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Sentenza

Sentenza del 24/06/2016 n. 13109 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

P.E. chiedeva il rimborso dell’ICI versata per gli anni 1998, 1999 e 2000 su un terreno ricompreso in area PEEP, sostenendo che spettasse l’esenzione prevista per i terreni agricoli anche se il fondo era coltivato da un terzo diverso dal proprietario. Contestava inoltre che la condizione di pensionato dell’effettivo conduttore, suo padre, escludesse il beneficio. La CTR del Lazio, sezione staccata di Latina, con sentenza n. 633/39/08, depositata il 30 ottobre 2008, aveva accolto l’appello principale del Comune e respinto quello incidentale del contribuente, riformando la decisione della CTP di Latina n. 309/08/06.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR aveva accertato che il proprietario non coltivava il terreno e che il padre era un ex coltivatore diretto, ormai pensionato: nessuno dei due risultava quindi appartenere alle categorie soggettive richieste per l’esenzione ICI. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. P.E. è stato condannato a rimborsare al Comune le spese processuali, liquidate in 2.900 euro a titolo di compenso, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b)

    per i quali soli il D.Lgs. n. 504 cit., art. 2, comma 1, lett. b), stabilisce l'esenzione oggetto della presente controversia.

    L’esenzione è riservata ai terreni che soddisfano i requisiti previsti dalla norma, compreso quello soggettivo relativo alla qualifica del soggetto che conduce il fondo. La sola coltivazione del terreno da parte di un terzo non qualificato non è sufficiente.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 9, comma 1

    la CTR, come debitamente evidenziato in narrativa del presente, laddove ha accertato che il contribuente non coltivava il fondo e che il padre era "ex coltivatore diretto ed ora pensionato", ha con ciò stesso escluso che gli stessi fossero tra i soggetti qualificati di cui al D.Lgs. n. 504 cit., art. 9, comma 1

    Il requisito soggettivo per l’esenzione deve essere posseduto dal soggetto che conduce il terreno. Nel caso deciso, né il proprietario non coltivatore né il padre, già coltivatore diretto ma pensionato, sono stati riconosciuti come soggetti qualificati ai fini dell’agevolazione.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente per denunciare violazione o falsa applicazione di legge; la Corte ha esaminato la censura come motivo di legittimità e l’ha respinta.

Massime di principio

  • Per l’esenzione ICI agricola prevista dagli artt. 2, comma 1, lett. b), e 9, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992, non basta che il terreno sia effettivamente coltivato: occorre anche che il soggetto che lo conduce possieda la qualifica soggettiva richiesta dalla legge.
  • La proprietà del terreno e la sua conduzione da parte di un terzo non trasferiscono automaticamente al proprietario il diritto all’esenzione. Va verificato chi conduce concretamente il fondo e se tale soggetto rientra nelle categorie ammesse.
  • La precedente qualifica di coltivatore diretto non è sufficiente se, al periodo d’imposta rilevante, il soggetto non è più qualificabile come tale; nella vicenda esaminata la condizione di ex coltivatore diretto e pensionato ha portato a escludere il requisito soggettivo.

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