorbite.

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