Sentenza n. 3094/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.5319/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 5319/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero. La sentenza aveva condannato l'Amministrazione a corrispondere, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, l'importo complessivo di euro 2.500,00 per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024. A fronte del mancato adempimento, la ricorrente ha chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza adeguatamente contestare la pretesa.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero rispetto al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare, entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, le somme riconosciute dal titolo giudiziale, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli ulteriori accessori, oneri e spese aventi titolo nel provvedimento e gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non determina costitutivamente il diritto di credito, ma ne consente il soddisfacimento sulla base del titolo; pertanto, i conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l'Amministrazione, che deve verificarne misura e decorrenza secondo il giudicato e gli artt. 1282 e seguenti del codice civile. Ha inoltre rilevato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Per l'eventuale inerzia successiva, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attribuendogli sessanta giorni per determinare l'importo dovuto e adottare gli atti necessari all'esecuzione. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, utilizzata nel titolo giudiziale quale modalità di adempimento dell'obbligazione dell'Amministrazione.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per adempiere alle obbligazioni pecuniarie prima dell'avvio del recupero coattivo.
Costituiscono i parametri legali per la verifica della misura e della decorrenza degli interessi dovuti sul credito riconosciuto dal giudicato.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Costituiscono il fondamento processuale della regolazione e della distrazione delle spese del giudizio amministrativo.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
Rileva ai fini dell'onere del contributo unificato, se dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato avente ad oggetto il pagamento di somme di denaro non ha natura costitutiva del diritto di credito, ma è diretto a consentire il soddisfacimento del diritto già accertato dal titolo giudiziale.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'importo indicato dal creditore non vincola definitivamente l'amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi: la quantificazione deve essere verificata in base al titolo, agli eventuali pagamenti parziali e alle disposizioni di legge applicabili, anche con riguardo alla misura e alla decorrenza degli interessi.
- Quando sia accertata l'inottemperanza a un giudicato pecuniario e sia decorso il termine dilatorio previsto per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni, il giudice può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente pubblico istituzionalmente preposto alla gestione della spesa oggetto dell'esecuzione; in tal caso, l'attività commissariale rientrante nei suoi compiti istituzionali non comporta il riconoscimento di un compenso aggiuntivo.
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