Sentenza n. 1279/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ammonimento del Questore di Padova per condotte persecutorie e intrusive nei confronti dell'ex convivente
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ammonimento adottato ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge n. 11 del 2009, convertito dalla legge n. 38 del 2009, deducendo anzitutto la violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione di avvio del procedimento. Ha sostenuto che l'Amministrazione avrebbe fondato la decisione sulle sole dichiarazioni dell'ex convivente, senza consentirgli di esporre la propria versione dei fatti e senza indicare specifiche ragioni d'urgenza. Con il secondo motivo ha contestato la sussistenza dei presupposti dell'ammonimento, qualificando gli episodi come ordinarie tensioni familiari connesse ai rapporti genitoriali e censurando l'asserita adesione acritica dell'Amministrazione alla narrazione della richiedente. Ha inoltre prospettato la dubbia compatibilità costituzionale dell'art. 8 del decreto-legge n. 11 del 2009, in relazione all'art. 8 CEDU e, per il tramite dell'art. 117, primo comma, Cost., ai parametri costituzionali evocati.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Quanto alla mancata comunicazione di avvio, ha ritenuto legittima la deroga alle garanzie partecipative in presenza di concrete e attuali esigenze di celerità, collegate alla funzione preventiva dell'ammonimento e alla necessità di assicurare tutela immediata alla persona esposta a condotte intrusive. Nel caso concreto l'istanza descriveva una pluralità di condotte successive alla cessazione della convivenza, tra cui controlli sul telefono, richieste insistenti sugli spostamenti, accessi non autorizzati, presenze presso l'abitazione e reiterati contatti; la successiva denuncia e il rinvenimento di un localizzatore GPS occultato sotto l'autovettura della richiedente avevano ulteriormente corroborato l'urgenza dell'intervento. Il TAR ha escluso che la prospettata conflittualità relativa ai rapporti genitoriali potesse neutralizzare tali elementi o rendere decisivo l'apporto partecipativo del ricorrente. Quanto ai presupposti sostanziali, ha chiarito che l'ammonimento non richiede la prova piena della responsabilità penale né l'accertamento di tutti gli elementi del reato di atti persecutori, essendo sufficiente un quadro indiziario serio, coerente e univocamente orientato, idoneo a fondare un ragionevole giudizio prognostico sulla plausibile sussistenza di condotte moleste, persecutorie o gravemente intrusive. La pluralità e convergenza degli elementi istruttori rendeva non irragionevole la valutazione del Questore. Il riferimento a vicende riguardanti il precedente compagno della richiedente è stato ritenuto estraneo e inidoneo a dimostrare l'inattendibilità della denuncia. Anche l'assenza di pregiudizi penali non era decisiva, poiché gli elementi non sfociati in condanne possono essere considerati nell'ambito di una valutazione complessiva, purché non siano trattati come prova della responsabilità penale e non costituiscano l'unico fondamento della misura. La censura relativa alla vita familiare è stata respinta, poiché l'ammonimento non disciplina l'affidamento della minore né impedisce i contatti leciti con la figlia, ma impone soltanto la cessazione delle condotte moleste o invasive. La questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata manifestamente infondata e comunque irrilevante: l'art. 8 del decreto-legge n. 11 del 2009 non è incompatibile in sé con l'art. 8 CEDU, purché la misura sia applicata mediante adeguato bilanciamento tra prevenzione e incidenza sulla vita privata e familiare, nel rispetto di legalità, proporzionalità e controllo giurisdizionale effettivo. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 8 d.l. n. 11/2009, convertito dalla l. n. 38/2009
Disciplina l'ammonimento del Questore quale misura amministrativa preventiva e dissuasiva, adottabile sulla base di un quadro indiziario serio e coerente circa condotte persecutorie, moleste o gravemente intrusive, senza necessità di una previa piena prova della responsabilità penale.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti e le parti siano state sentite.
art. 612-bis c.p.
Il reato di atti persecutori costituisce il riferimento sostanziale della misura, ma l'ammonimento non richiede l'accertamento pieno di tutti gli elementi costitutivi del reato secondo lo standard probatorio penale.
art. 8 CEDU
La tutela della vita privata e familiare non esclude l'ammonimento, purché l'applicazione della misura assicuri un adeguato bilanciamento con la finalità preventiva e rispetti legalità, proporzionalità e controllo giurisdizionale effettivo.
art. 117, comma 1, Cost.
È stato invocato quale parametro costituzionale interposto in relazione all'art. 8 CEDU; il TAR ha escluso la prospettata incompatibilità della disciplina dell'ammonimento.
Massime di principio
- Nel procedimento per ammonimento del Questore, la comunicazione di avvio può essere omessa quando emergano, in concreto, esigenze specifiche e attuali di celerità connesse alla necessità di prevenire l'evoluzione di condotte intrusive o moleste e di assicurare tutela immediata alla persona esposta.
- L'ammonimento per atti persecutori è una misura amministrativa preventiva e dissuasiva che non richiede né una condanna penale né la prova piena di tutti gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 612-bis c.p.; è sufficiente un quadro indiziario serio, coerente e univocamente orientato, fondato su una valutazione complessiva degli elementi disponibili.
- La pluralità di condotte di controllo, interferenza nella vita privata, contatti reiterati, presenze presso l'abitazione e strumenti di localizzazione può integrare un quadro istruttorio convergente idoneo a sostenere l'ammonimento, anche quando il destinatario riconduca gli episodi alla gestione dei rapporti genitoriali.
- L'ammonimento non può essere utilizzato per disciplinare l'affidamento o i tempi di frequentazione dei figli, ma la pendenza o l'esistenza di rapporti genitoriali non giustifica condotte di controllo, pressione o invasione della sfera privata dell'altro genitore.
- L'assenza di condanne o di precedenti penali non impedisce l'adozione di una misura preventiva, purché gli elementi eventualmente non definiti con sentenza penale non siano assunti come prova della responsabilità penale e non costituiscano l'unico fondamento della decisione.
- L'ammonimento è compatibile con la tutela convenzionale della vita privata e familiare se applicato mediante un effettivo bilanciamento tra finalità preventiva e incidenza sulla posizione dell'interessato, nel rispetto dei principi di legalità, proporzionalità e controllo giurisdizionale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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