Sentenza del 24/06/2016 n. 13119 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava gli avvisi di accertamento per tardivi versamenti del tributo speciale per il deposito di rifiuti solidi in discarica (ecotassa) relativi agli anni 2004 e 2005, con le relative sanzioni. Nei giudizi di merito, riuniti e respinti, la società aveva contestato la notifica e la motivazione degli atti, chiesto la riduzione delle sanzioni e invocato l’impossibilità di applicarle in ragione del proprio ruolo di impresa-organo della pubblica amministrazione e dell’inattuabilità della rivalsa verso i Comuni conferitori; aveva inoltre chiesto la chiamata in giudizio dei terzi. In cassazione ha dedotto, da un lato, omessa pronuncia o motivazione sulla pretesa natura di organo indiretto della pubblica amministrazione e, dall’altro, il mancato esame della supposta incompatibilità della disciplina nazionale con le direttive europee richiamate e della subordinata questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 11, 97 e 117 Cost.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: la sentenza d’appello aveva esaminato e motivato il rigetto della tesi dell’impresa-organo; la censura chiedeva inammissibilmente una nuova valutazione dei fatti. Anche il secondo motivo è infondato: non era stato dedotto un vizio di motivazione sulla risposta del giudice d’appello e la società mirava a sostituire la propria interpretazione a quella di merito. La Corte ha inoltre rilevato che le doglianze sulla rivalsa verso i soggetti conferenti erano in larga parte generiche, riguardavano questioni di riforma normativa e vertevano su materia estranea al giudizio tributario e alla giurisdizione tributaria. Non sono riportati importi degli accertamenti o delle sanzioni. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per la particolarità delle questioni.
Norme richiamate
Direttive CEE nn. 31/1999, 35/2000 e 98/2011
La contribuente ne invocava la violazione da parte della disciplina nazionale dell’ecotassa e delle sanzioni; la Corte non ha accolto la censura, rilevando che era stata riproposta senza una specifica contestazione della motivazione d’appello e che le questioni sulla rivalsa erano generiche ed estranee al giudizio.
Art. 11 Cost.
La società lo ha richiamato a sostegno della questione di legittimità costituzionale della disciplina nazionale per asserito contrasto con le direttive europee; la Corte non ha accolto la censura per le ragioni processuali e di pertinenza esposte in sentenza.
Art. 97 Cost.
La contribuente lo ha invocato sia in relazione alla disciplina delle sanzioni e alla mancata previsione della mora del Comune conferitore, sia nel quadro della contestata inattuabilità della rivalsa. La Corte ha considerato tali argomentazioni, per quanto rilevanti, generiche e riferite a questioni estranee al giudizio tributario.
Art. 117 Cost.
È stato invocato dalla società per sostenere l’illegittimità costituzionale della normativa nazionale in rapporto alle direttive europee richiamate; la censura non è stata accolta, anche perché non denunciava uno specifico vizio della motivazione resa in appello.
Massime di principio
- In cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione dei fatti o far prevalere la propria lettura del rapporto contrattuale quando il giudice di merito ha già esaminato la questione e motivato la decisione: occorre indicare uno specifico vizio rilevante della sentenza.
- Una contestazione di incompatibilità della normativa nazionale con il diritto dell’Unione o con la Costituzione deve essere formulata in modo specifico e pertinente alla controversia; doglianze generiche o meramente riproposte senza censurare la motivazione del giudice d’appello possono essere respinte.
- Le questioni relative alla rivalsa del gestore della discarica verso i soggetti che conferiscono i rifiuti non coincidono necessariamente con quelle sull’accertamento tributario e sulle sanzioni: se estranee all’oggetto del giudizio tributario, non possono essere decise in quella sede.
- La particolare complessità o peculiarità delle questioni può giustificare la compensazione delle spese, anche quando il ricorso viene rigettato.
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