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Sentenza

Sentenza n. 1275/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502242

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancato pagamento dell’indennizzo e delle spese liquidati da un decreto irrevocabile della Corte d’Appello di Venezia ai sensi della legge Pinto

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero debitore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a., per ottenere l’esecuzione del decreto decisorio irrevocabile della Corte d’Appello di Venezia, che aveva liquidato in suo favore € 3.080,00, oltre interessi legali, nonché € 729,00 per spese del procedimento, oltre rimborso forfettario e accessori. Ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta per il pagamento sostitutivo. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in base all’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001. La ricorrente ha contestato, in primo luogo, la tardività della memoria ministeriale e la genericità dell’atto di costituzione; nel merito, ha sostenuto che il comma 12-bis riguardasse esclusivamente i debiti del Ministero della Giustizia e non quelli del Ministero dell’Economia e delle Finanze. In subordine, ha chiesto il sollevamento di una questione di legittimità costituzionale oppure il rinvio della causa oltre il 21 gennaio 2027.

La decisione

Il TAR ha respinto le eccezioni processuali della ricorrente. Il termine per la costituzione previsto dall’art. 46, comma 1, c.p.a., anche se dimezzato nel giudizio di ottemperanza dall’art. 87, comma 3, c.p.a., ha natura ordinatoria; pertanto, la costituzione tardiva è ammissibile sino all’udienza, pur con le preclusioni derivanti dal mancato rispetto dei termini per memorie e documenti. La memoria del Ministero è stata ritenuta tempestiva rispetto all’udienza e l’atto di costituzione di mero stile è stato considerato ammissibile, potendo le difese essere svolte successivamente nei termini dell’art. 73 c.p.a. Nel merito, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il TAR ha ritenuto applicabile anche ai crediti nei confronti del MEF il vigente art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, riferito a tutti i creditori delle somme liquidate ai sensi della legge Pinto, senza distinguere tra crediti relativi a processi amministrativi o ordinari né tra Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ministero della Giustizia. La disposizione impone ai creditori di somme liquidate sino al 31 dicembre 2021 di rinnovare la dichiarazione di pagamento entro il 30 ottobre 2026, a pena di decadenza, e vieta sino al 21 gennaio 2027 l’inizio di nuovi giudizi di ottemperanza, disponendo altresì la sospensione di quelli già pendenti. Poiché il ricorso è stato notificato il 18 novembre 2025, durante il periodo di divieto, esso è inammissibile. Il giudice ha escluso anche dubbi di costituzionalità, ritenendo la sospensione giustificata dall’obiettivo di smaltire i crediti Pinto arretrati, temporalmente limitata e non gravosa in modo sproporzionato, in quanto collegata alla procedura telematica di rinnovo e al termine di sei mesi per il pagamento dopo il regolare assolvimento degli obblighi documentali. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a.

    Consente di chiedere l’esecuzione del giudicato mediante il giudizio di ottemperanza.

  • art. 114 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina del giudizio di ottemperanza.

  • art. 46, comma 1, c.p.a.

    Il termine per la costituzione delle parti intimate ha natura ordinatoria e non perentoria.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Prevede il dimezzamento dei termini nel giudizio di ottemperanza.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    I termini per il deposito di memorie, documenti e repliche sono perentori e delimitano le facoltà processuali della parte costituita tardivamente.

  • art. 5-sexies, comma 12-bis, legge 24 marzo 2001, n. 89

    I creditori di somme liquidate a norma della presente legge fino al 31 dicembre 2021 rinnovano la dichiarazione di cui al comma 1 utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis, entro il 30 ottobre 2026, a pena di decadenza. Fino al 21 gennaio 2027, i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi.

    La disposizione si applica a tutti i crediti liquidati ai sensi della legge Pinto, compresi quelli dovuti dal MEF per l’irragionevole durata di processi amministrativi. Vieta l’instaurazione di nuovi giudizi di ottemperanza fino al 21 gennaio 2027 e sospende quelli già pendenti, collegando il divieto all’obbligo di rinnovo della domanda di pagamento.

  • art. 5-sexies, comma 5, legge 24 marzo 2001, n. 89

    L’amministrazione effettua il pagamento entro sei mesi dalla data in cui sono integralmente assolti gli obblighi previsti ai commi precedenti.

    Il termine di sei mesi per il pagamento decorre dalla completa e regolare trasmissione della dichiarazione e della documentazione richieste.

  • art. 1, comma 817, lettera m), legge 30 dicembre 2024, n. 207

    Ha introdotto, tra le altre modifiche, il comma 12-bis dell’art. 5-sexies della legge n. 89/2001.

  • art. 9, comma 1, lettera b), numero 5), decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117, convertito dalla legge 3 ottobre 2025, n. 148

    Ha sostituito il comma 12-bis, trasformando la facoltà di rinnovo in obbligo e fissando il divieto di iniziare giudizi di ottemperanza fino al 21 gennaio 2027.

Massime di principio

  • Il divieto temporaneo di iniziare giudizi di ottemperanza previsto dall’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001 si applica a tutti i crediti liquidati ai sensi della legge Pinto entro il 31 dicembre 2021, senza distinzione in ragione dell’amministrazione debitrice o della natura del processo presupposto.
  • Un giudizio di ottemperanza instaurato nel periodo di vigenza del divieto previsto dall’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001 è inammissibile; i giudizi già pendenti nel medesimo periodo sono invece sospesi secondo la previsione legislativa.
  • L’obbligo di rinnovo della dichiarazione e della documentazione per il pagamento dei crediti Pinto costituisce il correlato procedurale del divieto temporaneo di azioni esecutive e giudizi di ottemperanza; dopo il regolare assolvimento degli obblighi, l’amministrazione deve effettuare il pagamento entro sei mesi.
  • Il termine per la costituzione previsto dall’art. 46, comma 1, c.p.a., anche se dimezzato ai sensi dell’art. 87, comma 3, c.p.a., è ordinatorio: la costituzione è ammissibile sino all’udienza, ma la parte tardivamente costituita subisce le preclusioni derivanti dal mancato rispetto dei termini per il deposito di memorie, documenti e repliche.
  • La sospensione legislativa dei giudizi di ottemperanza relativi a crediti Pinto arretrati non è irragionevole né sproporzionata quando sia temporalmente delimitata e collegata a una procedura amministrativa finalizzata ad accelerare il pagamento dei crediti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimentoDecadenza e tardivitàQuestione di legittimità costituzionale

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